DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1159
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Novara in data 13 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'"Ospedale San Biagio", di Domodossola, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 4 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'"Ospedale San Biagio", con sede in Domodossola (Novara), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Novara; tre membri eletti dal consiglio comunale di Domodossola; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1952, registro n. 17 Interno, foglio n. 140.
SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 113. - CARUSO
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