LEGGE 12 dicembre 1969, n. 1018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 12 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 - convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835 - e l'articolo 10 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, sono soppressi La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - GAVA Visto, il Guardasigilli: GAVA
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