LEGGE 22 dicembre 1969, n. 974
n. 1689.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il fondo per le iscrizioni di rendita pubblica da effettuarsi, in esecuzione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, a favore del fondo per il culto e degli enti ecclesiastici assoggettati a conversione, gestito in contanti ai sensi della legge 22 gennaio 1931, n. 28, è soppresso.
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