La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo concesso all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) con la legge 30 luglio 1959, n. 616, già elevato a lire 250 milioni per effetto della legge 18 luglio 1964, n. 609, è ulteriormente elevato a lire 450 milioni per l'anno finanziario 1969. A decorrere dall'anno finanziario 1970, il predetto contributo viene determinato in lire 350 milioni annui ed è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.