LEGGE 15 dicembre 1969, n. 1021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 1 gennaio 1969, il compenso di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 376, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissato in lire 1.000 giornaliere.
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