DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1149
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Vicenza in data 31 ottobre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile "De Marchi", di Malo, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 18 novembre 1915, modificato con regio decreto 24 febbraio 1939; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile "De Marchi", con sede in Malo (Vicenza), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Vicenza; tre membri eletti dal consiglio comunale di Malo; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 18 novembre 1915, modificato con regio decreto 24 febbraio 1939.
SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 108. - CARUSO
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