DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 988

Type DPR
Publication 1969-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 122 , relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola in "malattie della pelle e veneree" muta denominazione in quella di "clinica dermosifilopatica".

Art. 123 , relativo alla durata delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola di specializzazione in "clinica dermosifilopatica" ha la durata di tre anni.

L'art. 146 relativo alla scuola di specializzazione in malattie della pelle e veneree e' abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica

Art. 146. - Durata della scuola: tre anni.

Numero massimo di iscritti: otto per ogni anno di corso (totale: ventiquattro iscritti).

Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° Anno:

1) Anatomia e istologia normale della cute;

2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;

3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;

4) Microbiologia e parassitologia applicata;

5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;

6) Semeiotica dermatologica e venereologica.

2° Anno:

1) Patologia delle malattie cutanee;

2) Patologia delle infezioni sessuali;

3) Anatomia e istologia patologica della cute;

4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;

5) Angiologia;

6) Sessuologia.

3° Anno:

1) Clinica delle malattie cutanee;

2) Clinica delle infezioni sessuali;

3) Farmacologia e terapia medicamentosa;

4) Fisioterapia dermatologica;

5) Cosmetologia;

6) Chirurgia plastica riparatrice;

7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1969 Atti del Governo, Registro n. 230, foglio n. 164. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola in "malattie della pelle e veneree" muta denominazione in quella di "clinica dermosifilopatica". Art. 123, relativo alla durata delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola di specializzazione in "clinica dermosifilopatica" ha la durata di tre anni. L'art. 146 relativo alla scuola di specializzazione in malattie della pelle e veneree e' abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica Art. 146. - Durata della scuola: tre anni. Numero massimo di iscritti: otto per ogni anno di corso (totale: ventiquattro iscritti). Insegnamenti impartiti nella scuola: 1° Anno: 1) Anatomia e istologia normale della cute; 2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei; 3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; 4) Microbiologia e parassitologia applicata; 5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata; 6) Semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: 1) Patologia delle malattie cutanee; 2) Patologia delle infezioni sessuali; 3) Anatomia e istologia patologica della cute; 4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali; 5) Angiologia; 6) Sessuologia. 3° Anno: 1) Clinica delle malattie cutanee; 2) Clinica delle infezioni sessuali; 3) Farmacologia e terapia medicamentosa; 4) Fisioterapia dermatologica; 5) Cosmetologia; 6) Chirurgia plastica riparatrice; 7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1969

Atti del Governo, Registro n. 230, foglio n. 164. - CARUSO

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