DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. 1294

Type DPR
Publication 1969-10-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Pesaro intesa ad ottenere la autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico; Visto il regolamento della scuola, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalita' di esame; Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Pesaro e' autorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto.

SARAGAT RIPAMONTI - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1970

Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 188. - CARUSO

Regolamento delle scuole per odontotecnici-art. 1

Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Giuseppe Benelli" di Pesaro REGOLAMENTO DELLE SCUOLE PER ODONTOTECNICI Art. 1. La sezione per odontotecnici ha una durata di quattro anni. Il profilo professionale, le prove d'esame, il programma di studio e il quadro orario delle lezioni sono riportati in allegato e costituiscono parte integrante del presente regolamento. Il quadro orario delle lezioni non puo' superare in nessun caso le 40 ore settimanali. Le prove d'esame, comprese quelle di riparazione della sessione autunnale, si svolgono contemporaneamente a quelle delle scuole di 2° grado.

Regolamento delle scuole per odontotecnici-art. 2

Art. 2. Possono essere ammessi al corso coloro che: siano in possesso di licenza di scuola media o di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola d'arte.

Regolamento delle scuole per odontotecnici-art. 3

Art. 3. Coloro che si trovano in possesso dei requisiti di cui allo art. 2 dovranno presentare, entro il termine che sara' di anno in anno indicato dalla presidenza, domanda in carta legale diretta al presidente dell'istituto. La domanda di ammissione al corso deve essere corredata dai seguenti documenti in carta da bollo: a) estratto dell'atto di nascita, o dichiarazione sostitutiva ([art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15~art2)); b) stato di famiglia, o dichiarazione sostitutiva; c) fotografia firmata dall'interessato ed autenticata; d) certificato degli studi compiuti. Sulle domande di ammissione decide il preside dell'istituto.

Regolamento delle scuole per odontotecnici-art. 4

Art. 4. La frequenza al corso e' obbligatoria. Gli allievi che durante l'anno scolastico siano risultati asseriti per piu' di un quarto delle lezioni, globalmente considerando tutte, le ore di lezione svolte, sono esclusi dalla promozione per scrutinio finale, anche se le assenze risultassero regolarmente giustificate e dalla sessione di esame di qualifica.

Regolamento delle scuole per odontotecnici-art. 5

Art. 5. Le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono le stesse stabilite per legge per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato.

Regolamento delle scuole per odontotecnici-art. 6

Art. 6. Gli allievi che non otterranno il passaggio al secondo anno e quelli che saranno riprovati agli esami finali, dovranno ripetere l'anno. Non possono proseguire il corso gli allievi non ammessi e riprovati per due volte consecutive.

Regolamento delle scuole per odontotecnici-art. 7

Art. 7. La commissione esaminatrice per gli esami finali e' composta da: a) il capo dell'istituto, presidente; b) il direttore della sezione odontotecnici; c) gli insegnanti e gli insegnanti tecnico pratici del corso; d) un rappresentante del Ministero della sanita'; e) un medico specialista in odontoiatria e un odontotecnico nominati dal consiglio di amministrazione dell'istituto su proposta del preside.

Regolamento delle scuole per odontotecnici-art. 8

Art. 8. Per quanto altro non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel regolamento dei corsi normali nonche' le norme di legge vigenti in materia di istruzione professionale e di arti ausiliario sanitarie. Il preside: CARLETI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanita' RIPAMONTI

Regolamento delle scuole per odontotecnici-Programmi

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