DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. 1290

Type DPR
Publication 1969-10-23
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per la industria e l'artigianato "Galileo Galilei" di Bolzano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico; Visto il regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalita' di esame; Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Galileo Galilei" di Bolzano, e' autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione allo esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto.

SARAGAT RIPAMONTI - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1970

Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 185. - CARUSO

Regolamento scuola odontotecnici dell'Istituto professionale di Bolzano-art. 1

Regolamento della scuola per odontotecnici dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Bolzano Art. 1. La scuola per odontotecnici provvede alla preparazione del personale specializzato per la costruzione di apparecchi di protesi dentarie, mediante un opportuno programma di lezioni teorico-pratiche.

Regolamento scuola odontotecnici dell'Istituto professionale di Bolzano-art. 2

Art. 2. Il ciclo di studio e' di durata quadriennale.

Regolamento scuola odontotecnici dell'Istituto professionale di Bolzano-art. 3

Art. 3. Il consiglio di amministrazione della scuola per odontotecnici e' lo stesso dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Bolzano.

Regolamento scuola odontotecnici dell'Istituto professionale di Bolzano-art. 4

Art. 4. Per l'ammissione al primo anno di scuola, gli aspiranti sono tenuti a presentare: a) diploma originale di scuola media inferiore; b) certificato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto, alla data dell'ammissione, l'eta' di 14 anni, o dichiarazione sostitutiva; c) certificato di cittadinanza italiana, o dichiarazione sostitutiva ([art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art2)). La buona condotta e l'assenza di condanne penali saranno accertate d'ufficio; d) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato e' di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisico-psichiche, capaci comunque di menomare la capacita' lavorativa ed il prestigio. I documenti di cui alle lettere b), c) e d), debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Regolamento scuola odontotecnici dell'Istituto professionale di Bolzano-art. 5

Art. 5. Le materie di insegnamento sono: Cultura generale ed educazione civica (programma comune a tutte le qualifiche). Elementi di anatomia microscopica e fisiologica dei denti. Nozioni di fisica e chimica generale ed applicata alla odontotecnica. Metallurgica, con particolare riguardo allo studio dei metalli usati in odontotecnica. Tecnologia per la costruzione dei vari elementi della protesi. Ortodontotecnica. Protesi maxillo-facciale. Arte della ceramica in odontotecnica. Merceologia odontoprotesica. Nozioni di acustica. Esercitazioni pratiche di odontotecnica. Nozioni di legislazione scolastica. Economia aziendale. Religione (programma comune a tutte le qualifiche). Educazione fisica ed attivita' ricreative.

Regolamento scuola odontotecnici dell'Istituto professionale di Bolzano-art. 6

Art. 6. Al termine di ogni anno scolastico, gli allievi sono promossi alla classe successiva, per scrutinio. Negli esami di qualifica sono previste due sessioni di esami, quella estiva e quella autunnale di riparazione.

Regolamento scuola odontotecnici dell'Istituto professionale di Bolzano-art. 7

Art. 7. L'allievo non potra' ripetere ogni classe piu' di tre volte, dopo di che sara' escluso dalla scuola inappellabilmente.

Regolamento scuola odontotecnici dell'Istituto professionale di Bolzano-art. 8

Art. 8. Al termine del ciclo di studi gli iscritti che hanno superato gli esami finali, conseguono il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico.

Regolamento scuola odontotecnici dell'Istituto professionale di Bolzano-art. 9

Art. 9. L'allievo ammesso alla scuola dovra' provvedere al pagamento delle tasse di immatricolazione, frequenza e di laboratorio, che potranno essere divise in due rate.

Regolamento scuola odontotecnici dell'Istituto professionale di Bolzano-art. 10

Art. 10. Gli allievi, per essere ammessi, all'esame finale, dovranno pagare una tassa di licenza.

Regolamento scuola odontotecnici dell'Istituto professionale di Bolzano-art. 11

Art. 11. La commissione di esame e' costituita dal direttore della scuola, da un insegnante di clinica odontoiatrica universitaria, dagli insegnanti dell'ultima classe, da un rappresentante del Ministero della sanita' e da uno del Ministero della pubblica istruzione. La commissione e' presieduta dal preside dell'istituto, ed in caso di impedimento, dal direttore della scuola di odontotecnica.

Regolamento scuola odontotecnici dell'Istituto professionale di Bolzano-art. 12

Art. 12. L'interruzione da parte dell'allievo, in caso di chiamata o richiamo alle armi, non portera' pregiudizio della perdita dell'anno scolastico interrotto, che sara' ripreso o ripetuto al suo ritorno.

Regolamento scuola odontotecnici dell'Istituto professionale di Bolzano-art. 13

Art. 13. Lo svolgimento delle lezioni avverra' conformemente ai programmi ministeriali in atto per gli istituti professionali statali (vedi pubbl. Ministero della pubblica istruzione anno 1962).

Regolamento scuola odontotecnici dell'Istituto professionale di Bolzano-art. 14

Art. 14. Il presente regolamento entra in vigore alla data del decreto presidenziale di autorizzazione di istituzione della scuola. Il preside: ZORZI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanita' RIPAMONTI

Regolamento scuola odontotecnici dell'Istituto professionale di Bolzano-Programmi

PROFILO PROFESSIONALE SCUOLA DEL SETTORE MESTIERI AUSILIARI DELL'ARTE SANITARIA ODONTOTECNICO L'odontotecnico costruisce, su modelli tratti dalle impronte fornite dai medici specialisti in odontoiatria, apparecchi di protesi dentaria di qualsiasi tipo, impiegando i materiali in uso nell'arte odontotecnica. La scuola prevede un ciclo di istruzione normale diurno della durata di anni quattro ed un ciclo di istruzione serale per i lavoratori del ramo della durata di anni cinque. Titolo valido per l'ammissione: licenza di scuola media di primo grado. Quadro orario di insegnamento settimanale Quadro orario di insegnamento settimanale

Materie di insegnamento Classe 1a Classe 2a Classe 3a Classe 4a

Religione................... Cultura generale ed educa- zione civica Matematica.................. Fisica...................... Chimica..................... Tecnica professionale: tecnologia materiali....... tecnologia professionale... anatomia e fisiologia umana biomeccanica e protesi ap- plicata modellazione............... disegno.................... Economia aziendale.......... Esercitazioni pratiche di laboratorio Educazione fisica - attivita ricreativa 1 5 4 4 - 4 - 3 - 5 4 - 8 2 1 5 - 2 2 2 - 2 1 3 2 - 18 2 1 5 - - 2 - 3 2 3 2 - - 20 2 1 5 - - - - 2 1 3 2 - 2 22 2

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.