LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1073
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche sono devolute, entro i limiti della loro competenza territoriale, le incombenze attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 139 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche ed integrazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - NATALI Visto, il Guardasigilli: GAVA
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