DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1969, n. 1246

Type DPR
Publication 1969-11-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Veduta la legge 18 marzo 1.958, n. 349;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 15 aprile 1969, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Psicologia" della facolta' di lettere e filosofia della Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' esistenti presso la facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Art. 3

I contributi annui a carico del Centro auxologico italiano di Piancavallo, vengono determinati in lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.

SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1970

Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 5 CARUSO

Convenzione assistente facolta' di lettere e filosofia Sacro Cuore di Milano-art. 1

Repertorio n. 4 Convenzione fra l'Universita' cattolica del Sacro Cuore e centro auxologico italiano di Piancavallo per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di psicologia della facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano. REPUBBLICA ITALIANA L'anno 1969 (millenovecentosessantanove), il giorno 15 (quindici) del mese di aprile in Milano, alle ore 17 (diciassette), in una sala del rettorato dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore, in largo A. Gemelli n. 1, dinnanzi a me dott. Giovanni Ancarani, nato a Fusignano (Ravenna) il 21 luglio 1933, residente a Milano, nella mia qualita' di segretario accademico generale delegato a ricevere gli atti in forma pubblica, a norma dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore in data 20 dicembre 1967, si sono personalmente costituiti i signori: Lazzati prof. Giuseppe, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di rettore e presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' cattolica del S. Cuore e percio' autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da verbale in data 9 gennaio 1969, che per copia conforme si allega (allegato A); Bicchierai mons. Giuseppe, nato a Milano il 18 settembre 1898, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di presidente del centro auxologico italiano di Piancavallo e percio' autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da verbale in data 8 gennaio 1969 che per copia conforme si allega (allegato B); Premesso che il centro auxologico italiano di Piancavallo svolge da anni attivita' scientifica secondo le direttive di una commissione medico-scientifica, nominata dal consiglio di amministrazione del centro e di cui fanno parte professori ordinari universitari - fra i quali il professore ordinario di psicologia dell'Universita' cattolica di Milano - ed altri incaricati e liberi docenti; che l'attivita' scientifica del centro ha dato risultati notevoli documentati da tre simposi organizzati dal centro e da numerose pubblicazioni; che al fine di garantire al centro una continuita' di ricerca scientifica si ravvisa l'opportunita' che un assistente ordinario della cattedra di psicologia dell'Universita' cattolica di Milano svolga detta ricerca in modo continuativo presso tale centro, compatibilmente con gli impegni di ordine didattico; considerato che la facolta' di lettere e filosofia nella seduta del 17 febbraio 1969, il senato accademico nella seduta del 18 marzo 1969 ed il consiglio di amministrazione dell'Universita' cattolica nella seduta del 9 gennaio 1969 hanno riconosciuto l'istituzione del posto di assistente ordinario in parola necessario per il perseguimento dei fini di cui in premessa, si delibera di istituire un posto convenzionato di assistente ordinario per la facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' cattolica di Milano da assegnare alla cattedra di psicologia. L'assistente che ricoprira' tale posto sara' autorizzato a svolgere la propria attivita' scientifica in modo continuativo, compatibilmente con gli impegni di ordine didattico, presso il centro auxologico. Tutto cio' premesso, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. L'ente centro auxologico italiano di Piancavallo affinche' alla cattedra di psicologia della facolta' di lettere e filosofia della Universita' cattolica di Milano venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario: b) L. 560.000 (cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 5 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Convenzione assistente facolta' di lettere e filosofia Sacro Cuore di Milano-art. 2

Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' cattolica di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Convenzione assistente facolta' di lettere e filosofia Sacro Cuore di Milano-art. 3

Art. 3. Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 1 - sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato - l'ente centro auxologico italiano di Piancavallo si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente centro auxologico italiano di Piancavallo si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi su indicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Convenzione assistente facolta' di lettere e filosofia Sacro Cuore di Milano-art. 4

Art. 4. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione assistente facolta' di lettere e filosofia Sacro Cuore di Milano-art. 5

Art. 5. La presente convenzione s'intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 4; b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni:

Convenzione assistente facolta' di lettere e filosofia Sacro Cuore di Milano-art. 6

Art. 6. La presente convenzione, che e' fatta nell'interesse dell'Universita' cattolica di Milano, e' esente da ogni tassa a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me funzionario delegato a ricevere gli atti. L'atto consta di due fogli scritti su sei facciate intere e numero cinque righe della settima facciata. prof. Giuseppe LAZZATI mons. Giuseppe BICCHIERAI dott. Giovanni ANCARANI, rogante Registrato a Milano il 18 aprile 1969, al n. 1967, 71/ ME, vol. 31. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI AGGRADI

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