LEGGE 15 dicembre 1969, n. 1023
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e della Aeronautica militare presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti: Scuole del Corpo equipaggi militari marittimi; Scuola di guerra aerea; Scuola di applicazione; Scuola di aerocooperazione; Scuole di volo; Scuole specialisti; Scuole di lingue estere; Servizi e reparti militari marittimi; Direzioni dei corsi di aggiornamento e specializzazione; Direzioni, centri tecnici, centri studi ed esperienze ed altri enti incaricati della formazione del personale tecnico specializzato e del personale per i servizi tecnici. Il numero delle scuole, degli istituti e degli enti di cui al comma precedente è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.
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