DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. 1045
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 92 , relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola in "Dermosifilopatia" muta denominazione in quella di "Clinica dermosifilopatica".
Gli articoli 118 e 119 relativi alla scuola di specializzazione in dermosifilopatia sono abrogati e sostituiti dai seguenti.
Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica
Art. 118. - Gli anni di corso della scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica sono tre, e a tempo pieno.
Il programma dei corsi verra' svolto con le seguenti materie di studio, distribuite nei tre anni di corso, secondo lo schema:
1° Anno:
Anatomia e istologia normale della cute;
Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
Microbiologia e parassitologia applicate;
Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;.
Semeiotica dermatologica e venereologica.
2° Anno:
Patologia delle malattie cutanee;
Patologia delle infezioni sessuali;
Anatomia e istologia patologica della cute;
Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
Angiologia;
Sessuologia.
3° Anno:
Clinica delle malattie cutanee;
Clinica delle infezioni sessuali;
Farmacologia e terapia medicamentosa;
Fisioterapia dermatologica;
Cosmetologia;
Chirurgia plastica riparatrice;
Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.
Art. 119. - Il numero degli iscritti risulta fissato in dieci per ogni anno di corso (totale trenta iscritti).
Per l'iscrizione alla scuola sara' richiesta la sola laurea in medicina e chirurgia e lo specializzando potra' conseguire l'abilitazione professionale durante il corso di specializzazione.
Gli iscritti alla scuola dovranno frequentare per la durata dell'anno accademico la clinica dermosifilopatica per almeno quattro ore giornaliere seguendo le lezioni e svolgendo attivita' pratica nelle corsie, negli ambulatori, nei laboratori.
Gli aspiranti alla scuola di specializzazione saranno previamente sottoposti ad un esame di ammissione e saranno valutati i titoli preferenziali in caso che i candidati siano in numero superiore al numero chiuso di dieci stabilito.
Gli esami di profitto dovranno essere superati in tre gruppi comprendenti ciascuno le materie proprie di ogni singolo anno di studio e comunque in tre sessioni distinte.
L'esame di diploma consistera' nell'esposizione e nella discussione di un argomento della disciplina, su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 8. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 92, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola in "Dermosifilopatia" muta denominazione in quella di "Clinica dermosifilopatica". Gli articoli 118 e 119 relativi alla scuola di specializzazione in dermosifilopatia sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica Art. 118. - Gli anni di corso della scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica sono tre, e a tempo pieno. Il programma dei corsi verra' svolto con le seguenti materie di studio, distribuite nei tre anni di corso, secondo lo schema: 1° Anno: Anatomia e istologia normale della cute; Fisiologia della cute e degli annessi cutanei; Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; Microbiologia e parassitologia applicate; Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;. Semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: Patologia delle malattie cutanee; Patologia delle infezioni sessuali; Anatomia e istologia patologica della cute; Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali; Angiologia; Sessuologia. 3° Anno: Clinica delle malattie cutanee; Clinica delle infezioni sessuali; Farmacologia e terapia medicamentosa; Fisioterapia dermatologica; Cosmetologia; Chirurgia plastica riparatrice; Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Art. 119. - Il numero degli iscritti risulta fissato in dieci per ogni anno di corso (totale trenta iscritti). Per l'iscrizione alla scuola sara' richiesta la sola laurea in medicina e chirurgia e lo specializzando potra' conseguire l'abilitazione professionale durante il corso di specializzazione. Gli iscritti alla scuola dovranno frequentare per la durata dell'anno accademico la clinica dermosifilopatica per almeno quattro ore giornaliere seguendo le lezioni e svolgendo attivita' pratica nelle corsie, negli ambulatori, nei laboratori. Gli aspiranti alla scuola di specializzazione saranno previamente sottoposti ad un esame di ammissione e saranno valutati i titoli preferenziali in caso che i candidati siano in numero superiore al numero chiuso di dieci stabilito. Gli esami di profitto dovranno essere superati in tre gruppi comprendenti ciascuno le materie proprie di ogni singolo anno di studio e comunque in tre sessioni distinte. L'esame di diploma consistera' nell'esposizione e nella discussione di un argomento della disciplina, su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 8. - CARUSO
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