DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1104
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 50. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: Fitogeografia ed ecologia vegetale; Etologia; Biochimica applicata; Ecologia animale; Zoologia applicata. Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: Ecologia vegetale; Biochimica applicata; Biochimica comparata; Biochimica macromolecolare; Enzimologia; Endocrinologia comparata; Analisi biochimico-cliniche; Zoologia applicata; Ematologia comparata. Art. 52. - E' modificato nel senso che il settimo e l'ottavo capoverso sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Lo studente non puo' sostenere l'esame di topografia e cartografia se non ha superato quello di istituzioni di matematiche; l'esame di mineralogia se non ha superato quello di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e di fisica sperimentale I; l'esame di geologia se non ha superato quelli di mineralogia, petrografia, paleontologia e geografia fisica; l'esame di geologia applicata se non ha superato quello di geologia, quello di fisica terrestre se non ha superato quello di fisica sperimentale (biennale). E' obbligatorio nel secondo biennio la frequenza (internato) per due anni nell'istituto di geologia o di paleontologia o di mineralogia e petrografia per la preparazione di una dissertazione (tesi) sperimentale di laurea e le frequenze (internato) per un anno in uno dei suddetti istituti per la preparazione di una sottotesi sperimentale". Art. 54. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "Per i corsi di laurea in scienze naturali e in scienze biologiche valgono le seguenti norme: Lo studente del corso di laurea in scienze naturali non puo' essere ammesso all'esame di fisiologia generale se non ha superato l'esame di anatomia umana; non puo' essere ammesso all'esame di fisica se non ha superato l'esame di istituzioni matematiche; non puo' essere ammesso all'esame di chimica organica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; non puo' essere ammesso all'esame di geologia se non ha superato l'esame di mineralogia e quello di geografia. Lo studente del corso di laurea in scienze biologiche non puo' essere ammesso all'esame di fisiologia generale se non ha superato l'esame di anatomia umana; non puo' essere ammesso all'esame di fisica se non ha superato quello di istituzioni di matematiche; non puo' essere ammesso all'esame di chimica organica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; non puo' essere ammesso all'esame di chimica biologica se non ha superato l'esame di chimica organica".
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 55. - CARUSO
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