DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. 1309
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica;
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, con cui venne approvato il regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 742, concernente modificazioni all'art. 17 del citato regolamento;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e la grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
L'art. 17 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 742, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, determina l'aliquota dei proventi delle oblazioni che, senza eccedere la quarta parte, possa riservarsi alla concessione di premi di diligenza ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, e agli ufficiali e agenti della forza pubblica che abbiano accertato e verbalizzato contravvenzioni e le modalita' di assegnazione dei premi medesimi".
Art. 2
L'art. 64 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Nei pieghi di carte manoscritte possono essere inclusi elenchi indicativi ed il contenuto puo' essere ripartito in inserti. Per ogni inserto possono indicarsi gli estremi delle lettere cui le carte si riferiscono. E' consentito, inoltre, includere nei pieghi stessi, sia ordinari che raccomandati, una lettera diretta allo stesso destinatario del piego, a condizione che questo sia interamente francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sulla busta o involucro sia scritta dal mittente l'indicazione "Manoscritti con lettera di accompagnamento". Le istanze in carta bollata accompagnanti i documenti sono considerate come lettere di un solo porto anche se eccedenti il peso di 20 grammi. I pieghi non rispondenti a tutte le condizioni stabilite dal presente articolo sono sottoposti interamente alla tassa delle lettere".
Art. 3
L'art. 65 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Sono considerate stampe, ed ammesse a fruire della tariffa relativa, le impressioni o le riproduzioni ottenute su carta, cartone o altra materia comunemente usata per la stampa, per mezzo della tipografia, dell'incisione, della litografia, dell'autografia, o di qualsiasi processo meccanico facile a riconoscersi, eccetto il calco, la macchina da scrivere e i timbri a carattere mobili o fissi. Sono ammessi allo stesso trattamento le bozze di stampa, le carte punteggiate ad uso dei ciechi, le incisioni, le fotografie, le immagini, i disegni, le carte geografiche. Sono esclusi dal trattamento delle stampe i francobolli o modelli di francatura, annullati o no, come pure tutte le stampe che costituiscono il segno rappresentativo di un valore. E' pero' consentito di applicare marche da bollo sulle stampe in genere, sulle fatture e sui conti uniti ad esse giusta le disposizioni vigenti in materia di bollo, come pure di predisporvi francobolli per una ulteriore spedizione o per il rinvio delle stampe medesime, e di accompagnarle con cartoline dello Stato, semplici, in bianco".
Art. 4
L'art. 71 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Non puo' fruire della tariffa stabilita per le stampe periodiche o non periodiche, lo stampato il cui testo sia stato modificato dopo la tiratura, o a mano o mediante processo meccanico. Salvo quanto disposto nei successivi articoli 72 e 73, e' consentito che le stampe rechino scritti o segni aggiunti, atti a costituire comunicazioni attuali e personali, purche' venga corrisposta, in aggiunta alla tariffa delle stampe, la francatura dovuta per il primo porto delle lettere. E' altresi' consentita l'inclusione di una lettera diretta allo stesso destinatario del piego, purche' questo sia interamente francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera, in relazione al peso della medesima, e che sulla busta o involucro sia scritta dal mittente l'indicazione "stampe con lettera d'accompagnamento". Per i pieghi di stampe di cui al secondo e terzo comma del presente articolo non rispondenti a tutte le condizioni per essi prescritte trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 42, secondo comma, del codice postale. Le stampe contenenti aggiunte non aventi carattere epistolare possono essere spedite come manoscritti, purche' siano dichiarate e francate interamente come tali".
