DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1969, n. 1099

Type DPR
Publication 1969-10-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 406;

Visto il regio decreto 11 maggio 1931, n. 1523;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 279;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta:

Art. 1

La concessione degli scontrini per l'acquisto a tariffa ridotta di biglietti di viaggio di corsa semplice, di cui all'articolo unico della legge 9 aprile 1931, n. 406, e' accordata ai giornalisti italiani, professionisti e pubblicisti, regolarmente iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. La concessione e' altresi' accordata ai praticanti regolarmente iscritti nei registri dell'Ordine secondo quanto previsto dall'art. 33 e seguenti della anzidetta legge n. 69/1963. La concessione e' inoltre accordata ai giornalisti stranieri di cui all'articolo unico della citata legge n. 406 del 1931.

Art. 2

I giornalisti italiani, professionisti, pubblicisti e praticanti, debbono presentare domanda in carta legale, per le concessioni, ai consigli regionali o interregionali dell'Ordine dei giornalisti o ad altro ente a cio' debitamente delegato dall'Ordine medesimo. In questo caso la documentazione esibita dagli interessati deve essere sottoposta all'approvazione dei consigli regionali o interregionali dell'Ordine, i quali debbono attestare la regolare posizione del richiedente in seno all'albo, mediante l'inserimento nel fascicolo di apposito certificato che costituisce, pertanto, documento indispensabile per l'accoglimento della richiesta da parte della direzione generale delle ferrovie dello Stato. Il certificato dell'Ordine allegato alla domanda deve essere in ogni caso di data non anteriore a 15 giorni da quella dell'invio della domanda stessa alla direzione generale delle ferrovie dello Stato. I consigli regionali o interregionali dell'Ordine dei giornalisti o l'ente delegato curano l'inoltro della documentazione alla direzione generale delle ferrovie dello Stato ed il simultaneo invio di copia dei nominativi al consiglio nazionale dell'Ordine. La direzione generale delle ferrovie dello Stato invia gli scontrini, per l'inoltro agli interessati, al consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per i richiedenti che si sono rivolti agli organi dell'Ordine, o all'ente delegato, per coloro che hanno avanzato la richiesta per il tramite dell'ente stesso e puo' consegnargli, nei casi di comprovata urgenza, direttamente agli interessati.

Art. 3

Le domande dei giornalisti stranieri indicati al terzo comma dell'art. 1, con le notizie e i documenti giustificativi, debbono essere inoltrate alla direzione generale delle ferrovie dello Stato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, cui compete di esaminare, ed istruire le domande stesse.

Art. 4

Sono rilasciati annualmente ai giornalisti italiani: a) se professionisti, un libretto contenente ventiquattro scontrini per viaggi di corsa semplice; b) se pubblicisti, o praticanti, un libretto contenente otto scontrini per viaggi di corsa semplice. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ha facolta' di accordare in via eccezionale ai giornalisti italiani - solo se professionisti e quando abbiano gia' utilizzato i ventiquattro scontrini di cui al punto a) - un supplemento di scontrini, fino al numero massimo di otto, per viaggi di corsa semplice. Ciascuno scontrino da' diritto ad acquistare un biglietto di corsa semplice, per la classe prescelta, con la riduzione del 70% sul corrispondente prezzo della tariffa ordinaria. Il libretto degli scontrini puo' essere utilizzato soltanto se presentato unitamente alla tessera di riconoscimento per giornalisti. A ciascun familiare avente titolo puo' essere rilasciato un libretto valido per l'acquisto di quattro biglietti di corsa semplice con la riduzione del 50% sul prezzo di tariffa ordinaria.

