DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1969, n. 1208

Type DPR
Publication 1969-12-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visti gli articoli 95 e 155 del trattato stesso;

Visto l'art. 1 dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, istitutivo della imposta di consumo sul caffe';

Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84, concernente l'unificazione dell'imposta di consumo predetta;

Visto il regio decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201, convertito nella legge 23 novembre 1939, n. 1829;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945 n. 223, allegato E;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 aprile 1946, n. 135;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 205;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 875, convertito nella legge 3 dicembre 1955, n. 1112;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, che delega il Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica per la durata della 3ª tappa;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e modificazioni;

Ritenuta la necessita' di adeguare per l'impegno derivante dall'art. 95 del trattato, sopra citato, l'imposta di consumo sul caffe' lavorato o sui prodotti contenenti caffe' importati dall'estero con il regime applicato ai prodotti nazionali similari;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Per i prodotti appresso indicati l'imposta di consumo sul caffe' e' commisurata all'aliquota prevista per il caffe' naturale in grani e pellicole sulla base dei seguenti coefficienti: a) caffe' tostato, anche macinato: 1,25; b) estratti solidi solubili di caffe': 3,60.

Art. 2

Gli estratti liquidi o essenze liquide di caffe' sono soggette all'imposta di consumo sul caffe' nella misura prevista per gli estratti solidi in rapporto al contenuto di caffe' essiccato.

Art. 3

I surrogati e gli altri prodotti contenenti caffe' sono soggetti all'imposta di consumo sul caffe', nella misura prevista alle lettere a) e b) dell'art. 1, in rapporto al contenuto di caffe' tostato o di estratto solido.

Art. 4

Per il caffe' decaffeinato l'imposta dovuta e' aumentata del 5%.

Art. 5

Sono abrogate le note alla tariffa dei dazi doganali concernenti l'applicazione dell'imposta di consumo sul caffe' che sono in contrasto con il presente decreto.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1970.

SARAGAT RUMOR - BOSCO - MORO - COLOMBO - CARON - - SEDATI - MAGRI - MISASI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 marzo 1970

Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 13. - CARUSO

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