DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1969, n. 1285

Type DPR
Publication 1969-07-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione:

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, che da' piena ed intera esecuzione all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi protocollo ed allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per i trasporti e l'aviazione civile e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti agli allegati A e B dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada del 30 settembre 1957, adottati a Ginevra il 15 dicembre 1966 e notificati alle parti contraenti dal Segretario generale delle Nazioni Unite in data 29 gennaio 1968 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'art. 14 dell'accordo stesso.

SARAGAT RUMOR - NENNI - RESTIVO - MARIOTTI - TANASSI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1970

Atti del Governo, registro n. 232, foglio n. 1 - CARUSO

Accordo-art. 1

ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE SU STRADA DELLE MERCI PERICOLOSE (ADR) Traduzione non ufficiale del testo francese, unicamente facente fede, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 23 gennaio 1963. Le Parti contraenti, Nell'intento di accrescere la sicurezza dei trasporti internazionali su strada, Sono d'accordo su quanto segue: Art. 1. Ai fini del presente Accordo, si intendono: a) per "veicoli", gli autoveicoli, i veicoli articolati, i rimorchi e i semi-rimorchi, definiti dall'articolo 4 della Convenzione sulla circolazione stradale in data 19 settembre 1949, ad eccezione dei veicoli che appartengono alle Forze Armate di una Parte contraente o che si trovano sotto la responsabilita' di queste Forze Armate; b) per "merci pericolose", le materie e gli oggetti dei quali gli allegati A e B proibiscono il trasporto internazionale su strada o l'autorizzano soltanto a determinate condizioni; c) per "trasporto internazionale", ogni trasporto effettuato sul territorio di almeno due Parti contraenti con i veicoli definiti al precedente punto a).

Accordo-art. 2

Art. 2. 1. - Salvo quanto disposto al paragrafo 3 dell'articolo 4, le merci pericolose, delle quali l'allegato A esclude il trasporto, non devono formare oggetto di trasporto internazionale. 2. - I trasporti internazionali di altre merci pericolose sono autorizzati, purche' vengano osservate: a) le condizioni previste nell'allegato A per le merci predette, specialmente per quanto concerne l'imballaggio e l'apposizione delle etichette di pericolo; b) le condizioni previste nell'allegato B, specialmente per quanto concerne la costruzione, l'equipaggiamento e la circolazione dai veicoli adibiti al trasporto delle merci in questione, salvo quanto prescritto al paragrafo 2 dell'articolo 4.

Accordo-art. 3

Art. 3. Gli allegati al presente Accordo ne fanno parte integrante.

Accordo-art. 4

Art. 4. 1. - Ciascuna Parte contraente conserva il diritto di disciplinare o di proibire, per ragioni diverse dalla sicurezza del trasporto, l'ammissione di merci pericolose nel proprio territorio. 2. - I veicoli gia' in esercizio sul territorio di una Parte contraente alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo o entrata in esercizio nei due mesi successivi a tale data, potranno eseguire entro il termine di tre anni a partire dalla stessa data, trasporti internazionali di merci pericolose anche se la loro costruzione e il loro equipaggiamento non soddisfino integralmente alle condizioni previste nell'allegato B per tali trasporti. Detto termine puo' essere tuttavia ridotto in conformita' a prescrizioni particolari contenute nell'allegato B. 3. Le Parti contraenti mediante specifici accordi bilaterali o multilaterali, possono stabilire, che alcune merci pericolose, delle quali il presente Accordo proibisce il trasporto internazionale, formino oggetto, a determinate condizioni, di trasporti internazionali sui loro territori o che merci pericolose delle quali il presente Accordo autorizza il trasporto internazionale solo a determinate condizioni, formino oggetto, sui loro territori, di trasporti internazionali a condizioni meno rigorose di quelle stabilite dagli allegati al presente Accordo. Gli accordi specifici, bilaterali e multilaterali, considerati nel presente paragrafo, debbono essere comunicati al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che li comunichera' alle altre Parti contraenti, non firmatarie degli accordi stessi.

Accordo-art. 5

Art. 5. I trasporti ai quali si applica il presente Accordo restano soggetti alle norme nazionali o internazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale, i trasporti stradali internazionali o gli scambi internazionali di merci.

