DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. 1005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche preposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 120. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di ingegneria e' aggiunto il seguente:
Istituto di automatica con gli insegnamenti di:
Controlli automatici I;
Controlli automatici II;
Controlli automatici III;
Controlli automatici IV;
Tecnica dei controlli automatici (semestrale);
Regolazione e servocomandi.
Di conseguenza detti insegnamenti non fanno piu' parte rispettivamente degli istituti di "Elettrotecnica" e di "Macchine a tecnologie-meccaniche".
Nello stesso articolo gli insegnamenti sottoelencati passano a far parte degli istituti a fianco indicati:
All'istituto di chimica e' aggregato l'insegnamento di "Chimica delle radiazioni";
All'istituto di chimica applicata e industriale sono aggregati gli insegnamenti di "Chimica degli impianti nucleari" e di "Tecnologia dei materiali e chimica applicata II";
All'istituto di elettronica e' aggregato l'insegnamento di "Elettronica nucleare";
All'istituto di elettrotecnica sono aggregati gli insegnamenti di "Elettrotecnica V (semestrale)", "Impianti nucleari I", "Impianti nucleari II", "Organizzazione industriale", "Fisica del reattore nucleare";
All'istituto di fisica sono aggregati gli insegnamenti di "Fisica atomica", "Fisica nucleare", "Metodi nucleari di analisi tecnologiche", "Misure nucleari";
All'istituto di fisica tecnica e' aggregato l'insegnamento di "Termotecnica del reattore";
All'istituto di macchine e tecnologie meccaniche e' aggregato l'insegnamento di "Macchine";
All'istituto di matematica applicata e' aggregato l'insegnamento di "Complementi di matematica (semestrale)", All'istituto di meccanica applicata alle macchine e aggregato l'insegnamento di "Meccanica delle macchine".
Art. 129 , relativo al corso di laurea in ingegneria nucleare e' modificato nel senso che insegnamenti del triennio di applicazione con i relativi indirizzi sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Triennio di applicazione: 12) Controlli automatici I; 13) Elettronica nucleare; 14) ((Elettrotecnica I)); 15) Elettrotecnica V (semestrale); 16) Complementi di matematica (semestrale); 17) Fisica atomica; 18) Fisica del reattore nucleare; 19) Fisica nucleare; 20) Fisica tecnica; 21) Impianti nucleari I; 22) Macchine; 23) Macchine elettriche I; 24) Meccanica delle macchine; 25) Misure elettriche I;
26) Misure nucleari; 27) Scienza delle costruzioni; 28) Tecnologia dei materiali e chimica applicata II; 29) Termotecnica del reattore.
Indirizzo A: 30) Impianti nucleari II; 31) Organizzazione industriale; 32) Impianti elettrici I.
Indirizzo B: 30) Chimica degli impianti nucleari; 31) Chimica delle radiazioni; 32) Metodi nucleari di analisi tecnologiche.
Indirizzo C: 30) Calcolatori elettronici; 31) Controlli automatici;
32) Impianti elettrici I.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 176. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche preposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 120. - All'elenco degli istituti annessi alla facolta' di ingegneria e' aggiunto il seguente: Istituto di automatica con gli insegnamenti di: Controlli automatici I; Controlli automatici II; Controlli automatici III; Controlli automatici IV; Tecnica dei controlli automatici (semestrale); Regolazione e servocomandi. Di conseguenza detti insegnamenti non fanno piu' parte rispettivamente degli istituti di "Elettrotecnica" e di "Macchine a tecnologie-meccaniche". Nello stesso articolo gli insegnamenti sottoelencati passano a far parte degli istituti a fianco indicati: All'istituto di chimica e' aggregato l'insegnamento di "Chimica delle radiazioni"; All'istituto di chimica applicata e industriale sono aggregati gli insegnamenti di "Chimica degli impianti nucleari" e di "Tecnologia dei materiali e chimica applicata II"; All'istituto di elettronica e' aggregato l'insegnamento di "Elettronica nucleare"; All'istituto di elettrotecnica sono aggregati gli insegnamenti di "Elettrotecnica V (semestrale)", "Impianti nucleari I", "Impianti nucleari II", "Organizzazione industriale", "Fisica del reattore nucleare"; All'istituto di fisica sono aggregati gli insegnamenti di "Fisica atomica", "Fisica nucleare", "Metodi nucleari di analisi tecnologiche", "Misure nucleari"; All'istituto di fisica tecnica e' aggregato l'insegnamento di "Termotecnica del reattore"; All'istituto di macchine e tecnologie meccaniche e' aggregato l'insegnamento di "Macchine"; All'istituto di matematica applicata e' aggregato l'insegnamento di "Complementi di matematica (semestrale)", All'istituto di meccanica applicata alle macchine e aggregato l'insegnamento di "Meccanica delle macchine". Art. 129, relativo al corso di laurea in ingegneria nucleare e' modificato nel senso che insegnamenti del triennio di applicazione con i relativi indirizzi sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Triennio di applicazione: 12) Controlli automatici I; 13) Elettronica nucleare; 14) ((Elettrotecnica I)); 15) Elettrotecnica V (semestrale); 16) Complementi di matematica (semestrale); 17) Fisica atomica; 18) Fisica del reattore nucleare; 19) Fisica nucleare; 20) Fisica tecnica; 21) Impianti nucleari I; 22) Macchine; 23) Macchine elettriche I; 24) Meccanica delle macchine; 25) Misure elettriche I; 26) Misure nucleari; 27) Scienza delle costruzioni; 28) Tecnologia dei materiali e chimica applicata II; 29) Termotecnica del reattore. Indirizzo A: 30) Impianti nucleari II; 31) Organizzazione industriale; 32) Impianti elettrici I. Indirizzo B: 30) Chimica degli impianti nucleari; 31) Chimica delle radiazioni; 32) Metodi nucleari di analisi tecnologiche. Indirizzo C: 30) Calcolatori elettronici; 31) Controlli automatici; 32) Impianti elettrici I.
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 176. - CARUSO
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