DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. 1184
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 144 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959;
Visto l'art. 25 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta:
Articolo unico
Al secondo comma dell'art. 25 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, viene aggiunto il seguente terzo comma: "Previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, possono essere installati segnali di indicazione di caratteristiche adeguate alla velocita' della circolazione ed alla ampiezza delle strade ed autostrade. Per i segnali di indicazione puo' essere autorizzato un colore diverso da quello stabilito nelle tabelle del presente regolamento purche' compreso nella tabella della figura 105 del regolamento stesso".
SARAGAT RUMOR - NATALI - GASPARI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 2. - CARUSO
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