DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. 1250
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1955, n. 934, con il quale vennero istituiti due posti di professore di ruolo convenzionati presso la Facolta' di agraria dell'Universita' di Firenze;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze il 26 maggio 1969, con la quale viene prorogata la validita' della convenzione stipulata il 27 ottobre 1954, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1955, n. 934, istitutiva di due posti di professore di ruolo destinati agli insegnamenti di "Economia ed estimo forestale" e di "Tecnologia e utilizzazioni forestali" esistenti presso la facolta' di agraria dell'Universita' di Firenze. Con la presente convenzione l'ente sovventore s'impegna a provvedere al finanziamento dei posti stessi, rispettivamente fino al 1 novembre 1969 per quello di economia ed estimo forestale e fino al 1 novembre 1970 per quello di tecnologia e utilizzazioni forestali, adeguando al nuovo costo medio i contributi da corrispondere all'Universita' di Firenze.
SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 96. - CARUSO
Proroga Convenzione istituzione di due posti di professore Universita' Firenze-art. 1
Repertorio n. 667 Proroga della convenzione tra l'Universita' degli studi di Firenze e l'azienda di Stato per le foreste demaniali per l'istituzione di due posti di professore di ruolo di economia ed estimo forestale e di tecnologia e utilizzazioni forestali presso la facolta' di agraria dell'Universita' di Firenze. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessantanove, il giorno 26 del mese di maggio alle ore 11 in Firenze, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Firenze (piazza S. Marco, 4), dinanzi a me dott. Antonino Spitali, nato a Grotte di Agrigento il 10 agosto 1903, direttore amministrativo della medesima universita' e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti dell'universita' stessa, con decreto del rettore protempore n. 301 del 12 dicembre 1968 con rinunzia di comune accordo dei testimoni, sono comparsi e si sono personalmente costituiti i signori: Speroni prof. Giovanni, nato a Firenze il 4 giugno 1910 e domiciliato a Firenze, piazza San Marco, 4, non in proprio ma in nome e per conto dell'Universita' degli studi di Firenze, giusta il decreto del rettore pro-tempore n. 282 del 5 dicembre 1968, e delibera del consiglio di amministrazione dell'ateneo in data 21 febbraio 1969 il cui verbale, per estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; Scalambretti dott. Ferdinando, vice direttore ispettore generale del Corpo forestale dello Stato, nato a Roma l'11 aprile 1905 e domiciliato per la carica a Roma in via Carducci, 5, non in proprio ma in nome e per conto dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e foreste, come da delibera del consiglio di amministrazione della stessa azienda in data 18 marzo 1969 il cui verbale, per estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "B", e come da determinazione, che si allega sotto la lettera "C", del direttore generale della medesima azienda che lo delega a firmare in sua vece la presente convenzione. Premesso: che col 30 giugno 1966 e' scaduta la convenzione stipulata fra l'Universita' degli studi di Firenze e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'istituzione di due posti di professore di ruolo di economia ed estimo forestale e di tecnologia e utilizzazioni forestali presso la facolta' di agraria dell'universita' medesima, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 19 luglio 1955, n. 934; - che a norma dell'art. 5 della precitata convenzione questa puo' essere rinnovata allo scadere del termine, con nuova deliberazione dell'ente finanziatore e mediante stipulazione di apposita nuova convenzione; che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali con propria deliberazione del 18 marzo 1969, ha preso atto che il Ministero del tesoro con telegramma in data 15 gennaio 1969, n. 100901; a seguito delle assicurazioni e precisazioni fornite dal Ministero della pubblica istruzione, ha espresso l'adesione alla proroga della convenzione per il mantenimento di due posti di professore di ruolo di economia ed estimo forestale e di tecnologia e utilizzazioni forestali, istituiti presso la facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Firenze con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1955, n. 934, per il tempo strettamente necessario alla sistemazione dei due titolari dei posti stessi e comunque non oltre il 1 novembre 1969 per una delle due cattedre ed il 1 novembre 1970 per l'altra, e che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha accettato la proroga della convenzione stessa nei termini sopra citati, con la deliberazione sopra indicata confermando inoltre quanto altro prescritto con la delibera consiliare n. 5 del 17 febbraio 1966; che la facolta' di agraria, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Firenze nelle rispettive deliberazioni del 28 gennaio 1969, 20 febbraio 1969 e 21 febbraio 1969, i cui verbali, per estratto autentico, si allegano al presente atto sotto le lettere "D", "E" e, come gia' precisato, "A", hanno preso atto dell'impegno assunto dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali di rinnovare la convenzione per le predette due cattedre, approvando la convenzione. Tutto cio' premesso i comparenti, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io sono certo, convengono e stipulano nella veste suindicata quanto appresso: Art. 1. Presso l'Universita' degli studi di Firenze, viene prorogata la istituzione di due posti di professore di ruolo riservati agli insegnanti di economia ed estimo forestale e di tecnologia e utilizzazioni forestali, rispettivamente per il periodo dal 1 luglio 1966 al 1 novembre 1969 e dal 1 luglio 1966 al 1 novembre 1970.
