DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1969, n. 1209
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo commerciale e di pagamento tra l'Italia e la Somalia, concluso a Roma il 9 ottobre 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 11 dell'accordo stesso.
SARAGAT RUMOR - MORO - BOSCO - MISASI - V. COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 9. - CARUSO
Accordo - art. 1
Accordo commerciale e di pagamento tra l'Italia e la Somalia (Roma, 9 ottobre 1967) Il Governo italiano ed il Governo somalo, animati dal desiderio di rafforzare gli stretti legami di amicizia che uniscono i due Paesi e nell'intento di facilitare gli scambi commerciali; tenuti presenti i principi ai quali si ispira il Trattato di Amicizia, firmato il 1 luglio 1960, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare in ogni modo lo sviluppo degli scambi commerciali ed a favorire una migliore e sempre maggiore reciproca conoscenza delle rispettive possibilita' di importazione e di esportazione. A tal fine le Parti contraenti si impegnano, in particolare, ad accordare ogni facilitazione sia all'esportazione sia all'importazione delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori in conformita' delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi.
Accordo - art. 2
Art. 2. Al presente accordo vengono allegate le liste merceologiche di interscambio tra i due Paesi: lista A per le merci somale e lista B per le merci italiane (allegato 1). Le autorita' competenti di ciascuno dei due Paesi, tenuto conto delle disposizioni della Convenzione di Associazione tra la CEE ed i SAMA, rilasceranno con la massima liberalita' possibile, su richiesta degli operatori interessati, l'autorizzazione per l'importazione o l'esportazione, a seconda del caso; delle merci previste nelle liste suddette, ove tale autorizzazione sia necessaria. Resta inteso che le due Parti contraenti cercheranno di facilitare gli scambi di merci non comprese nelle liste allegate.
Accordo - art. 3
Art. 3. Ciascuna Parte contraente consentira' ai propri esportatori ed importatori di negoziare in piena liberta' le vendite, gli acquisti e le relative clausole mercantili, restando inteso che gli operatori ai quali incombe di provvedere all'assicurazione per il trasporto delle merci si atterranno, per la stipulazione e per il relativo contratto di assicurazione, alle disposizioni vigenti in materia nei propri Paesi.
Accordo - art. 4
Art. 4. Fatte salve le disposizioni della Convenzione di Associazione fra la CEE ed i SAMA, le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita per quanto riguarda: 1) la disciplina economico-valutaria e le formalita' relative all'importazione e all'esportazione delle merci; 2) l'imposizione dei diritti doganali e di ogni altro onere accessorio, le modalita' di riscossione dei detti diritti ed oneri, le regole e le formalita' relative allo sdoganamento delle merci, sia all'importazione che alla esportazione, nonche' al transito ed al deposito.
Accordo - art. 5
Art. 5. Le disposizioni del precedente articolo non si applicheranno: 1) ai vantaggi particolari che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti allo scopo di facilitare il traffico di frontiera con i Paesi limitrofi; 2) ai vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti ad altri Paesi in virtu' della formazione di una unione doganale o di una zona di libero scambio e degli impegni che possano derivarne; 3) ai vantaggi che sono o saranno concessi dall'Italia allo Stato della Citta' del Vaticano, alla Repubblica di San Marino e al Regno di Libia; 4) ai vantaggi o privilegi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti, in rapporto alla sua partecipazione ad una comunita' istituita fra piu' Paesi per organizzare in comune uno o piu' settori di produzione, del commercio o dei servizi o per provvedere alla loro sicurezza; 5) alle restrizioni o divieti che possano essere imposti per motivi sanitari o fitosanitari.
Accordo - art. 6
Art. 6. Il Governo italiano, nell'intento di dare un particolare contributo allo sviluppo delle importazioni di merci originarie e provenienti dalla Somalia, si impegna a conservare ad esse lo speciale regime doganale preferenziale attualmente applicato, purche' tale regime preferenziale resti autorizzato dal GATT e dalla CEE.
