DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1052
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 92. - All'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in "Nefrologia medica".
Dopo l'articolo 176 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia medica.
Scuola di specializzazione in nefrologia medica
Art. 177. - Alla scuola, di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di tre anni.
Il numero massimo degli iscritti e' di dieci per ogni singolo anno, totale trenta iscritti.
Art. 178. - Nel caso che le domande eccedano il numero previsto per gli iscritti alla scuola, la selezione verra' fatta mediante concorso da parte di una commissione presieduta dal direttore della scuola (graduatoria per titoli ed esami). Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazione di corso, dovra' presentare motivata istanza al rettore.
Art. 179. - La direzione della scuola sara' affidata dalla facolta' di medicina al direttore della clinica medica o ad un docente che sia noto cultore della nefrologia medica e che continui a dedicarsi ad essa insieme con i suoi collaboratori.
Gli iscritti alla scuola avranno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario, non potranno avere l'attestato di frequenza necessario per essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 180. - Al termine di ogni anno accademico, lo allievo della scuola di specializzazione dovra' sostenere un esame di profitto che comprenda il gruppo delle materie in programma; ove non sia superato tale esame, il candidato non potra' essere ammesso al corso successivo.
L'esame di diploma si svolgera' con le norme generali di cui all'art. 98 del presente statuto.
Al termine del corso di studi, verra' conseguito il diploma di specialista in "nefrologia medica".
Art. 181. - Gli insegnamenti impartiti saranno i seguenti:
1° Anno:
Struttura ed ultrastruttura normale del rene;
Aspetti biochimici della funzione renale;
Fisiologia renale;
Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);
Microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia;
Struttura ed ultrastruttura patologica del rene.
2° Anno:
Patologia del ricambio idro-salino;
Insufficienza renale acuta e cronica;
Nefropatie glomerulari;
Nefropatie tubulari;
Farmacologia d'interesse nefrologico;
Terapia dietetica e dialitica (1° anno).
3° Anno:
Nefropatie interstiziali;
Nefropatie vascolari;
Nefropatie malformative e neoplastiche;
Terapia dietetica e dialitica (2° anno);
Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1969
SARAGAT
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato
alla Corte dei conti, addi'5 gennaio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 9. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 92. - All'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in "Nefrologia medica". Dopo l'articolo 176 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia medica. Scuola di specializzazione in nefrologia medica Art. 177. - Alla scuola, di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista ha la durata di tre anni. Il numero massimo degli iscritti e' di dieci per ogni singolo anno, totale trenta iscritti. Art. 178. - Nel caso che le domande eccedano il numero previsto per gli iscritti alla scuola, la selezione verra' fatta mediante concorso da parte di una commissione presieduta dal direttore della scuola (graduatoria per titoli ed esami). Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazione di corso, dovra' presentare motivata istanza al rettore. Art. 179. - La direzione della scuola sara' affidata dalla facolta' di medicina al direttore della clinica medica o ad un docente che sia noto cultore della nefrologia medica e che continui a dedicarsi ad essa insieme con i suoi collaboratori. Gli iscritti alla scuola avranno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario, non potranno avere l'attestato di frequenza necessario per essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 180. - Al termine di ogni anno accademico, lo allievo della scuola di specializzazione dovra' sostenere un esame di profitto che comprenda il gruppo delle materie in programma; ove non sia superato tale esame, il candidato non potra' essere ammesso al corso successivo. L'esame di diploma si svolgera' con le norme generali di cui all'art. 98 del presente statuto. Al termine del corso di studi, verra' conseguito il diploma di specialista in "nefrologia medica". Art. 181. - Gli insegnamenti impartiti saranno i seguenti: 1° Anno: Struttura ed ultrastruttura normale del rene; Aspetti biochimici della funzione renale; Fisiologia renale; Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale); Microbiologia ed immunologia applicate alla nefrologia; Struttura ed ultrastruttura patologica del rene. 2° Anno: Patologia del ricambio idro-salino; Insufficienza renale acuta e cronica; Nefropatie glomerulari; Nefropatie tubulari; Farmacologia d'interesse nefrologico; Terapia dietetica e dialitica (1° anno). 3° Anno: Nefropatie interstiziali; Nefropatie vascolari; Nefropatie malformative e neoplastiche; Terapia dietetica e dialitica (2° anno); Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi'5 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 9. - CARUSO
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