DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 122 , relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola in "malattie della pelle e veneree" muta denominazione in quella di "clinica dermosifilopatica".
Art. 123 , relativo alla durata delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola di specializzazione in "clinica dermosifilopatica" ha la durata di tre anni.
L'art. 146 relativo alla scuola di specializzazione in malattie della pelle e veneree e' abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica
Art. 146. - Durata della scuola: tre anni.
Numero massimo di iscritti: otto per ogni anno di corso (totale: ventiquattro iscritti).
Insegnamenti impartiti nella scuola:
1° Anno:
1) Anatomia e istologia normale della cute;
2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) Microbiologia e parassitologia applicata;
5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
6) Semeiotica dermatologica e venereologica.
2° Anno:
1) Patologia delle malattie cutanee;
2) Patologia delle infezioni sessuali;
3) Anatomia e istologia patologica della cute;
4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
5) Angiologia;
6) Sessuologia.
3° Anno:
1) Clinica delle malattie cutanee;
2) Clinica delle infezioni sessuali;
3) Farmacologia e terapia medicamentosa;
4) Fisioterapia dermatologica;
5) Cosmetologia;
6) Chirurgia plastica riparatrice;
7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1969 Atti del Governo, Registro n. 230, foglio n. 164. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola in "malattie della pelle e veneree" muta denominazione in quella di "clinica dermosifilopatica". Art. 123, relativo alla durata delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola di specializzazione in "clinica dermosifilopatica" ha la durata di tre anni. L'art. 146 relativo alla scuola di specializzazione in malattie della pelle e veneree e' abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica Art. 146. - Durata della scuola: tre anni. Numero massimo di iscritti: otto per ogni anno di corso (totale: ventiquattro iscritti). Insegnamenti impartiti nella scuola: 1° Anno: 1) Anatomia e istologia normale della cute; 2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei; 3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; 4) Microbiologia e parassitologia applicata; 5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata; 6) Semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: 1) Patologia delle malattie cutanee; 2) Patologia delle infezioni sessuali; 3) Anatomia e istologia patologica della cute; 4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali; 5) Angiologia; 6) Sessuologia. 3° Anno: 1) Clinica delle malattie cutanee; 2) Clinica delle infezioni sessuali; 3) Farmacologia e terapia medicamentosa; 4) Fisioterapia dermatologica; 5) Cosmetologia; 6) Chirurgia plastica riparatrice; 7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1969
Atti del Governo, Registro n. 230, foglio n. 164. - CARUSO
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