Accordo - art. 7
Art. 7. Le navi mercantili di uno dei due Paesi e i loro carichi beneficeranno del trattamento della Nazione piu' favorita per tutto cio' che concerne i diritti ed i privilegi nei porti, esclusi l'esercizio del cabotaggio ed i vantaggi ed i privilegi riservati ai cittadini delle due Parti contraenti dalle rispettive legislazioni, anche se fossero stati o venissero concessi ai cittadini di terzi-Stati. Le Parti contraenti si impegnano a regolare al piu' presto l'intera materia dei rapporti marittimi tra i due Paesi. Nel frattempo le due Parti contraenti si asterranno da qualsiasi misura discriminatoria suscettibile di recare danno alla navigazione mercantile dell'altra Parte contraente.
Accordo - art. 8
Art. 8. I pagamenti tra l'Italia e la Somalia verranno effettuati in lire italiane di conto estero oppure in altre valute convertibili, in conformita' della regolamentazione valutaria vigente nei due Paesi.
Accordo - art. 9
Art. 9. I pagamenti oggetto del presente accordo sono quelli di cui all'elenco annesso (all. 2) che fa parte integrante dell'accordo stesso. Su base di reciprocita' le autorita' competenti dei due Paesi concederanno, nel quadro della rispettiva regolamentazione vigente in materia di cambi, le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione ed il trasferimento dei pagamenti di cui sopra.
Accordo - art. 10
Art. 10. Al fine di facilitare l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo, le Parti contraenti si impegnano a consultarsi con spirito amichevole allo scopo di trovare un'adeguata soluzione, facendo ricorso - ove necessario - ad una commissione mista composta da rappresentanti dei due Governi.
Accordo - art. 11
Art. 11. Il presente accordo verra' sottoposto a ratifica: esse entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo a Mogadiscio. Esso avra' la durata di due anni e si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno fino a che non sia denunciato da una delle due Parti contraenti con un preavviso di tre mesi dalla scadenza. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Roma, addi' 9 ottobre 1967 Per il Governo italiano Per il Governo Somalo Mario ZAGARI Ali DAAR
Accordo - Allegato I
Allegato I LISTA A PRODOTTI SOMALI DI IMPORTAZIONE IN ITALIA - Granoturco. - Frutta tropicale (banane, pompelmi, papaje, manghi e noci di coc- co). - Cotone. - Semi e frutti oleosi. - Animali vivi (bovini ed ovini). - Carni conservate. - Pesce conservato. - Pelli crude, non buone da pellicceria. - Pelli semi-conciate.. - Zucchero e melasso. - Alcool. - Incenso, mirra e gomma arabica. - Altre merci. LISTA B PRODOTTI ITALIANI DI IMPORTAZIONE IN SOMALIA - Farina di frumento. - Pasta di frumento. - Riso. - Conserve di pomodori pelati. - Prodotti dolciari. - Altri prodotti alimentari, anche conservati. - Birra. - Olio di oliva. - Tabacchi lavorati. - Filati di cotone. - Tessuti di cotone, puri e misti. - Tessuti di fibre artificiali e sintetiche, puri e misti. - Altri tessuti. - Maglierie, calze ed altri manufatti confezionati di tessuti. - Cordami, cordicelle e spago. - Legno e lavori di legno, di giunchi e vimini. - Mobili in genere, compresi salotti, divaniletto e poltrone. - Carta e cartoni. - Prodotti siderurgici. - Macchine e apparecchi di ogni specie, attrezzature varie e loro parti. - Trattori e loro parti. - Autoveicoli per il trasporto di persone e loro parti. - Camions, camionette, jeeps, rimorchi e loro parti. - Motociclette, motoscooters, motocicli, biciclette e loro parti. - Utensileria e ferramenta. - Materiale per elettricita', radio e telefoni. - Altri prodotti dell'industria metalmeccanica. - Calce, cementi e gesso. - Altri materiali da costruzione. - Sapone da bucato, detersivi e saponette. - Prodotti chimici organici, inorganici, compresi i fertilizzanti, prodotti e preparazioni farmaceutici. - Materiale odontoiatrico. - Colori, lacche, tinture, vernici e smalti. - Calzature di cuoio e di gomma. - Libri, giornali e pubblicazioni periodiche. - Pneumatici e camere d'aria, altri manufatti di gomma. - Cavi e conduttori elettrici. - Materie plastiche e lavori di tali materie. - Armi e munizioni da caccia. - Elettrodomestici e cucine. - Vasellame di metallo e posaterie. - Prodotti dell'industria ceramica e vetraria. - Materiali lapidei grezzi, segati e lavorati. - Benzina ed altri prodotti petroliferi. - Materiale fotografico e cinematografico, macchine, apparecchi, pel- licole, lastre, carte e cartoni sensibilizzati, lastre radiografi- che ed altro. - Films di programmazione anche di terzi Paesi, doppiati in lingua italiana. - Altre merci.