Art. 5
L'art. 74 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Le pubblicazioni, per essere considerate periodiche agli effetti postali, debbono portare stampato sulla prima pagina o sul frontespizio il titolo, la data, il numero progressivo e la indicazione della loro periodicita' e debbono costituire numero per numero un tutto omogeneo, con fogli di eguale formato regolarmente numerati. E' consentito che una pubblicazione consti di piu' parti purche' queste abbiano la stessa periodicita' e non possono formare oggetto di piu' associazioni distinte. Le stampe periodiche possono contenere come parti integranti, comprese quindi nel relativo peso, qualsiasi inserto redazionale, come pure disegni, modelli, programmi di abbonamento con o senza schede di associazione, locandine, ecc., attinenti alle stampe stesse, anche se di formato diverso, numerati progressivamente o numerati a parte. Le stampe periodiche dei primi tre gruppi possono recare pubblicita' a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli, regolarmente impaginate, anche se non numerate o numerate a parte, od incorporata nelle normali pagine del testo. Le stampe periodiche, che recano pubblicita' in misura eccedente il 70% della loro superficie totale, sono assoggettate alla tassa prevista per i porti successivi al primo dei periodici di IV gruppo. Sono esclusi dal conteggio gli inserti pubblicitari di cui al comma seguente. Le stampe periodiche di qualsiasi gruppo possono anche contenere, verso corresponsione della soprattassa per essi stabilita, inserti pubblicitari a favore di terzi, non impaginati o impaginati ma di formato diverso. La pubblicita' di cui ai commi precedenti puo' inoltre essere corredata di piccoli ritagli di stoffa o di altri campioni. Unitamente alle altre prescritte indicazioni, le stampe periodiche devono recare quella relativa alla percentuale di pubblicita' contenuta. Gli inserti pubblicitari saranno singolarmente contraddistinti dalla indicazione I. P. La omissione o l'inesattezza di tali indicazioni e' considerata, per gli effetti dell'art. 73 del codice postale, quale falsa dichiarazione del contenuto".
Art. 6
L'art. 82 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Sono considerati supplementi, e debbono essere affrancati separatamente, ai sensi dei due primi commi dell'art. 80, applicando la stessa misura di tassa valevole per i fogli principali, tutti gli altri fogli redazionali, spediti separatamente. I supplementi debbono trattare di materie affini a quelle dei fogli principali, avere tutti i requisiti prescritti per le stampe periodiche, non costituire pubblicazioni distinte, alle quali siano accordate associazioni a parte. I supplementi devono essere spediti dalle stesse localita' da cui sono spediti i fogli principali, purche' abbiano una intestazione a se' e rechino l'indicazione dei giornali e periodici ai quali si riferiscono. Sono assimiliati ai supplementi anche i programmi di abbonamento, qualunque ne sia il formato, con o senza schede di associazione stampate assieme, spediti separatamente dalle pubblicazioni a cui si riferiscono, purche' il contenuto di essi abbia diretta ed esclusiva relazione con le pubblicazioni stesse. I supplementi e gli altri fogli che mancassero dei requisiti sopra indicati, sono considerati come pubblicazione autonoma o sono compresi fra le stampe non periodiche a seconda dei casi. Ai supplementi si applicano le norme di cui agli ultimi cinque comma dell'art. 74
Art. 7
L'art. 88 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, e' sostituito dal seguente: "La domanda di apertura, rinnovazione o prosecuzione di conto deve essere consegnata almeno un giorno prima della spedizione, se presentata direttamente ad una direzione provinciale, o tre giorni prima se ad un ufficio. Nella domanda deve essere indicato il peso approssimativo di ciascuna pubblicazione".
Art. 8
L'art. 89 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Puo' essere concessa l'apertura di conti sussidiari, oltre quello principale, presso uffici di province diverse da quella nella quale i periodici vengono normalmente spediti; la domanda relativa deve essere presentata alla direzione che possiede il conto principale".
Art. 9
L'art. 90 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Ogni stampa periodica ammessa alla spedizione in abbonamento deve pubblicarsi regolarmente nei periodi di tempo compresi nel gruppo corrispondente alla tariffa assegnata ai sensi dell'art. 75. Tuttavia, la tariffa spettante in base alla periodicita' gia' dichiarata deve essere mantenuta nei confronti di tutti i periodici, esclusi i semestrali, che nel corso dell'anno pubblichino almeno i tre quarti dei numeri che comporterebbe la periodicita' stessa, anche se tali numeri siano cumulati una o piu' volte, e prescindendo dalla data della effettiva impostazione. Per i numeri cumulati prima del raggiungimento del quantitativo minimo di cui al comma precedente deve essere addebitata una tassa equivalente a tante volte il porto iniziale quanti sono i numeri riuniti dal periodico, oltre i successivi porti del residuo peso".