Proroga Convenzione istituzione di due posti di professore Universita' Firenze-art. 2
Art. 2. L'Azienda di Stato per le foreste demaniali affinche' presso la facolta' di agraria dell'Universita' di Firenze vengono continuati gli insegnamenti di economia ed estimo forestale e di tecnologia e utilizzazioni forestali, si impegna a versare all'Universita' degli studi di Firenze i seguenti contributi da destinare al finanziamento per ciascuno dei predetti due posti di professore di ruolo istituiti a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592): a) L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attivita', e qualsiasi, titolo, di un professore universitario di ruolo; b) L. 1.000.000 (lire unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza, che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nella ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7, nonche' per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.
Proroga Convenzione istituzione di due posti di professore Universita' Firenze-art. 3
Art. 3. I contributi di cui al presente art. 2 debbono essere versati all'Universita' degli studi di Firenze distintamente per le due cattedre in unica soluzione a decorrere dal 1 luglio 1966 e successivamente entro il mese di novembre 1969 per la cattedra di economia ed estimo forestale ed entro il mese di novembre 1970 per la cattedra di tecnologia e utilizzazioni forestali.
Proroga Convenzione istituzione di due posti di professore Universita' Firenze-art. 4
Art. 4. Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera a) del precedente art. 2; sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato - l'Azienda di Stato per le foreste demaniali si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 2. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore dei professori universitari, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali si impegna altresi', ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 2, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.
Proroga Convenzione istituzione di due posti di professore Universita' Firenze-art. 5
Art. 5. L'Universita' degli studi di Firenze per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti ai titolari dei posti di ruolo di economia ed estimo forestale e tecnologia e utilizzazioni forestali. L'Universita' degli studi di Firenze versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 2, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni prevista dall'art. 4, secondo comma.
Proroga Convenzione istituzione di due posti di professore Universita' Firenze-art. 6
Art. 6. La presente convenzione rispettivamente e' stipulata per il periodo dal 1 luglio 1966 al 1 novembre 1969 per la cattedra di economia ed estimo forestale e dal 1 luglio 1966 al 1 novembre 1970 per la cattedra di tecnologia e utilizzazioni forestali.
Proroga Convenzione istituzione di due posti di professore Universita' Firenze-art. 7
Art. 7. La presente convenzione di intende decaduta: a) se vengono a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti; b) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 4. Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita' che potranno derivare all'Azienda sovventrice dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Proroga Convenzione istituzione di due posti di professore Universita' Firenze-art. 8
Art. 8. Il presente atto, stipulato nell'interesse esclusivo dell'Universita' degli studi di Firenze, sara' registrato in esenzione della tassa di registro e bollo ai sensi dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45). Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto del quale e degli allegati, presenti i comparenti, ho dato lettura, che nel dichiararlo interamente conforme alle loro volonta', lo sottoscrivono unitamente a me. Scritto a macchina da persona di mia fiducia con nastro dattilografico ad inchiostrazione indelebile ai sensi dell'[art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1957-04-14;251~art1) in sei pagine e ventiquattro righi di n. 2 fogli di carta semplice. F.to Giovanni SPERONI; " dott. Ferdinando SCALAMBRETTI; " dott. Antonino SPITALI. Registrato a Firenze (Atti pubblici), addi' 9 giugno 1969 al n. 909, Mod. 71/ ME. Esatte L. Gratis. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione FERRARI AGGRADI
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