DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1969, n. 1242
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Presso l'Universita' degli studi di Sassari e' istituita la facolta' di magistero con i seguenti corsi di laurea: 1) corso di laurea in materie letterarie; 2) corso di laurea in pedagogia; 3) corso di laurea in lingue e letterature straniere; 4) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;
Art. 2
Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) quattro posti di professori, provenienti dal contingente di cui all'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 (aliquota 1969-70); b) sei posti di assistente, prelevati sul contingente di cui all'art. 18, secondo comma, della suddetta legge n. 62 (aliquota 1969-70).
Art. 3
Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio di facolta', vengono esercitate da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.
Art. 4
Lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato e modificato con i decreti suindicati, e' ulteriormente modificato come dal testo annesso ali presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione, contenente le norme relative all'ordinamento della facolta' di magistero. Tali nuovi corsi di laurea cominceranno a funzionare a decorrere dall'anno accademico 1969-70, con il primo anno di corso. Negli anni accademici successivi funzioneranno progressivamente gli anni di corso susseguenti al primo.
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 61. - CARUSO
Allegato
ALLEGATO Testo delle modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, relativo all'istituzione della facolta' di magistero. Art. 1. - All'elenco delle facolta' che comprende la Universita' degli studi di Sassari e' aggiunta la seguente: Facolta' di magistero. Dopo l'articolo 24, e con il conseguente spostamento della numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della facolta' di magistero. Art. 25. - La facolta' di magistero rilascia le lauree in materie letterarie in pedagogia ed in lingue e letterature straniere. Rilascia inoltre il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. Art. 26. - La durata del corso di studi per la laurea in materie letterarie e' di quattro anni. Titolo di ammissione: a) diploma di maturita' scientifica; b) diploma di abilitazione magistrale e concorso. Il concorso di ammissione per gli abilitati magistrali consiste: a) nella valutazione dei voti riportati negli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale nel gruppo delle materie letterarie; b) una prova scritta di cultura generale per la quale sono concesse sei ore di tempo. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (triennale); 2) Lingua e letteratura latina (triennale); 3) Storia (triennale); 4) Geografia (triennale); 5) Pedagogia; 6) Storia della filosofia; 7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale). Sono insegnamenti complementari: 1) Grammatica latina; 2) Filologia romanza; 3) Filologia germanica; 4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 5) Storia dell'arte medioevale e moderna; 6) Biologia delle razze umane; 7) Storia della grammatica della lingua italiana; 8) Storia della pedagogia. Il terzo anno di corso di "Geografia" deve essere differenziato come corso di applicazione. Nel corso di "Storia" (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Art. 27. - La durata del corso per la laurea in pedagogia e' di quattro anni. Titolo di ammissione: a) diploma di maturita' scientifica; b) diploma di abilitazione magistrale e concorso. Il concorso di ammissione per gli abilitati da istituti magistrali consiste: a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia; b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (biennale); 2) Lingua e letteratura latina (biennale); 3) Storia della filosofia (biennale); 4) Filosofia (biennale); 5) Pedagogia (triennale); 6) Storia (biennale); 7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale). Sono insegnamenti complementari: 1) Filologia romanza; 2) Filologia germanica; 3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 4) Psicologia; 5) Storia dell'arte medioevale e moderna; 6) Biologia delle razze umane; 7) Storia della pedagogia. Nel corso di "storia" (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale e uno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta, ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. Art. 28. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere e' di quattro anni. Titoli di ammissione: a) diploma di maturita' scientifica; b) diploma di abilitazione magistrale e concorso; c) licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, della scuola civica "Regina Margherita" di Genova, ora "Grazia Deledda" o dalla scuola civica "Alessandro Manzoni" di Milano, o dall'istituto di cultura e di lingue "Marcelline" di Milano ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94, o dal liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di Cortina d'Ampezzo, dal liceo linguistico femminile "S. Caterina da Siena" di Venezia e concorso. Il concorso di ammissione per gli abilitati in possesso del diploma di cui ai punti b) e c) consiste: a) nella valutazione dei voti riportati nel gruppo delle materie letterarie agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritti per l'ammissione; b) in una prova scritta di cultura generale per la quale sono concesse sei ore di tempo. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (biennale); 2) Lingua e letteratura latina (biennale); 3) Lingua e letteratura francese; 4) Lingua e letteratura tedesca; 5) Lingua e letteratura inglese; 6) Lingua e letteratura spagnola; 7) Filologia romanza; 8) Filologia germanica; 9) Storia (biennale); 10) Geografia. Sono insegnamenti complementari: 1) Storia della filosofia; 2) Filosofia; 3) Pedagogia; 4) Storia dell'arte medioevale e moderna. Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni del corso di laurea l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli puo' inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso puo' diminuire di uno gli insegnamenti complementari. Nel corso di "storia" (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale e uno alla storia moderna, alternativamente. Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina e una di cultura generale nella lingua straniera nella, quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo Studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari. Art. 29. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e' di tre anni. Titoli di ammissione: a) diploma di maturita' scientifica; b) diploma di abilitazione magistrale e concorso. Il concorso di ammissione consiste: a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia; b) in una prova scritta di cultura generale per la quale sono concesse sei ore di tempo. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Pedagogia (triennale); 2) Lingua e letteratura italiana (biennale); 3) Lingua e letteratura latina (biennale); 4) Storia (biennale); 5) Geografia (biennale); 6) Storia della filosofia (biennale); 7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 8) Igiene. Sono insegnamenti complementari: 1) Lingua straniera moderna a scelta (biennale). Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano e una della lingua straniera prescelta. Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare. Art. 30. - Lo studente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame di concorso, dovra' dichiarare a quale tipo di corso di laurea o di diploma intende iscriversi. Art. 31. - Gli esami saranno sostenuti per singole materie. Per gli insegnamenti triennali e biennali l'esame sara' sostenuto alla fine del singolo anno di corso. Art. 32. - Il preside controlla ed approva i piani di studio presentati dagli studenti per ogni anno di corso. Art. 33. - Per quanto riguarda l'iscrizione all'anno successivo al primo gli studenti gia' laureati in materie letterarie, o pedagogia, o lingue e letterature straniere, o di altre facolta' universitarie o istituti superiori che siano pero' in possesso di diploma di abilitazione magistrale o di maturita' scientifica o degli studenti gia' in possesso del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, valgono le disposizioni di cui agli articoli 10 e 17 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI AGGRADI
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