Art. 10
L'art. 93 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, e sostituito dal seguente: "All'atto di ciascun riscontro, nel caso di constatate irregolarita', si compila un verbale sottoscritto almeno da due agenti dell'amministrazione che debbono aver assistito all'operazione. L'incaricato della consegna alla posta puo' assistere alle operazioni di riscontro, nel qual caso deve firmare il verbale. Il verbale fa piena fede anche l'incaricato non assista a tutte le operazioni o si rifiuti di firmarlo. I verbali relativi a differenze sono passati all'autorita' giudiziaria per l'applicazione delle penalita' stabilite con l'art. 56 del codice postale, salvo che la contravvenzione non sia transatta amministrativamente".
Art. 11
L'art. 94 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Non sono ammesse al trattamento previsto dall'articolo 55, primo comma, del codice postale le spedizioni cumulative di giornali o periodici con stampe non periodiche, o di giornali quotidiani con altri non quotidiani, salvo il disposto dei precedenti articoli 74 e 82, e le eccezioni che possono essere autorizzate dall'Amministrazione postale. E' ammessa, invece, di regola la spedizione cumulativa di giornali con uno o piu' supplementi, o di piu' periodici appartenenti allo stesso gruppo e soggetti, anche per il peso di ciascun esemplare, alla stessa francatura".
Art. 12
L'art. 97 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Sono considerati campioni ed ammessi a fruire della relativa tariffa, gli invii di merci di valore commerciale non superiore alle lire quindici e limitate nella quantita', in modo da escludere la presunzione che siano oggetto di smercio. I campioni debbono soddisfare alle seguenti condizioni: a) essere posti in sacchetti, scatole o fasce mobili, in modo che facilmente si possano verificare, salvo giustificate eccezioni consentite dall'amministrazione; b) non recare alcuna indicazione, eccetto il nome o la ragione sociale del mittente, l'indirizzo del destinatario, una marca di fabbrica o di mercante, numeri d'ordine, prezzi e indicazioni relativi al peso, al metraggio, alla diminuzione ed alla quantita' disponibile, ovvero le indicazioni che sono necessarie a precisare la provenienza e la natura della merce. E' consentito pero' includervi una lettera di accompagnamento alle stesse condizioni previste dal precedente art. 71 per i pieghi di stampe; c) essere confezionati con le modalita' volute dalla amministrazione, quando contengano oggetti di vetro, liquidi, olio, corpi grassi, polveri secche, coloranti o non, od api vive. Sono parimenti ammessi alla tariffa dei campioni gli oggetti di storia naturale, animali e piante, secchi o conservati, campioni geologici, ecc., il cui invio non si effettui a scopo commerciale ed il cui imballaggio sia conforme alle prescrizioni riguardanti i campioni di merci".
Art. 13
L'art. 109 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Sono ammesse " spedizioni miste " di oggetti di corrispondenze di categorie differenti limitatamente alle carte manoscritte, alle stampe (escluse quelle per i ciechi), ai campioni e ai pacchetti, a condizione che ciascun oggetto non superi i limiti che gli sono applicabili nei riguardi del peso e delle dimensioni e che l'invio sia verificabile e non ecceda nel suo insieme i limiti massimi stabiliti per le spedizioni miste dal decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 8 del codice postale. Agli effetti della tassa di francatura le spedizioni miste si considerano costituite di una sola categoria di corrispondenza e precisamente di quella alla quale, tenendo conto del peso complessivo, e' applicabile la tariffa piu' elevata. Per le spedizioni miste con lettera di accompagnamento sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 64, 71 e 97, lettera b)".
Art. 14
L'art. 110 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, e' sostituito dal seguente: "Le spedizioni miste comprendenti carte manoscritte, non francate o francate insufficientemente, sono trattate come se fossero costituite di sole carte manoscritte. Sono sottoposte alla tassa delle lettere quando, contenendo la lettera di accompagnamento, non siano state osservate le disposizioni dell'art. 64. Le altre spedizioni miste non hanno corso se non sono interamente francate ai sensi dell'articolo precedente, ferma restando la applicazione dell'art. 42 del codice postale qualora, contenendo una lettera di accompagnamento, non siano state osservate le condizioni prescritte. Non hanno nemmeno corso quando eccedono i limiti massimi di dimensioni e di peso per esse stabiliti".
Art. 15
Gli articoli 81, 83 e 84 del regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, sono abrogati.
SARAGAT RUMOR - VALSECCHI - COLOMBO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 92. - CARUSO
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