DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1969, n. 1214
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e relativi annessi;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati; Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1967, n. 151, che proroga la delega al Governo, prevista dall'articolo 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, ad apportare modificazioni alla detta tariffa dei dazi doganali d'importazione;
Vista la decisione del Consiglio della Comunita' economica europea del 26 luglio 1966, relativa alla soppressione dei dazi doganali e al divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri nonche' all'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato, e gli atti ulteriormente emanati dagli Organi delle Comunita' europee e, in particolare, i Regolamenti (C.E.E.):
n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune;
n. 1462/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, per la conclusione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e il Regno del Marocco e relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per la sua applicazione;
n. 1468/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, per la conclusione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica Tunisina e relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per la sua applicazione;
n. 1541/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Spagna;
n. 1542/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni degli agrumi originari d'Israele;
n. 1543/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Turchia;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione Parlamentare di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1967, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 luglio 1968, gli articoli 1 e 45 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono sostituiti con quelli riportati, con la stessa distinzione numerica, nella tabella A annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze.
Art. 2
A decorrere dal 1 luglio 1968: a) i numeri della statistica, la denominazione delle merci, le aliquote dei dazi, le note relative alle sezioni, ai capitoli, alle voci ed ai dazi della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono modificati come previsto dalla tabella B annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze; b) sono soppressi gli allegati I e II alla tariffa predetta e sono uniti alla stessa gli allegati A, B, C, D, E ed F alla tabella B di cui alla precedente lettera a), firmati dal Ministro per le finanze. Negli articoli 3 e successivi del presente decreto, col termine tariffa si intende la tariffa dei dazi doganali d'importazione di cui al precedente comma, nel testo modificato col comma stesso.
Art. 3
A decorrere dal 29 luglio 1968: a) alla tariffa sono apportate le modificazioni di cui alla annessa tabella C, firmata dal Ministro per le finanze; b) l'allegato F alla tariffa e' modificato in conformita' del testo dell'allegato stesso annesso alla predetta tabella C, firmato dal Ministro per le finanze.
Art. 4
Le disposizioni preliminari alla tariffa, la tariffa stessa ed i relativi allegati, sono ulteriormente modificati come indicato nelle annesse tabelle D, E ed F e relativi allegati, firmati dal Ministro per le finanze. Le decorrenze delle modificazioni e il periodo di validita', per quelle aventi efficacia temporanea, sono quelli stabiliti per ciascuna modificazione nelle predette tabelle e relativi allegati.
Art. 5
A decorrere dal 1 luglio 1968, i dazi stabiliti dalla tariffa e dai relativi allegati si applicano in conformita' delle norme di cui al presente decreto, salvo particolari disposizioni della tariffa stessa e dei relativi allegati o di altri provvedimenti.
Art. 6
Per i prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita' europea dell'energia atomica e della Comunita' economica europea: a) sono soppressi i dazi, purche' i prodotti stessi non risultino elencati negli allegati E ed F alla tariffa; b) si applicano i dazi previsti dall'allegato E predetto, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso; c) si applicano i dazi previsti "per provenienze comunitarie" dall'allegato F predetto, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi' per i prodotti provenienti dagli Stati africani e malgascio, associati alla Comunita' economica europea, e dai Paesi e territori d'oltremare, associati alla stessa Comunita'.
Art. 7
Per i prodotti di provenienza diversa da quelle di cui al precedente articolo 6: a) si applicano i dazi "convenzionali", se indicati nella tariffa e se risultanti inferiori ai corrispondenti dazi "autonomi", o, altrimenti, si applicano questi ultimi, purche', in ogni caso, i prodotti medesimi non risultino elencati nell'allegato F alla tariffa stessa; b) si applicano i dazi previsti "per altre provenienze" dall'allegato F predetto, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1968, per le ghise speciali con contenuto massimo di 0,03% di manganese, delle voci di tariffa numeri ex 73.01-B-II-b ed ex 73.01-C-II, destinate alla trasformazione all'interno del Paese, si applica il dazio di 4,6% sul valore, nei limiti di un contingente globale di 7.500 tonnellate, subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
Art. 8
In deroga a quanto disposto con il precedente articolo 7, per i prodotti provenienti dalla Grecia: a) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 6, comma primo, purche' i prodotti stessi non risultino elencati nell'allegato A alla tariffa; b) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato A predetto, salvo, per i prodotti stessi, le particolari disposizioni previste nell'allegato medesimo.
Art. 9
In deroga a quanto disposto con il precedente articolo 7, per i prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese: a) si applicano i dazi previsti dall'allegato B alla tariffa, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso; b) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7, se trattasi di prodotti non elencati nell'allegato B predetto.
Art. 10
Per i prodotti elencati nell'allegato C alla tariffa, indipendentemente dalla loro provenienza, si applicano le disposizioni di cui all'allegato stesso, se piu' favorevoli di quelle previste dai precedenti articoli.
Art. 11
In tutti i casi in cui le disposizioni del presente decreto ovvero particolari disposizioni della tariffa, dei relativi allegati o di altri provvedimenti prevedano, per i prodotti di una determinata provenienza o di una determinata origine, la soppressione dei dazi o l'applicazione di dazi piu' favorevoli, tali disposizioni si applicano a condizione che i prodotti stessi siano scortati dai documenti prescritti per comprovarne la provenienza o l'origine prevista dalle disposizioni medesime. Ai prodotti non scortati dai detti documenti si applicano le norme di cui al precedente articolo 7.
Art. 12
Per o prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, elencati nell'allegato D alla tariffa, resta ferma, dal 1 luglio 1968, l'esenzione dalla sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e dal diritto erariale speciale sugli alcoli in essi eventualmente contenuti.
Art. 13
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dalle date indicate nei precedenti articoli.
SARAGAT RUMOR - Bosco
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 41. - CARUSO
Tabelle
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