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LEGGE 15 dicembre 1969, n. 1022

Current text a fecha 2010-10-09

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fino al 31 dicembre 1973, per il disimpegno dei compiti del servizio veterinario dell'Esercito, le relative prestazioni possono essere affidate, in mancanza di ufficiali del ruolo del servizio stesso, a veterinari civili. Per lo svolgimento delle prestazioni suddette è conferito apposito incarico, di durata non eccedente l'anno solare, regolato da convenzione, approvata con decreto ministeriale, dalla quale devono risultare le modalità tecniche delle prestazioni e il compenso relativo.