DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. 1252

Type DPR
Publication 1969-10-13
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 75. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Letteratura ispano-americana;

Antropologia culturale;

Storia delle dottrine sociali;

Storia delle dottrine politiche;

Filologia medioevale e umanistica;

Epigrafia e istituzioni romane.

Art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Antropologia culturale;

Storia delle dottrine sociali;

Storia delle dottrine politiche;

Pedagogia comparata;

Filologia medioevale e umanistica.

Art. 82 , relativo alle modalita' dell'esame di laurea dei corsi di laurea della facolta' di magistero, e' modificato nel senso che all'ultimo capoverso viene aggiunto il seguente ultimo comma:

"Per le dissertazioni di laurea vertenti su argomenti di letterature straniere, il candidato deve dare prova di adeguata conoscenza della relativa lingua".

Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di "Ortognatodonzia".

Art. 89 , relativo alle esercitazioni nel corso di laurea in medicina e chirurgia e' modificato nel senso che vengono soppressi i seguenti capoversi:

"Corso di fisiologia umana con esercizi di chimica biologica".

"Corso di patologia generale con esercizi di microbiologia".

Art. 108. - E' modificato nel senso che il primo capoverso e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Dopo il primo biennio lo studente dovra' frequentare per due anni, come interno, uno degli istituti di scienze naturali dell'universita', o dietro approvazione del preside della facolta', altro istituto dell'universita' nel quale attendera' alla elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio lo studente e' tenuto a seguire l'attivita' didattica che si svolge nell'istituto. L'internato puo' essere eventualmente svolto presso due istituti diversi, in due anni successivi (uno per ciascun istituto) nel caso che le necessita' relative allo svolgimento della tesi di laurea lo richiedano".

Art. 111. - E' modificato nel senso che dopo il primo capoverso e' aggiunto il seguente:

"L'internato puo' essere eventualmente svolto presso due istituti diversi, in due anni successivi (uno per ciascun istituto) nel caso che le necessita' relative allo svolgimento della tesi di laurea lo richiedano".

Art. 112. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche e' aggiunto quello di "Paleontologia dei vertebrati".

Art. 114. - E' modificato nel senso che il primo capoverso e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Dopo il primo biennio lo studente dovra' frequentare per due anni come interno uno degli istituti di mineralogia, geologia, geografia fisica e fisica terrestre, o, dietro approvazione del preside della facolta', altro istituto dell'universita', nel quale attendera' alla elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio lo studente e' tenuto a seguire l'attivita' didattica che si svolge nell'istituto".

Nello stesso articolo sono soppresse le seguenti parole contenute tra parentesi al secondo capoverso:

"(un anno in geologia ed uno in geografia fisica e fisica terrestre; un anno in mineralogia ed uno in geologia;

un anno in mineralogia ed uno in fisica terrestre)".

Art. 119 , relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' modificato nel senso che i due seguenti istituti: "Istituto e museo di mineralogia e di giacimenti minerari" e "Istituto e museo di petrografia e di geochimica" vengono riuniti in un unico istituto, che assume la seguente denominazione: "Istituto e museo di mineralogia e petrografia".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 99. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 75. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Letteratura ispano-americana; Antropologia culturale; Storia delle dottrine sociali; Storia delle dottrine politiche; Filologia medioevale e umanistica; Epigrafia e istituzioni romane. Art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: Antropologia culturale; Storia delle dottrine sociali; Storia delle dottrine politiche; Pedagogia comparata; Filologia medioevale e umanistica. Art. 82, relativo alle modalita' dell'esame di laurea dei corsi di laurea della facolta' di magistero, e' modificato nel senso che all'ultimo capoverso viene aggiunto il seguente ultimo comma: "Per le dissertazioni di laurea vertenti su argomenti di letterature straniere, il candidato deve dare prova di adeguata conoscenza della relativa lingua". Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di "Ortognatodonzia". Art. 89, relativo alle esercitazioni nel corso di laurea in medicina e chirurgia e' modificato nel senso che vengono soppressi i seguenti capoversi: "Corso di fisiologia umana con esercizi di chimica biologica". "Corso di patologia generale con esercizi di microbiologia". Art. 108. - E' modificato nel senso che il primo capoverso e' abrogato e sostituito dal seguente: "Dopo il primo biennio lo studente dovra' frequentare per due anni, come interno, uno degli istituti di scienze naturali dell'universita', o dietro approvazione del preside della facolta', altro istituto dell'universita' nel quale attendera' alla elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio lo studente e' tenuto a seguire l'attivita' didattica che si svolge nell'istituto. L'internato puo' essere eventualmente svolto presso due istituti diversi, in due anni successivi (uno per ciascun istituto) nel caso che le necessita' relative allo svolgimento della tesi di laurea lo richiedano". Art. 111. - E' modificato nel senso che dopo il primo capoverso e' aggiunto il seguente: "L'internato puo' essere eventualmente svolto presso due istituti diversi, in due anni successivi (uno per ciascun istituto) nel caso che le necessita' relative allo svolgimento della tesi di laurea lo richiedano". Art. 112. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche e' aggiunto quello di "Paleontologia dei vertebrati". Art. 114. - E' modificato nel senso che il primo capoverso e' abrogato e sostituito dal seguente: "Dopo il primo biennio lo studente dovra' frequentare per due anni come interno uno degli istituti di mineralogia, geologia, geografia fisica e fisica terrestre, o, dietro approvazione del preside della facolta', altro istituto dell'universita', nel quale attendera' alla elaborazione della tesi di laurea. Durante tale biennio lo studente e' tenuto a seguire l'attivita' didattica che si svolge nell'istituto". Nello stesso articolo sono soppresse le seguenti parole contenute tra parentesi al secondo capoverso: "(un anno in geologia ed uno in geografia fisica e fisica terrestre; un anno in mineralogia ed uno in geologia; un anno in mineralogia ed uno in fisica terrestre)". Art. 119, relativo agli istituti della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' modificato nel senso che i due seguenti istituti: "Istituto e museo di mineralogia e di giacimenti minerari" e "Istituto e museo di petrografia e di geochimica" vengono riuniti in un unico istituto, che assume la seguente denominazione: "Istituto e museo di mineralogia e petrografia".

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1970

Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 99. - CARUSO

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