Art. 5

Per i corrispondenti, residenti in Italia, dei principali giornali esteri, la concessione e' ammessa nella misura di ventiquattro o otto scontrini all'anno, secondo che trattasi di professionisti o pubblicisti, con la stessa validita' ed alle stesse condizioni stabilite per i giornalisti italiani; a ciascun familiare avente titolo puo' essere rilasciato un libretto valido per l'acquisto di quattro biglietti di corsa semplice con la riduzione del 50% sul prezzo di tariffa ordinaria. Ai direttori e redattori dei principali giornali esteri, che risiedano all'estero e che facciano del giornalismo la loro professione esclusiva o principale, abituale e retribuita, possono essere concessi annualmente otto scontrini per l'acquisto di biglietti di corsa semplice a tariffa ridotta del 70% e, a ciascun familiare avente titolo, puo' essere rilasciato un libretto valido per l'acquisto di due biglietti di corsa semplice con la riduzione del 50% sul prezzo di tariffa ordinaria. Qualora i giornalisti stranieri, non intendendo fruire di tutte le concessioni ammesse per legge, si limitino a chiedere la facilitazione per uno o piu' viaggi, possono ottenere, in luogo del libretto a scontrini, uno o piu' scontrini per l'acquisto di biglietti con la stessa riduzione del 70%. Il libretto degli scontrini puo' essere utilizzato soltanto se presentato unitamente ad una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6

I familiari dei giornalisti italiani e stranieri che possono fruire dei biglietti per viaggi di corsa semplice previsti dalla legge 9 aprile 1931, n. 406, con la riduzione del 50%, sono i seguenti: a) moglie; b) figli celibi fino ai 25 anni; c) figlie nubili o vedove, purche' queste ultime siano conviventi con il giornalista e a suo carico; d) genitori del giornalista se conviventi; e) due persone di servizio al massimo; f) fratelli minorenni e sorelle nubili di giornalisti non ammogliati, con lui conviventi e a suo carico. I giornalisti italiani e stranieri ammessi alle concessioni, per ottenere quelle a favore dei membri della famiglia sopra specificati, debbono farne richiesta alla direzione generale delle ferrovie dello Stato allegando, gli italiani, lo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza e, gli stranieri, una dichiarazione sostitutiva convalidata dall'autorita' consolare. I familiari dei giornalisti possono acquistare alle biglietterie di stazione sia biglietti di 1ª che di 2ª classe in appoggio al libretto concessionale ad essi intestato. Le persone di servizio viaggianti isolatamente debbono acquistarli, invece, esclusivamente per la 2ª classe. Il biglietto a riduzione acquistato non e' valido se non presentato insieme al libretto cui si riferisce e ad un documento legale d'identita' personale, recante la fotografia.

Art. 7

Per l'acquisto del biglietto a tariffa ridotta, il giornalista titolare della concessione deve presentare alla biglietteria lo scontrino con l'indicazione, nella matrice e nel tagliando, della classe di viaggio, del percorso e della data di acquisto; deve, altresi' apporre la propria firma in calce al tagliando medesimo. Gli scontrini dei giornalisti e quelli delle persone di famiglia di cui all'art. 6 danno titolo all'acquisto di biglietti per la via chilometricamente piu' breve o per le deviazioni ammesse per i viaggiatori ordinari. Gli scontrini rilasciati ai giornalisti in base all'art. 4, possono essere utilizzati fino alla data improrogabile del 31 marzo dell'anno successivo a quello di emissione. I biglietti acquistati dai giornalisti in base a tali scontrini hanno la validita' di venti giorni e scadono alla mezzanotte del ventesimo giorno da quello del rilascio, esso compreso; quelli dei familiari, invece, hanno la normale validita' prevista per i biglietti dei viaggiatori ordinari.

Art. 8

I giornalisti che abbiano dovuto interrompere la propria attivita' professionale conservano, salvo diversa decisione dei competenti consigli regionali o interregionali, il titolo alle concessioni per l'anno nel quale esse sono state emesse.

Art. 9

L'Ordine dei giornalisti provvedera' a rimborsare annualmente, direttamente o per il tramite di altro ente a cio' delegato dall'Ordine stesso, alla direzione generale delle ferrovie dello Stato tutte le spese inerenti la gestione relativa al rilascio dei libretti e degli scontrini emessi in favore dei giornalisti e dei loro familiari.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme di cui alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle F.S.", nonche' le "Disposizioni generali" contenute nelle Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle F.S.".

Art. 11

Sono abrogati il regio decreto 11 maggio 1931, n. 1523 e il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 279.

SARAGAT RUMOR - GASPARI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1970

Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 48. - CARUSO

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