DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1226

Type DPR
Publication 1969-12-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunita' economica europea (C.E.E.) e della Comunita' europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;

Visto il regolamento del consiglio delle Comunita' europee n. 117/66 emanato il 28 luglio 1966, concernente l'emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus;

Visto il regolamento n. 1016/68 emanato dalla commissione delle Comunita' europee il 9 luglio 1968 che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del citato regolamento n. 117/66 in data 28 luglio 1966;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

Le attestazioni previste dal paragrafo 1 dell'art. 6 del regolamento n. 117/66/CEE del consiglio della Comunita' economica europea del 28 luglio 1966 per le imprese italiane che effettuino, ai sensi del citato art. 6, trasporti internazionali su strada con autobus per i propri lavoratori, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tramite le direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nel cui territorio hanno sede le imprese. Le attestazioni vengono rilasciate in base alle dichiarazioni fatte dalle imprese e per i veicoli immatricolati ai sensi dell'art. 58, sesto comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Esse sono valide sull'intero percorso, compresi i tratti in transito, ed hanno la durata massima di un anno. In caso di necessita' vengono rinnovate ogni volta per lo stesso periodo, su richiesta degli interessati.

Art. 2

Il foglio di viaggio di cui devono essere munite le imprese che effettuano i servizi occasionali di trasporto su strada con autobus, ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento 117/66 del 28 luglio 1966, deve essere compilato in duplice esemplare dal vettore, prima dell'inizio del viaggio, e l'originale deve trovarsi a bordo del veicolo per la durata di tutto il viaggio. ((Il foglio di viaggio deve contenere l'elenco nominativo dei viaggiatori)). La eventuale stipulazione di accordi bilaterali o multilaterali con altri Paesi membri per la sostituzione dell'elenco nominativo dei viaggiatori con la sola indicazione del numero dei viaggiatori, in applicazione dell'art. 5 del regolamento 1016/68 spetta al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, d'intesa con la direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Il vettore e' responsabile della regolare tenuta dei fogli di viaggio. Le imprese italiane che hanno utilizzato il foglio di viaggio debbono trasmettere l'originale al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro quindici giorni dal termine del viaggio.

Art. 3

I fogli di viaggio sono contenuti in un libretto di 50 fogli, intestato a nome del vettore. Il libretto e' valido per la durata di un anno. In caso di necessita', viene rilasciato un altro libretto, su richiesta degli interessati. Il libretto, al termine di ogni anno, deve essere restituito al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con i fogli di viaggio non utilizzati.

Art. 4

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, provvede al rilascio dei moduli di attestazione e dei libretti di viaggio, direttamente o a mezzo di organismi all'uopo incaricati.

Art. 5

Le attestazioni ed i fogli di viaggio rilasciati ad imprese e vettori di altri Stati membri della Comunita' economica europea costituiscono titoli validi per la temporanea circolazione nel territorio italiano degli autobus impiegati.

Art. 6

Le attestazioni ed i fogli di viaggio debbono essere esibiti, per il controllo e su richiesta, agli agenti cui sono affidati i servizi di polizia stradale, ai sensi degli articoli 136 e 137 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 7

Le autorizzazioni a prendere e deporre viaggiatori lungo il percorso, che possono essere accordate in via eccezionale ai vettori che effettuano servizi occasionali, di cui all'art. 3 del citato regolamento 177/66, sono rilasciate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 8

Chiunque effettua i trasporti internazionali di lavoratori o servizi occasionali internazionali senza i documenti di controllo prescritti dal regolamento 1016/68/ CEE o con documenti scaduti, incompleti od alterati e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 25.000 a L. 100.000 salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato. Per l'irregolare tenuta dei fogli di viaggio o per la mancata trasmissione al Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, degli originali al termine del viaggio o la mancata restituzione dei libretti di viaggio alla scadenza della loro validita', il vettore e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000 a lire 10.000 salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.

Art. 9

Le infrazioni alle norme del presente decreto devono essere contestate immediatamente. Qualora la contestazione immediata non sia possibile l'accertamento delle infrazioni deve essere notificato, a mezzo di un messo comunale, entro trenta giorni. In ogni caso copia del verbale deve essere trasmesso al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' stata accertata l'infrazione e al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 10

Il trasgressore e' ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista. Quando non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, con ordinanza motivata, determina, sentito il direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente, la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravita' della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro insieme con le spese di notificazione la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, puo' ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui e' stata accertata l'infrazione. L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali la ingiunzione e' stata emessa, salvo che l'autorita' giudiziaria ritenga di disporre diversamente. Nel procedimento di opposizione, l'opponente puo' stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. La relativa decisione non e' soggetta alla formalita' della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria. E' inappellabile la sentenza che decide la controversia. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

SARAGAT RUMOR - GASPARI - MORO - RESTIVO - GAVA

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 marzo 1970

Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 22. - CARUSO

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