Accordo-art. 6

Art. 6. 1. - I Paesi membri della commissione economica per l'Europa e i Paesi ammessi alla commissione a titolo consultivo in conformita' del paragrafo 8 del mandato della Commissione medesima, possono diventare Parti contraenti del presente accordo: a) firmandolo; b) ratificandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica; c) aderendovi. 2. - I Paesi che possono partecipare a taluni lavori della commissione economica per l'Europa in applicazione del paragrafo 11 del mandato della commissione medesima possono divenire Parti contraenti del presente Accordo aderendovi dopo la sua entrata in vigore. 3. - L'accordo sara' aperto alla firma fino al 15 dicembre 1957. Dopo tale data sara' aperto all'adesione. 4. - La ratifica o l'adesione saranno effettuate con il deposito di apposito strumento presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Accordo-art. 7

Art. 7. 1. - Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data in cui saranno almeno cinque i Paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 che l'avranno firmato senza riserva di ratifica o che avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione. Tuttavia, i suoi allegati si applicheranno soltanto sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'Accordo stesso. 2. - Per ogni Paese che ratifichera' il presente Accordo o vi aderira', dopo che cinque dei Paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 l'avranno firmato senza riserva di ratifica o avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di detto Paese, e i suoi allegati diverranno applicabili per questo Paese, sia alla stessa data, se sono gia' in vigore in quel momento, ovvero alla data in cui gli allegati medesimi si applicheranno in virtu' delle disposizioni del paragrafo i del presente articolo.

Accordo-art. 8

Art. 8. 1. - Ciascuna Parte contraente potra' denunciare il presente Accordo con notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. - La denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica.

Accordo-art. 9

Art. 9. 1. - Il presente Accordo cessera' di produrre i suoi effetti se, dopo la sua entrata in vigore, il numero delle Parti contraenti dovesse risultare inferiore a cinque per dodici mesi consecutivi. 2. - Nel caso in cui venisse concluso un accordo mondiale per la disciplina del trasporto di merci pericolose le disposizioni del presente Accordo che fossero in contraddizione con una qualsiasi delle disposizioni di detto Accordo mondiale sarebbero, nei rapporti tra le parti del presente Accordo divenute Parti all'accordo mondiale, e a datare dal giorno dell'entrata in vigore di quest'ultimo, automaticamente abolite e sostituite ipso facto dalla corrispondente disposizione dell'accordo mondiale.

Accordo-art. 10

Art. 10. 1. - Ciascun Paese, all'atto della firma del presente Accordo senza riserva di ratifica o al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione o in ogni momento successivo, potra' dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che il presente Accordo sara' applicabile in tutto od in parte dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale. L'Accordo e i suoi allegati saranno applicabili nel territorio o nei territori indicati nella notifica un mese dopo il ricevimento di tale notifica da parte del Segretario generale. 2. - Ciascun Paese che avra' fatto, in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo, una dichiarazione che abbia per effetto di rendere il presente Accordo applicabile in un territorio che esso rappresenta sul piano internazionale, potra' in conformita' dell'articolo 8, denunciare l'Accordo per quanto riguarda detto territorio.

Accordo-art. 11

Art. 11. 1. - Ogni controversia fra due o piu' Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sara', per quanto possibile, composta per mezzo di trattative tra le parti in causa. 2. - Ogni controversia che non sara' stata composta per mezzo di trattative sara' sottoposta ad arbitraggio se una qualsiasi delle Parti contraenti in causa lo richieda, e sara' di conseguenza rimessa a uno o a piu' arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in causa. Qualora, entro tre mesi a datare dalla richiesta di arbitraggio, le Parti in causa non raggiungano un accordo sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualsiasi delle Parti potra' chiedere al Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico al quale la controversia sara' rimessa per la decisione. 3. - La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo sara' obbligatoria per le Parti contraenti in causa.

Accordo-art. 12

Art. 12. 1. - Ciascuna Parte contraente, al momento in cui firmera' o ratifichera' il presente Accordo o vi aderira', potra' dichiarare che non si considera vincolata dall'articolo 11. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall'articolo 11 nei confronti di ciascuna Parte contraente che avra' formulato tale riserva. 2. - Ciascuna Parte contraente che avra' formulato una riserva in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo potra' in ogni momento togliere questa riserva con notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Accordo-art. 13

Art. 13. 1. - Dopo che il presente Accordo sara' stato in vigore per tre anni, ogni Parte contraente, con notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, potra' chiedere la convocazione di una conferenza allo scopo di riesaminare il testo dell'Accordo. Il Segretario generale notifichera' tale richiesta a tutte le Parti contraenti e convochera' una conferenza di revisione se, entro un termine di quattro mesi a datare dalla notifica a lui indirizzata, almeno un quarto delle Parti contraenti gli avra' comunicato il proprio assenso a tale richiesta. 2. - Se una conferenza viene convocata in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo, il Segretario generale ne dara' notizia a tutte le Parti contraenti e le invitera' a comunicare, entro il termine di tre mesi, gli argomenti che esse propongono di far esaminare dalla conferenza. Il Segretario generale comunichera' a tutte le Parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, nonche' il testo delle proposte formulate, almeno tre mesi prima della data di inizio della conferenza. 3. - Il Segretario generale invitera' ad ogni conferenza convocata in conformita' del presente articolo tutti i Paesi indicati al paragrafo i dell'articolo 6, nonche' i Paesi divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 6.

