La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La misura mensile lorda dell'indennità di servizio penitenziario prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, a favore degli applicati, coniugati, e qualifiche corrispondenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, è rettificata in lire 7.600 a decorrere dal 1 marzo 1966.