DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1105
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 68. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, e' aggiunto quello di "Patologia ostetrica e ginecologica". Dopo l'art. 274 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione. Scuola per terapisti della riabilitazione (Scuola diretta a fini speciali) Art. 275. - La scuola speciale per terapisti della riabilitazione ha sede presso l'istituto di gerontologia. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorica e pratica, agli allievi istruendoli sui problemi della riabilitazione dei minorati fisici suscettibili di recupero funzionale e sociale mediante terapie fisiche, chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio. Art. 276. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione e' di tre anni accademici; i primi due consistenti in lezioni teoriche, in dimostrazioni o in esercitazioni su materie propedeutiche e tecniche presso l'istituto di gerontologia. Il terzo di tirocinio pratico presso il servizio di riabilitazione e di fisiochinesiterapia dello istituto di gerontologia, della clinica ortopedica, della clinica delle malattie nervose e mentali, della clinica pediatrica, del reparto di chirurgia toracica dell'arcispedale di Santa Maria Nuova e del centro di rieducazione motoria "A. Torrigiani" della C.R.I. di Firenze. Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza. Art. 277. - Possono essere ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi di eta' non inferiore ai 17 anni in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alle universita' (preferibilmente del diploma di maturita' classica, del diploma di maturita' scientifica, del diploma di abilitazione magistrale). Art. 278. - Il numero massimo dei posti disponibili annualmente e' stabilito nella misura di 30. Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della scuola dovra' sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale e in una intervista attitudinale. Gli allievi dell'I.S.E.F. possono essere ammessi al secondo anno, a giudizio del direttore della scuola, dopo aver sostenuto un esame di ammissione. Art. 279. - Il direttore della scuola e' il titolare dell'istituto di gerontologia dell'universita'. Fanno parte del Corpo insegnante i titolari delle cattedre di anatomia, di fisiologia, di patologia generale, di igiene, della clinica, neuropsichiatrica, della clinica ortopedica, il direttore del centro di rieducazione motoria "A. Torrigiani" della C.R.I. di Firenze. Inoltre possono essere chiamati a far parte del corpo insegnante quelle persone che il direttore della scuola potra' ritenere necessarie, sentito il parere della facolta'. Art. 280. - Per essere ammessi al secondo anno occorre aver superato almeno due terzi degli esami del primo anno. Art. 281. - Le materie di insegnamento del 1° anno sono: 1) Nozioni generali di anatomia e fisiologia umana; 2) Elementi di patologia generale e medica; 3) Principi di fisica; terapia fisica; 4) Igiene e tecnica ospedaliera e infermieristica; 5) Principi e tecniche di riabilitazione (fisiochinesiterapia, ergoterapia, logoterapia); 6) Psicologia; 7) Medicina sociale e geriatria. Le materie di insegnamento del 2° anno sono: 1) Fisiopatologia e riabilitazione delle malattie del sistema neuromotorio; 2) Fisiopatologia e riabilitazione delle malattie degli organi della parola e dell'udito; 3) Fisiopatologia e riabilitazione delle malattie dell'apparato locomotore; 4) Fisiopatologia e riabilitazione delle malattie degli apparati cardiovascolare e respiratorio; 5) La riabilitazione in pediatria; 6) La riabilitazione in geriatria; 7) Psichiatria; 8) Ergoterapia. Il programma di insegnamento al 1° ed al 2° anno comprende 4 ore di lezioni teoriche al giorno e tre ore di esercitazione pratica. Gli allievi frequenteranno per due mesi i diversi reparti ospedalieri con funzioni di allievi infermieri; negli altri mesi frequenteranno i vari reparti di riabilitazione come allievi fisioterapisti. Il 3° anno comprende un tirocinio pratico presso i servizi di riabilitazione degli istituti della citta', con vario indirizzo a seconda della specializzazione preferita in senso fisio-ergo-logoterapico; 1) ospedali geriatrici di riattivazione (3 mesi); 2) centro di rieducazione motoria C.R.I. "A Torrigiani" pediatrico (2 mesi); 3) clinica neuropsichiatrica (2 mesi); 4) clinica ortopedica (2 mesi); 5) reparto chirurgia toracica (1 mese); 6) altri centri di reumatologia, idrologia, ostetricia (un mese). Il 3° anno si conclude con un esame scritto e dimostrazione pratica con discussione sui trattamenti riabilitativi di alcuni casi clinici. I corsi regolari sono integrati da conferenze di esperti, da proiezione di films e da visite ad altri istituti, esercitazioni e discussioni di casi clinici. Art. 282. - Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superati gli esami scritti ed orali in tutti gli insegnamenti prescritti, ed aver compiuto con esito favorevole le esercitazioni previste e l'anno di tirocinio. L'esame per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola. Art. 283. - Per ottenere l'ammissione alla scuola si deve presentare all'ufficio di segreteria dell'universita' entro il 5 novembre la domanda redatta in carta da bollo da L. 400 diretta al rettore (indicare il recapito del richiedente) e previo pagamento di una multa per ritardata presentazione per gravi e giustificati motivi fino al 30 novembre. Art. 284. - I candidati ammessi alla scuola dovranno entro il termine che verra' a suo tempo comunicato presentare: a) titolo originale di studio; b) due copie (formato tessera su fondo chiaro e firmate) della fotografia del richiedente di cui una bollata e autenticata; c) quietanza comprovante il pagamento alla tesoreria universitaria delle tasse, soprattasse e contributi prescritti (immatricolazione 5000, tassa annuale di iscrizione 10.000, soprattassa annuale di esami 7000, contributi generali 950, contributo di riscaldamento 2000, libretto di riconoscimento 500, indennita' di schedatura 1000, contributo di reparto 80.000 annuali). Il pagamento della tassa di iscrizione e della soprattassa potra' essere ripartito in due rate uguali. Art. 285. - Per ottenere il rilascio del diploma, gli interessati dovranno presentare: a) domanda diretta al rettore in carta bollata; b) quietanza comprovante il pagamento di L. 88 per indennita' diploma, bollo, ecc., effettuato mediante apposito bollettino mod. 0; c) quietanza comprovante il pagamento della tassa erariale di diploma di L. 6000 da effettuare al procuratore IGE.
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 56. - CARUSO
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