DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1969, n. 1128
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Torino il 18 marzo 1969, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Anestesiologia e rianimazione" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.
Art. 3
I contributi annui a carico della S.p.a. Laboratori Don Baxter di Trieste, vengono determinati in lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Torino si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 71. - CARUSO
Convenzione assistente per Anestesiologia e rianimazione di medicina Torino-art. 1
Repertorio n. 581 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario da assegnare alla cattedra di "Anestesiologia e rianimazione" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantanove, addi' diciotto del mese di marzo in Torino, in una sala del palazzo universitario in via Verdi n. 8, avanti a me dott. Adolfo Lolli, nato a Bussoleno il 2 dicembre 1919 e residente in Rivoli, corso Susa, 32, direttore di sezione nell'Universita' degli studi di Torino e funzionario delegato con decreto rettorale in data 31 gennaio 1962 a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti per conto della amministrazione universitaria in conformita' al disposto dello art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto-legge 6 agosto 1924, n. 674, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e residente in Torino, via Cosseria n. 11, che interviene al presente atto esclusivamente nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'universita' stessa in data 2 ottobre 1968 (che per estratto si allega sub/A) assistito dal direttore amministrativo dell'universita' stessa, dottor Ivo Mattucci, nato a Camerino il 30 dicembre 1904 e residente in Torino, corso Galileo Ferraris, 16; e, in rappresentanza della signora Rachele (Hella) Gelb vedova Kroff, nata a Zagabria il dodici dicembre millenovecentoventitre, amministratore delegato in carica della "Laboratori Don Baxter S.p.a.", con sede in Trieste, via Flavia n. 122, autorizzata a questo atto con delibera del consiglio di amministrazione della societa' stessa in data 31 ottobre 1968 (che, in copia autentica del dott. Guido Poillucci di Trieste, rep. 11879, e' allegata al presente sotto la lettera B), il dott. Gioacchino Boggione, nato a Cervere (Cuneo) il dieci gennaio millenovecentotrentuno, procuratore speciale per la stipulazione della presente convenzione della predetta signora Rachele (Hella) Gelb ved. Kroff (come da procura speciale dott. Mario Foglia di Trieste in data 16 gennaio 1969, repertorio n. 69781 della quale do' lettura ai comparenti e che allego al presente atto sub/C). I predetti comparenti, della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo, omessa la presenza dei testimoni perche' i comparenti stessi, di comune accordo e con il mio consenso, vi rinunciano, mi fanno richiesta perche' riceva il presente atto al quale Premettono quanto segue 1) che il personale assistente addetto alla cattedra di "Anestesiologia e rianimazione" di questa universita', a causa dello sviluppo didattico, scientifico e clinico assunto dalla disciplina, e' ormai numericamente insufficiente; 2) che l'approfondimento degli studi di anestesiologia e di rianimazione a livello universitario, per ragioni oltre che di indole morale, interessano da vicino i laboratori Don Baxter S.p.a. di Trieste, per i vantaggi che gliene potrebbero derivare; 3) che, per i motivi esposti al precedente punto 2) i laboratori Don Baxter S.p.a. sono venuti nella determinazione di proporre all'Universita' di Torino la stipulazione di una convenzione per il finanziamento di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di "Anestesiologia e di rianimazione" della stessa universita', e che in tal senso il consiglio di amministrazione dei Laboratori Don Baxter S.p.a. ha deliberato in data 31 ottobre 1968; 4) che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Universita' di Torino con delibere rispettivamente dell'11 luglio 1968, 6 settembre 1968 e 2 ottobre 1968 hanno esaminata ed approvata, ciascuno nell'ambito della propria competenza, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di "Anestesiologia e rianimazione". Premesso quanto sopra che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i predetti comparenti convengono e stipulano quanto segue. Art. 1. La S.p.a. Laboratori Don Baxter di Trieste, affinche' alla cattedra di "Anestesiologia e rianimazione" dell'Universita' di Torino, facolta' di medicina e chirurgia, venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione assistente per Anestesiologia e rianimazione di medicina Torino- art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Torino in unica soluzione all'atto della nomina sia per concorso che per trasferimento di titolare del posto e successivamente con pagamento anticipato entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione assistente per Anestesiologia e rianimazione di medicina Torino- art. 3
Art. 3. Qualora, a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, la S.p.a. Laboratori Don Baxter di Trieste si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, la S.p.a. Laboratori Don Baxter di Trieste si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione assistente per Anestesiologia e rianimazione di medicina Torino- art. 4
Art. 4. L'Universita' di Torino, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di "Anestesiologia e rianimazione". L'Universita' degli studi di Torino versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione assistente per Anestesiologia e rianimazione di medicina Torino- art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione assistente per Anestesiologia e rianimazione di medicina Torino- art. 6
Art. 6. La presente convenzione s'intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione assistente per Anestesiologia e rianimazione di medicina Torino- art. 7
Art. 7. La presente convenzione diverra' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporra' l'approvazione della convenzione stessa e la istituzione del posto di assistente di ruolo alla cattedra di "Anestesiologia e rianimazione". Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Torino, sara' registrato in esenzione della relativa tassa ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45) e dello [art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-04-09;380~art1). E' richiesto io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto, scritto parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, parte da me medesimo, su otto facciate intere e parte della nona di tre fogli di carta legale, e lo leggo ai comparenti i quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volonta' ed a quella degli enti che rispettivamente rappresentano, ed, in conferma, meco lo sottoscrivono in calce firmando anche i fogli non contenenti le firme finali. Degli allegati non viene data lettura perche' le parti concordi espressamente me ne dispensano. F.to in originale: Mario ALLARA Gioacchino BOGGIONE Ivo MATTUCCI Adolfo LOLLI, ufficiale rogante Registrato a Torino, addi' 20 marzo 1969, n. 717, vol. 43 - Atti amministrativi - Esatte lire: Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI AGGRADI
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