DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. 1143
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione ed il relativo atto aggiuntivo stipulati in Firenze rispettivamente il 21 gennaio e 16 dicembre 1969 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Neurochirurgia" in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 100. - CARUSO
Convenzione professore di ruolo presso medicina e chirurgia Universita' Firenze-art. 1
Repertorio n. 657 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della "Neurochirurgia" presso la facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Firenze. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantanove, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 12, nella sede dell'Universita' degli studi di Firenze (piazza San Marco, 4) dinanzi a me, dott. Antonino Spitali, direttore amministrativo, nato a Grotte di Agrigento il 10 agosto 1903 e domiciliato per la carica presso la sede del rettorato dell'universita', funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale n. 301 del 12 dicembre 1968, con rinuncia di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente i signori: 1) prof. Giovanni Speroni, nato a Firenze il 4 giugno 1910, nella sua qualita' di pro-rettore dell'Universita' degli studi di Firenze, espressamente delegato dal consiglio di amministrazione della predetta universita', alla stipulazione del presente atto, con delibera del 20 gennaio 1969, che si allega sub lettera "E"; 2) dott.ssa Anna Maria Caputo ved. Rummo, nata a Benevento il 17 novembre 1923, nella sua qualita' di amministratrice delegata del giornale settimanale "La Riforma Medica" societa' di fatto, con sede in Napoli, piazza del Gesu', espressamente delegata alla stipula del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione del settimanale suddetto in data 18 gennaio 1969 che si allega sub lettera "A" e l'atto notarile ai rogiti del notaio Mariano Valente in data 18 gennaio 1969 allegato sotto la stessa lettera, i quali dando esecuzione a precedenti accordi; Premesso che nello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, tra gli insegnamenti complementari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e' compreso quello di "Neurochirurgia"; che il consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Firenze, nell'ambito delle rispettive competenze, con deliberazioni del 23 novembre 1968, 9 gennaio 1969, 20 gennaio 1969, che si allegano rispettivamente sub lettere "B", "C", "D", hanno esaminato e approvato la proposta per l'istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento della neurochirurgia; che in conseguenza della grande importanza sociale, scientifica e di ricerca che assume, anche in Italia, la neurochirurgia, il giornale settimanale "La Riforma Medica" ha deliberato di provvedere al finanziamento necessario per l'istituzione e il mantenimento di un posto di ruolo riservato al suddetto insegnamento. Tutto cio' premesso, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Il giornale settimanale "La Riforma Medica" affinche' presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze venga attuato l'insegnamento di neurochirurgia si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale scopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) L. 5.000.000 (dico lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (dico lire un milione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonche' per rimborsi dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione professore di ruolo presso medicina e chirurgia Universita' Firenze-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Universita' degli studi di Firenze in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione professore di ruolo presso medicina e chirurgia Universita' Firenze-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulta per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il giornale settimanale "La Riforma Medica" si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati i provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, il giornale settimanale "La Riforma Medica" si impegna, altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Convenzione professore di ruolo presso medicina e chirurgia Universita' Firenze-art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Firenze per l'attuazione di quanto contenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di professore per l'insegnamento della neurochirurgia. L'Universita' degli studi di Firenze versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma del precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.
Convenzione professore di ruolo presso medicina e chirurgia Universita' Firenze-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla data della decorrenza dalla nomina del primo titolare della cattedra di neurochirurgia e si riterra' tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione professore di ruolo presso medicina e chirurgia Universita' Firenze-art. 6
Art. 6. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essi previsti; c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione professore di ruolo presso medicina e chirurgia Universita' Firenze-art. 7