Accordo-art. 14

Art. 14. 1. - Indipendentemente dalla procedura di revisione prevista dall'articolo 13, ciascuna Parte contraente potra' proporre una o piu' modifiche agli allegati al presente Accordo. A tal fine, ne trasmettera' il testo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Per ottenere la concordanza di questi allegati con gli altri accordi internazionali relativi al trasporto di merci pericolose, il Segretario generale potra' anche proporre modifiche agli allegati al presente Accordo. 2. - Il Segretario generale comunichera' a tutte le Parti contraenti e portera' a conoscenza degli altri Paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 le proposte avanzate in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo. 3. - Ogni proposta di modifica agli allegati sara' considerata accettata se, entro il termine di tre mesi a partire dalla data in cui il Segretario generale l'abbia trasmessa, un terzo almeno delle Parti contraenti, o cinque di esse se il terzo e' superiore a questa cifra, non abbiano notificato per iscritto al Segretario generale la loro opposizione alla modifica proposta. Se la modifica e' considerata accettata, essa entrera' in vigore per tutte le parti contraenti allo scadere di un nuovo termine di tre mesi, ovvero, nel caso in cui modifiche analoghe siano state apportate o saranno presumibilmente apportate agli altri accordi internazionali indicati al paragrafo 1 del presente articolo, allo scadere di un termine che sara' fissato dal Segretario generale in modo da permettere, per quanto possibile, l'entrata in vigore simultanea della modifica e di quelle che siano state o che saranno presumibilmente apportate a questi altri accordi; tale termine non potra', tuttavia, essere inferiore ad un mese. 4. - Il Segretario generale comunichera' quanto prima possibile a tutte le Parti contraenti e a tutti i Paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6 le obiezioni ricevute delle Parti contraenti contro una proposta di modifica. 5. - Se la proposta di modifica degli allegati non e' stata accettata, ma se almeno una Parte contraente che non sia quella che l'ha proposto, ha notificato per iscritto al Segretario generale il suo accordo sulla proposta, sara' convocata dal Segretario generale una riunione di tutte le parti contraenti e di tutti i Paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, per opporsi alla modifica in questione. Il Segretario generale puo' invitare a questa riunione anche rappresentanti: a) di organizzazioni internazionali governative aventi competenza in materia di trasporto; b) di organizzazioni internazionali non governative la cui attivita' sia direttamente legata ai trasporti di merci pericolose sui territori delle Parti contraenti. 6. - Ogni modifica accettata da piu' della meta' delle Parti contraenti in una riunione convocata in conformita' del paragrafo 5 del presente articolo entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti secondo le modalita' decise nel corso della suddetta riunione dalla maggioranza delle Parti contraenti che hanno preso parte alla riunione.

Accordo-art. 15

Art. 15. Oltre alle notifiche previste dagli articoli 13 e 14 il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' ai Paesi indicati al paragrafo 1 dell'articolo 6, come pure ai Paesi divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 6: a) le firme, le ratifiche e le adesioni di cui all'articolo 6; b) le date nelle quali il presente Accordo e i suoi allegati entreranno in vigore, previste all'articolo 7; c) le denunce di cui all'articolo 8; d) l'abrogazione dell'Accordo di cui all'articolo 9; e) le notifiche e le denunce ricevute di cui all'articolo 10; f) le dichiarazioni e le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 12; g) l'accettazione e la data di entrata in vigore degli emendamenti, di cui ai paragrafi 3 e 6 dell'articolo 14.

Accordo-art. 16

Art. 16. 1. - Il protocollo di firma del presente Accordo, avra' la stessa forza, valore e durata dell'Accordo stesso, di cui sara' considerato parte integrante. 2. - Nessuna riserva al presente Accordo e' ammessa al di fuori di quelle iscritte nel protocollo di firma e di quelle formulate in conformita' dell'articolo 12.

Accordo-art. 17

Art. 17. Dopo il 15 dicembre 1957, l'originale del presente Accordo sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copie conformi a ciascuno dei Paesi indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 6. In fede di che i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Ginevra, il trenta settembre millenovecentocinquantasette, in un solo esemplare, in lingua inglese e francese per il testo dell'Accordo propriamente detto e in lingua francese per gli allegati; i due testi fanno ugualmente fede per l'Accordo propriamente detto. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nozioni Unite e' invitato a fare una traduzione ufficiale degli allegati in lingua inglese, da allegare alle copie conformi di cui allo articolo 17.

Accordo-Protocollo

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