DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1969, n. 1215

Type DPR
Publication 1969-11-03
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 1969, numero 220, con il quale l'ospedale denominato "Ospedali riuniti per bambini" di Napoli, e' stato dichiarato ente ospedaliero; Visto il decreto del medico provinciale di Napoli in data 3 luglio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale denominato "Ospedali riuniti per bambini" di Napoli, e' stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipende almeno un ospedale regionale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale provinciale; Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 12 febbraio 1969, n. 220, per la parte che attiene alla composizione del consiglio di amministrazione dell'ente in questione; Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, n. 220, e' sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e composto come segue sei membri eletti dal consiglio provinciale di Napoli; un membro eletto dal consiglio comunale di Napoli; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 27 luglio 1940".

SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1970

Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 28. - CARUSO

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