DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1070

Type DPR
Publication 1969-10-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 138. - All'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola in "Nefrologia medica".

Dopo l'art. 254 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia medica.

Scuola di specializzazione in nefrologia medica

Art. 255. - E' istituita la scuola di specializzazione in nefrologia medica che ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica della facolta' di medicina e chirurgia.

Alla scuola, che ha la durata di tre anni, sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero massimo complessivo degli iscritti per i tre anni di corso e' di ventidue.

Art. 256. - Nel caso che le domande eccedano il numero previsto per gli iscritti alla scuola, la selezione verra' fatta mediante concorso da parte di una commissione presieduta dal direttore della scuola (graduatoria per titoli ed esami).

Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazione di corso, dovra' presentare motivata istanza al rettore.

Art. 257. - La direzione della scuola sara' affidata dalla facolta' di medicina al direttore di clinica o di istituto che sia un noto cultore di nefrologia medica e che continui a dedicarsi ad essa insieme con i suoi collaboratori.

Art. 258. - Gli iscritti alla scuola avranno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario, non potranno avere l'attestato di frequenza necessario per essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 259. - Al termine di ogni anno accademico, l'allievo della scuola di specializzazione dovra' sostenere un esame di profitto che comprenda il gruppo delle materie in programma; ove non sia superato tale esame, il candidato non potra' essere ammesso al corso successivo.

Art. 260. - L'esame di diploma si svolgera' con le norme generali previste dall'art. 154 del presente statuto.

Al termine del corso di studi, verra' conseguito il diploma di specialista in "Nefrologia medica".

Art. 261. - Gli insegnamenti impartiti saranno i seguenti:

1° Anno:

Struttura ed ultrastruttura normale del rene;

Aspetti biochimici della funzione renale;

Fisiologia renale;

Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);

Microbiologia, ed immunologia applicate alla nefrologia;

Struttura ed ultrastruttura patologica del rene.

2° Anno:

Patologia del ricambio idro-salino;

Insufficienza renale acuta e cronica;

Nefropatie glomerulari;

Nefropatie tubulari;

Farmacologia d'interesse nefrologico;

Terapia dietetica e dialitica (1° anno):

3° Anno:

Nefropatie interstiziali;

Nefropatie vascolari;

Nefropatie malformative neoplastiche;

Terapia dietetica e dialitica (2° anno);

Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 29. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 138. - All'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola in "Nefrologia medica". Dopo l'art. 254 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia medica. Scuola di specializzazione in nefrologia medica Art. 255. - E' istituita la scuola di specializzazione in nefrologia medica che ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica della facolta' di medicina e chirurgia. Alla scuola, che ha la durata di tre anni, sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero massimo complessivo degli iscritti per i tre anni di corso e' di ventidue. Art. 256. - Nel caso che le domande eccedano il numero previsto per gli iscritti alla scuola, la selezione verra' fatta mediante concorso da parte di una commissione presieduta dal direttore della scuola (graduatoria per titoli ed esami). Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazione di corso, dovra' presentare motivata istanza al rettore. Art. 257. - La direzione della scuola sara' affidata dalla facolta' di medicina al direttore di clinica o di istituto che sia un noto cultore di nefrologia medica e che continui a dedicarsi ad essa insieme con i suoi collaboratori. Art. 258. - Gli iscritti alla scuola avranno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario, non potranno avere l'attestato di frequenza necessario per essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 259. - Al termine di ogni anno accademico, l'allievo della scuola di specializzazione dovra' sostenere un esame di profitto che comprenda il gruppo delle materie in programma; ove non sia superato tale esame, il candidato non potra' essere ammesso al corso successivo. Art. 260. - L'esame di diploma si svolgera' con le norme generali previste dall'art. 154 del presente statuto. Al termine del corso di studi, verra' conseguito il diploma di specialista in "Nefrologia medica". Art. 261. - Gli insegnamenti impartiti saranno i seguenti: 1° Anno: Struttura ed ultrastruttura normale del rene; Aspetti biochimici della funzione renale; Fisiologia renale; Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale); Microbiologia, ed immunologia applicate alla nefrologia; Struttura ed ultrastruttura patologica del rene. 2° Anno: Patologia del ricambio idro-salino; Insufficienza renale acuta e cronica; Nefropatie glomerulari; Nefropatie tubulari; Farmacologia d'interesse nefrologico; Terapia dietetica e dialitica (1° anno): 3° Anno: Nefropatie interstiziali; Nefropatie vascolari; Nefropatie malformative neoplastiche; Terapia dietetica e dialitica (2° anno); Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva, sintomatica).

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1970

Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 29. - CARUSO

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