LEGGE 22 dicembre 1969, n. 974

Type Legge
Publication 1969-12-22
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

n. 1689.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il fondo per le iscrizioni di rendita pubblica da effettuarsi, in esecuzione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, a favore del fondo per il culto e degli enti ecclesiastici assoggettati a conversione, gestito in contanti ai sensi della legge 22 gennaio 1931, n. 28, è soppresso.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

This text is published under Normattiva's own terms of reuse, not a Legalize or public-domain licence. Normattiva