DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1969, n. 1208
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visti gli articoli 95 e 155 del trattato stesso;
Visto l'art. 1 dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, istitutivo della imposta di consumo sul caffe';
Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84, concernente l'unificazione dell'imposta di consumo predetta;
Visto il regio decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201, convertito nella legge 23 novembre 1939, n. 1829;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945 n. 223, allegato E;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 aprile 1946, n. 135;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 205;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875, convertito nella legge 3 dicembre 1955, n. 1112;
Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, che delega il Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica per la durata della 3ª tappa;
Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e modificazioni;
Ritenuta la necessita' di adeguare per l'impegno derivante dall'art. 95 del trattato, sopra citato, l'imposta di consumo sul caffe' lavorato o sui prodotti contenenti caffe' importati dall'estero con il regime applicato ai prodotti nazionali similari;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Per i prodotti appresso indicati l'imposta di consumo sul caffe' e' commisurata all'aliquota prevista per il caffe' naturale in grani e pellicole sulla base dei seguenti coefficienti: a) caffe' tostato, anche macinato: 1,25; b) estratti solidi solubili di caffe': 3,60.
Art. 2
Gli estratti liquidi o essenze liquide di caffe' sono soggette all'imposta di consumo sul caffe' nella misura prevista per gli estratti solidi in rapporto al contenuto di caffe' essiccato.
Art. 3
I surrogati e gli altri prodotti contenenti caffe' sono soggetti all'imposta di consumo sul caffe', nella misura prevista alle lettere a) e b) dell'art. 1, in rapporto al contenuto di caffe' tostato o di estratto solido.
Art. 4
Per il caffe' decaffeinato l'imposta dovuta e' aumentata del 5%.
Art. 5
Sono abrogate le note alla tariffa dei dazi doganali concernenti l'applicazione dell'imposta di consumo sul caffe' che sono in contrasto con il presente decreto.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1970.
SARAGAT RUMOR - BOSCO - MORO - COLOMBO - CARON - - SEDATI - MAGRI - MISASI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 13. - CARUSO
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