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LEGGE 24 dicembre 1969, n. 981

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Il contributo annuo concesso all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) con la legge 30 luglio 1959, n. 616, già elevato a lire 250 milioni per effetto della legge 18 luglio 1964, n. 609, è ulteriormente elevato a lire 450 milioni per l'anno finanziario 1969. A decorrere dall'anno finanziario 1970, il predetto contributo viene determinato in lire 350 milioni annui ed è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.