Accordo - Allegato II
Allegato 2 ELENCO DEI PAGAMENTI Sono considerati pagamenti ammessi quelli relativi a: 1) merci esportate direttamente dall'uno verso l'altro Paese; 2) spese accessorie allo scambio di merci tra l'Italia e la Somalia quali: Spese di trasporto terrestre, marittimo ed aereo (quando venga effettuato con navi ed aerei italiani e somali), di magazzinaggio, assicurazione (premi ed indennizzi), trasbordo, ecc.; 3) spese e commissioni bancarie; differenze di cambio; 4) noli marittimi relativi al traffico diretto o indiretto per trasporti effettuati a mezzo di navi battenti bandiera italiana nell'interesse somalo e di navi battenti bandiera somala nell'interesse italiano; 5) spese contenute nei porti italiani o nei porti somali rispettivamente da navi battenti bandiera somala o da navi battenti bandiera italiana, quali: Bunkeraggi, spese e tasse portuali, provviste di bordo, fondi abitualmente anticipati ai comandanti delle navi, spese per manutenzione, piccole riparazioni e carenaggi delle navi, spese per il carico e per lo scarico, ecc.; 6) spese di rappresentanza, di propaganda e di pubblicita', commissioni e senserie, spese di partecipazione a fiere; 7) spese normali di trasformazione, di lavorazione per conto (travail a' facon), di officina, di montaggio, di riparazione; 8) spese e benefici risultanti dal commercio di transito; 9) diritti e tasse di brevetto, licenze e marchi di fabbrica, redevances e simili; 10) abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche; 11) spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari somale in Italia e spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in Somalia ivi compresi gli emolumenti dei rappresentanti diplomatici e consolari dei due Paesi, diritti consolari; 12) quote di associazione, sovvenzioni dovute a scuole e ad enti culturali, scientifici, turistici e sportivi di uno dei due Paesi nell'altro, contributi a favore delle camere di commercio; 13) pagamenti relativi alla collaborazione tecnico-cinematografica fra i due Paesi, nonche' all'intercambio di films, diritti di sfruttamento di films; 14) risparmi che i cittadini italiani e somali abbiano realizzato con il loro lavoro in Somalia o rispettivamente in Italia, anche nel caso di loro definitivo rimpatrio; 15) spese di viaggio, soggiorno, studio e spedalita', sostentamento ed assistenza; 16) biglietti di passaggio per trasporti terrestri, aerei e marittimi; 17) diritti di autore ed altre prestazioni analoghe inerenti alla proprieta' intellettuale; 18) salari, emolumenti, stipendi, pensioni, gratifiche, compensi, premi ed indennita' di assicurazione sociale, vitalizi e rendite; 19) imposte, ammende, spese giudiziarie, spese e depositi cauzionali per servizi pubblici; 20) spese ed utili derivanti dalla gestione di imprese; 21) partecipazioni di filiali, succursali, ecc. alle spese generali (spese di regia) delle sedi centrali; 22) rendite di ogni altra categoria, specialmente interessi, dividendi, locazioni; 23) saldi tra le amministrazioni postali, telegrafiche, telefoniche, ferroviarie dei due Paesi, fra le imprese pubbliche di trasporto, comprese le compagnie di navigazione aerea; 24) saldi dei conti di riassicurazione; 25) indennizzi assicurativi; 26) ricavo dalla vendita ad asta pubblica ed a licitazione privata dei relitti di corpi di navi ed aeronavi ed autoveicoli in genere, come pure delle cose e delle merci recuperate in tali mezzi di trasporto; spese di ogni genere connesse alla gestione ed alla liquidazione dei ricavi e dei recuperi predetti; 27) trasferimenti di capitali, contributi, sussidi ed ogni altra forma di aiuti dovuti a qualsiasi titolo; 28) altre operazioni di pagamento ammesse di comune accordo tra le competenti autorita' dei due Paesi. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MORO
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