LEGGE 15 dicembre 1969, n. 1021

Type Legge
Publication 1969-12-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio 1969, il compenso di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 376, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissato in lire 1.000 giornaliere.

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