LEGGE 19 dicembre 1969, n. 1009
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La dizione degli oli vegetali allo stato commestibile di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, deve intendersi riferita anche agli oli vegetali allo stato greggio direttamente destinati alla raffinazione per uso alimentare. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - BOSCO - SEDATI - MAGRI Visto, il Guardasigilli: GAVA
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