DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. 1044

Type DPR
Publication 1969-10-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduti gli articoli 12 e 28 del codice civile; Veduti i regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1 ottobre 1931, n. 1312; Considerato che il conservatorio femminile "S. Francesco e S. Domenico", in Piteglio - Popiglio (Pistoia), incluso nella tabella n. 2 annessa al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312, non puo' soddisfare adeguatamente al suo fine statutario per deficienza di mezzi e che, pertanto, deve essere trasformato, a norma e con le modalita' indicate negli articoli 52, 53 e 54 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392; Veduta la deliberazione n. 79 del 13 luglio 1966 con la quale il consiglio di amministrazione del conservatorio sopra indicato ha proposto di procedere alla trasformazione del conservatorio stesso; Veduta la deliberazione in data 15 febbraio 1969 con la quale lo stesso consiglio di amministrazione ha deliberato di vendere i beni del conservatorio alla congregazione "Suore Domenicane ancelle del Signore", con sede in Popiglio, frazione del comune di Piteglio ed ha proposto di investire la somma ricavata dalla vendita in titoli dello Stato per la istituzione di posti gratuiti presso istituti pubblici di educazione femminile; Considerato che l'ufficio tecnico erariale di Pistoia ha ritenuto equo fissare per i beni immobili (terreni e fabbricati), appartenenti al conservatorio "S. Francesco e S. Domenico", un valore di L. 10.000.000, e per i beni mobili un valore di L. 76.500; Considerato che il sindaco del comune di Piteglio ha espresso, in data 16 marzo 1968, parere favorevole alla trasformazione del conservatorio "S. Francesco e San Domenico", in Piteglio-Popiglio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: Il conservatorio "S. Francesco e S. Domenico" in Piteglio-Popiglio (Pistoia), e' escluso dalla tabella n. 2 annessa al regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312 e viene trasformato in ente "S. Francesco e S. Domenico" per il raggiungimento dei fini indicati nello statuto, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1970

Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 3. - CARUSO

Statuto - art. 1

STATUTO Art. 1. L'Ente "S. Francesco e S. Domenico" trae origine dalla trasformazione del conservatorio "S. Francesco e S. Domenico" in localita' Popiglio del comune di Piteglio in provincia di Pistoia, istituto pubblico di educazione femminile. Esso mantiene la personalita' giuridica ed ha sede nel comune di Piteglio, provincia di Pistoia.

Statuto - art. 2

Art. 2. Compito del suddetto ente e' di amministrare il patrimonio del conservatorio, trasformato nel modo indicato nel precedente articolo e di assistere, con il ricavato delle rendite, presso il conservatorio "S. Giovanni Battista" di Pistoia, alunne bisognose e meritevoli del comune di Piteglio, con preferenza a quelle residenti nella frazione di Popiglio, che intendano frequentare i corsi di istruzione secondaria.

Statuto - art. 3

Art. 3. Il numero dei posti gratuiti da istituire e la misura della retta sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ente.

Statuto - art. 4

Art. 4. I posti gratuiti di studio sono conferiti mediante concorso per titoli indetto dal provveditore agli studi di Pistoia.

Statuto - art. 5

Art. 5. Sono ammesse al concorso, per il conferimento di posti gratuiti di studio, le giovanette del comune di Piteglio di eta' non inferiore ai sei anni e non superiore ai quindici anni al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso. La graduatoria del concorso e' formata dal consiglio di amministrazione dell'ente, in relazione alle condizioni economiche, al profitto e alla buona condotta delle aspiranti.

Statuto - art. 6

Art. 6. Il godimento del posto gratuito viene mantenuto per la durata degli studi medi di istruzione superiore, salvo i casi di revoca o di sospensione. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del capo VII del [regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1925-09-01;2009), in materia di conferimento di posti gratuiti di studio nei conflitti nazionali e successive eventuali modificazioni.

Statuto - art. 7

Art. 7. Il patrimonio dell'ente "S. Francesco e S. Domenico" e' costituito: a) dal ricavato della vendita del patrimonio immobiliare e mobiliare del conservatorio "S. Francesco e S. Domenico", investito in titoli dello Stato e depositati presso una cassa di risparmio o istituto di credito di Pistoia; b) dal fondo cassa del conservatorio "S. Francesco e S. Domenico", quale risulta alla data del presente decreto e che deve essere investito in titoli dello Stato e depositato come sopra; c) dal ricavato della vendita della farmacia che deve essere investito e depositato come sopra; d) da eventuali contributi o elargizioni da parte di enti, associazioni, istituti di credito, ecc.

Statuto - art. 8

Art. 8. L'amministrazione dell'ente "S. Francesco e S. Domenico", e affidata ad un consiglio di amministrazione composto: a) dal sindaco pro-tempore del comune di Piteglio, presidente; b) dal presidente pro-tempore dell'ente comunale di assistenza del comune di Piteglio, consigliere; c) dal preside della locale scuola media, consigliere; d) dal direttore del circolo didattico territoriale competente, consigliere; e) di un rappresentante delle famiglie delle alunne residenti nel comune di Piteglio, designato dal provveditore agli studi di Pistoia, consigliere. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica cinque anni e puo' essere riconfermato. Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.

Statuto - art. 9

Art. 9. Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica quando, richiamato alla osservanza di obblighi impostigli per legge, persista a violarli o per altri gravi motivi. In caso di scioglimento, l'amministrazione dell'ente e' affidata ad un commissario straordinario.

Statuto - art. 10

Art. 10. Il consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza, sceglie tra i consiglieri, un segretario cassiere. Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo sulle eventuali azioni da promuovere o sostenere in giudizio, cura la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente ed esercita, compatibilmente con la natura e le finalita' dell'ente, le attribuzioni che i [regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-23;2392) e [1 ottobre 1931 n. 1312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-01;1312) e le loro eventuali modificazioni, affidano ai consigli di amministrazione degli istituti pubblici di educazione femminile.

Statuto - art. 11

Art. 11. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono essere prese, perche' siano valide, dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti e sottoposte alla approvazione del provveditore agli studi di Pistoia. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

Statuto - art. 12

Art. 12. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre.

Statuto - art. 13

Art. 13. Sono abrogate le disposizioni che regolavano il conservatorio "S. Francesco e S. Domenico" di Popiglio nel comune di Piteglio.

Statuto - art. 14

Art. 14. Per la materia non contemplata nel presente statuto, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti. D'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI AGGRADI

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