Art. 7. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse della Universita' degli studi di Firenze, e' esente dalla tassa di registro ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Essa sara' esecutiva non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il decreto che disporra' l'approvazione e l'istituzione del posto di ruolo. Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero sei facciate e numero sette righi di numero due fogli di carta libera, viene letto ai comparenti che lo approvano perche' conforme al mandato, a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti. Dopo di che viene cosi' firmato. Prof. Giovanni SPERONI Dott.ssa Anna Maria CAPUTO ved. Rummo Dott. Antonino SPITALI Registrato a Firenze - Atti pubblici, addi' 23 gennaio 1969 al n. 112, mod. 71/ ME. Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI AGGRADI
Atto aggiuntivo Convenzione tra Universita' Firenze e giornale La Riforma Medica-art. 1
Repertorio n. 686 Atto aggiuntivo alla convenzione tra l'Universita' degli studi di Firenze e il giornale settimanale "La Riforma Medica", per l'accollo degli oneri, in via sussidiaria, inerenti alla Istituzione di un posto di professore di ruolo di "Neurochirurgia" presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantanove, il giorno 16 del mese di dicembre, alle ore 19,20, nella sede della Universita' degli studi di Firenze (piazza San Marco, 4) dinanzi a me, dott. Antonino Spitali, direttore amministrativo, della predetta universita', nato a Grotte di Agrigento il 10 agosto 1903, domiciliato per la carica presso la sede del rettorato dell'universita', funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale n. 301 del 12 dicembre 1968, con rinuncia di comune accordo, alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: 1) L'Universita' degli studi di Firenze, nella persona del prof. Giovanni Speroni, nato a Firenze il 4 giugno 1910, nella sua qualita' di pro-rettore della Universita' degli studi di Firenze espressamente delegato alla stipula del presente atto aggiuntivo con delibera del 30 ottobre 1969 (allegato A); 2) Il giornale settimanale "La Riforma Medica" in persona della dott.ssa Anna Maria Caputo ved. Rummo, nata a Benevento il 7 aprile 1923, nella sua qualita' di amministratrice delegata del giornale medesimo - avente sede in Napoli, discesa Trinita' Maggiore, 53 - espressamente delegata alla stipulazione del presente atto aggiuntivo con delibera del consiglio di amministrazione del settimanale suddetto in data 26-27 novembre 1969 (allegato B). I comparenti mi chiedono di ricevere e redigere il presente atto aggiuntivo alla convenzione gia' stipulata ai miei rogiti in data 21 gennaio 1969 e avente ad oggetto l'istituzione di un posto di professore di ruolo di neurochirurgia presso la facolta' di medicina e chirurgia di questa universita'. Premesso che in data 22 ottobre 1969 con prot. 4369 il Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Ministero del tesoro, ha chiesto che la convenzione sopra indicata fosse integrata da una garanzia fideiussoria da parte di un istituto bancario ovvero di un istituto di assicurazione, a garanzia dell'impegno ventennale per il finanziamento del posto di ruolo suddetto assunto dal giornale "La Riforma Medica" (allegato C); che la facolta' di medicina e chirurgia e il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di. Firenze, rispettivamente nelle sedute del 27 ottobre 1969 e 30 ottobre 1969, hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze il presente atto aggiuntivo (allegati D e A); che la S.p.a. Assicurazioni d'Italia ha rilasciato in data 11 dicembre 1969 garanzia fideiussoria ventennale, impegnandosi a rimborsare all'Universita' di Firenze - nel caso si verifichino insolvenze da parte del giornale "La Riforma Medica" - di quanto dovuto per il finanziamento del previsto posto di professore di ruolo di neurochirurgia presso la facolta' di medicina e chirurgia di questo ateneo. Tutto cio' premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Fermi restando gli articoli di cui alla convenzione 21 gennaio 1969, repertorio n. 657, registrata a Firenze (Atti pubblici) il 23 gennaio 1969 al n. 112 modello 71/ ME, per l'istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Firenze, destinato all'insegnamento della neurochirurgia, all'art. 1 della suddetta convenzione viene aggiunto il seguente comma: In riferimento al suddetto finanziamento, viene a tale scopo fornita dalla S.p.a. Assicurazioni d'Italia la garanzia fideiussoria ventennale, di cui alla polizza n. 42/130937 rilasciata in data 11 dicembre 1969 e con scadenza 11 dicembre 1989, che assicura il risarcimento dei danni diretti che derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la convenzione predetta.
Atto aggiuntivo Convenzione tra Universita' Firenze e giornale La Riforma Medica-art. 2
Art. 2. Il presente atto aggiuntivo, stipulato nell'interesse della Universita' degli studi di Firenze, sara' registrato in esenzione di tasse e di bollo ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Detto atto che annulla e sostituisce quello stipulato in data 2 dicembre 1969, repertorio 683, registrato a Firenze (Atti pubblici) il 4 dicembre 1969 al n. 1903 mod. 71/ ME, sara' esecutivo non appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il decreto che disporra' l'approvazione e la istituzione del posto di ruolo. Il presente atto che consta di un foglio di carta libera, scritto su numero quattro facciate e righi cinque, escluse le firme, dattiloscritto da persona di mia fiducia viene pubblicato mediante lettura datane ai comparenti, che lo approvano, perche' conforme alla loro volonta', e lo sottoscrivono, unitamente a me ufficiale rogante, rinunciando le parti alla presenza dei testi. Prof. Giovanni SPERONI Dott.ssa Anna Maria CAPUTO ved. Rummo Dott. Antonino SPITALI Registrato a Firenze (Atti pubblici), addi' 17 dicembre 1969 al n. 1989, mod. 71/ ME. Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI AGGRADI
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