DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. 1005

Type DPR
Publication 1969-10-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche preposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 120. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di ingegneria e' aggiunto il seguente:

Istituto di automatica con gli insegnamenti di:

Controlli automatici I;

Controlli automatici II;

Controlli automatici III;

Controlli automatici IV;

Tecnica dei controlli automatici (semestrale);

Regolazione e servocomandi.

Di conseguenza detti insegnamenti non fanno piu' parte rispettivamente degli istituti di "Elettrotecnica" e di "Macchine a tecnologie-meccaniche".

Nello stesso articolo gli insegnamenti sottoelencati passano a far parte degli istituti a fianco indicati:

All'istituto di chimica e' aggregato l'insegnamento di "Chimica delle radiazioni";

All'istituto di chimica applicata e industriale sono aggregati gli insegnamenti di "Chimica degli impianti nucleari" e di "Tecnologia dei materiali e chimica applicata II";

All'istituto di elettronica e' aggregato l'insegnamento di "Elettronica nucleare";

All'istituto di elettrotecnica sono aggregati gli insegnamenti di "Elettrotecnica V (semestrale)", "Impianti nucleari I", "Impianti nucleari II", "Organizzazione industriale", "Fisica del reattore nucleare";

All'istituto di fisica sono aggregati gli insegnamenti di "Fisica atomica", "Fisica nucleare", "Metodi nucleari di analisi tecnologiche", "Misure nucleari";

All'istituto di fisica tecnica e' aggregato l'insegnamento di "Termotecnica del reattore";

All'istituto di macchine e tecnologie meccaniche e' aggregato l'insegnamento di "Macchine";

All'istituto di matematica applicata e' aggregato l'insegnamento di "Complementi di matematica (semestrale)", All'istituto di meccanica applicata alle macchine e aggregato l'insegnamento di "Meccanica delle macchine".

Art. 129 , relativo al corso di laurea in ingegneria nucleare e' modificato nel senso che insegnamenti del triennio di applicazione con i relativi indirizzi sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Triennio di applicazione: 12) Controlli automatici I; 13) Elettronica nucleare; 14) ((Elettrotecnica I)); 15) Elettrotecnica V (semestrale); 16) Complementi di matematica (semestrale); 17) Fisica atomica; 18) Fisica del reattore nucleare; 19) Fisica nucleare; 20) Fisica tecnica; 21) Impianti nucleari I; 22) Macchine; 23) Macchine elettriche I; 24) Meccanica delle macchine; 25) Misure elettriche I;

26) Misure nucleari; 27) Scienza delle costruzioni; 28) Tecnologia dei materiali e chimica applicata II; 29) Termotecnica del reattore.

Indirizzo A: 30) Impianti nucleari II; 31) Organizzazione industriale; 32) Impianti elettrici I.

Indirizzo B: 30) Chimica degli impianti nucleari; 31) Chimica delle radiazioni; 32) Metodi nucleari di analisi tecnologiche.

Indirizzo C: 30) Calcolatori elettronici; 31) Controlli automatici;

32) Impianti elettrici I.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 176. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche preposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 120. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di ingegneria e' aggiunto il seguente: Istituto di automatica con gli insegnamenti di: Controlli automatici I; Controlli automatici II; Controlli automatici III; Controlli automatici IV; Tecnica dei controlli automatici (semestrale); Regolazione e servocomandi. Di conseguenza detti insegnamenti non fanno piu' parte rispettivamente degli istituti di "Elettrotecnica" e di "Macchine a tecnologie-meccaniche". Nello stesso articolo gli insegnamenti sottoelencati passano a far parte degli istituti a fianco indicati: All'istituto di chimica e' aggregato l'insegnamento di "Chimica delle radiazioni"; All'istituto di chimica applicata e industriale sono aggregati gli insegnamenti di "Chimica degli impianti nucleari" e di "Tecnologia dei materiali e chimica applicata II"; All'istituto di elettronica e' aggregato l'insegnamento di "Elettronica nucleare"; All'istituto di elettrotecnica sono aggregati gli insegnamenti di "Elettrotecnica V (semestrale)", "Impianti nucleari I", "Impianti nucleari II", "Organizzazione industriale", "Fisica del reattore nucleare"; All'istituto di fisica sono aggregati gli insegnamenti di "Fisica atomica", "Fisica nucleare", "Metodi nucleari di analisi tecnologiche", "Misure nucleari"; All'istituto di fisica tecnica e' aggregato l'insegnamento di "Termotecnica del reattore"; All'istituto di macchine e tecnologie meccaniche e' aggregato l'insegnamento di "Macchine"; All'istituto di matematica applicata e' aggregato l'insegnamento di "Complementi di matematica (semestrale)", All'istituto di meccanica applicata alle macchine e aggregato l'insegnamento di "Meccanica delle macchine". Art. 129, relativo al corso di laurea in ingegneria nucleare e' modificato nel senso che insegnamenti del triennio di applicazione con i relativi indirizzi sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Triennio di applicazione: 12) Controlli automatici I; 13) Elettronica nucleare; 14) ((Elettrotecnica I)); 15) Elettrotecnica V (semestrale); 16) Complementi di matematica (semestrale); 17) Fisica atomica; 18) Fisica del reattore nucleare; 19) Fisica nucleare; 20) Fisica tecnica; 21) Impianti nucleari I; 22) Macchine; 23) Macchine elettriche I; 24) Meccanica delle macchine; 25) Misure elettriche I; 26) Misure nucleari; 27) Scienza delle costruzioni; 28) Tecnologia dei materiali e chimica applicata II; 29) Termotecnica del reattore. Indirizzo A: 30) Impianti nucleari II; 31) Organizzazione industriale; 32) Impianti elettrici I. Indirizzo B: 30) Chimica degli impianti nucleari; 31) Chimica delle radiazioni; 32) Metodi nucleari di analisi tecnologiche. Indirizzo C: 30) Calcolatori elettronici; 31) Controlli automatici; 32) Impianti elettrici I.

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1969

Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 176. - CARUSO

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