LEGGE 15 dicembre 1969, n. 1024
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 da ripartire in ragione di lire 500.000.000 per cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1969, per l'acquisto e la costruzione di stabili da destinare a sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.