DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. 1229

Type DPR
Publication 1969-12-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e relativi annessi;,

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati;

Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1967, n. 151, che proroga la delega al Governo, prevista dall'articolo 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, ad apportare modificazioni alla detta tariffa dei dazi doganali d'importazione;

Visti gli atti emanati dagli Organi delle Comunita' europee, in particolare, i Regolamenti (C.E.E.):

n. 2451/69 del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, che modifica il Regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune;

n. 2484/69 del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su un certo numero di prodotti;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione Parlamentare di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1967, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

L'articolo 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, e' sostituito col seguente: "Art. 13. - Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocita', gli oggetti: a) destinati all'uso ufficiale delle missioni diplomatiche; b) spettanti agli agenti diplomatici accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri ed ai membri delle loro famiglie purche' conviventi; c) destinati all'uso ufficiale degli uffici consolari; d) spettanti ai funzionari consolari stranieri autorizzati ad esercitare la loro funzione in Italia ed ai membri delle loro famiglie purche' conviventi. L'esenzione per i generi di consumo e' limitata ai quantitativi usati direttamente dagli interessati. Sono, inoltre, esenti dal pagamento dei diritti doganali gli oggetti importati dagli impiegati stranieri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari all'atto della loro prima immissione in funzione. Le richieste di esenzione di cui ai precedenti commi devono essere presentate al Ministero delle finanze per il tramite del Ministero degli affari esteri".

Art. 2

I numeri della statistica, la denominazione delle merci, le aliquote dei dazi, le note relative alle sezioni, ai capitoli, alle voci ed ai dazi della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, sono modificati come previsto dalla tabella annessa al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze. Sono soppressi gli allegati A, B, C, D, E ed F alla tariffa predetta e sono uniti alla stessa gli allegati A, B, C, D, E, F e G alla tabella di cui al precedente comma, firmati dal Ministro per le finanze. Negli articoli 3 e successivi del presente decreto, col termine tariffa si intende la tariffa dei dazi doganali d'importazione di cui al precedente comma, nel testo modificato col comma stesso.

Art. 3

I dazi stabiliti dalla tariffa e dai relativi allegati applicano in conformita' delle norme di cui ai presente decreto, salvo particolari disposizioni della tariffa stessa e dei relativi allegati o di altri provvedimenti.

Art. 4

Per i prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita' europea dell'energia atomica e della Comunita' economica europea, sono soppressi i dazi ancora esistenti alla data del 31 dicembre 1969. La disposizione di cui al comma precedente si applica altresi' per i prodotti provenienti dagli Stati africani e malgascio, associati alla Comunita' economica europea, e dai Paesi e territori d'oltremare, associati alla stessa Comunita'.

Art. 5

Per i prodotti di provenienza diversa da quelle di cui al precedente articolo 4, si applicano i dazi "convenzionali", se indicati nella tariffa e se risultanti inferiori ai corrispondenti dazi "autonomi", o, altrimenti, si applicano questi ultimi.

Art. 6

In deroga a quanto disposto con il precedente articolo 5: A) per i prodotti provenienti dalla Grecia: I) si applica la disposizione di cui precedenti articolo 4, comma primo, purche' i prodotti stessi non risultino elencati nell'allegato D alla tariffa; II) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 5, se trattasi di prodotti elencati nello allegato D predetto, salvo, per i prodotti stessi, le particolari disposizioni previste nell'allegato medesimo; B) per i prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese: I) si applicano i dazi previsti dall'allegato E alla tariffa, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso; II) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 5, se trattasi di prodotti non elencati nell'allegato E predetto; C) per le importazioni dal Marocco e dalla Tunisia, i dazi si applicano in conformita' delle disposizioni di cui, rispettivamente, agli allegati F e G alla tariffa.

Art. 7

Per i prodotti elencati negli allegati A e B alla tariffa, indipendentemente dalla loro provenienza, si applicano le disposizioni di cui agli allegati stessi, se piu' favorevoli di quelle previste dai precedenti articoli.

Art. 8

In tutti i casi in cui le disposizioni del presente decreto ovvero particolari disposizioni della tariffa, dei relativi allegati o di altri provvedimenti prevedano, per i prodotti di una determinata provenienza o di una determinata origine, la soppressione dei dazi o l'applicazione di dazi piu' favorevoli, tali disposizioni si applicano a condizione che i prodotti stessi siano scortati dai documenti prescritti per comprovarne la provenienza o l'origine prevista dalle disposizioni medesime. Ai prodotti non scortati dai detti documenti si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 5.

Art. 9

Per i prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, elencati nell'allegato C alla tariffa, resta ferma l'esenzione dalla sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e dal diritto erariale speciale sugli alcoli in essi eventualmente contenuti.

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1970.

SARAGAT RUMOR - BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1970

Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 54. - CARUSO

Allegato

ALLEGATO SEZIONE I Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE II Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE III Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE IV Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE V Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE VI Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE VII Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE VIII Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE IX Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE X Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XI Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XII Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XIII Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XIV Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XV Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XVI Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XVII Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XVIII Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XIX Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XX Parte di provvedimento in formato grafico SEZIONE XXI Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO A Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO B Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO C Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO D Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO E Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO F Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO G Parte di provvedimento in formato grafico

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