La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Fino al 31 dicembre 1973, per il disimpegno dei compiti del servizio veterinario dell'Esercito, le relative prestazioni possono essere affidate, in mancanza di ufficiali del ruolo del servizio stesso, a veterinari civili. Per lo svolgimento delle prestazioni suddette è conferito apposito incarico, di durata non eccedente l'anno solare, regolato da convenzione, approvata con decreto ministeriale, dalla quale devono risultare le modalità tecniche delle prestazioni e il compenso relativo.