LEGGE 24 dicembre 1969, n. 991

Type Legge
Publication 1969-12-24
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono così modificati: "A decorrere dal 1 gennaio 1970 le pensioni sono integrate sino a raggiungere i seguenti importi: 1) pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 150 mila mensili; 2) pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 220 mila mensili; 3) pensioni di riversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità: lire 100 mila mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6. Gli iscritti che godono la pensione di lire 150 mila mensili, a decorrere dal primo del mese successivo al compimento del settantesimo anno di età conseguono automaticamente la maggiore pensione di lire 220 mila".

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