LEGGE 24 dicembre 1969, n. 1014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A modifica dell'articolo 2, primo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1483, il direttore, i ricercatori e i programmatori assunti dal Ministero della difesa con contratto a termine rinnovabile sono retribuiti nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato, rispettivamente con qualifica di ispettore generale, direttore di divisione e direttore di sezione. Per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente prestato da detto personale è corrisposto il compenso orario previsto dalle vigenti disposizioni per le suddette qualifiche.
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