La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le pensioni degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e della Marina, e dei loro aventi causa, che abbiano prestato servizio di volo con percezione delle relative indennità anteriormente alla data di entrata in vigore del regio decreto 28 marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione dell'Aeronautica militare, sono riliquidate applicando le norme degli articoli 5, 9, 12 e 14 del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834, nei limiti stabiliti dal regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, convertito nella legge 10 febbraio 1937, n. 326.