DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1969, n. 1324
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione del trattato nord atlantico, concluso a Bruxelles il 5 febbraio 1968, concernente l'applicazione ai funzionari del collegio di difesa della NATO del titolo IV della convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del trattato nord atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmato ad Ottawa il 20 settembre 1951, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 7 dell'accordo stesso.
SARAGAT RUMOR - MORO - BOSCO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 15. - CARUSO
Accordo- art. 1
Accordo tra l'organizzazione del trattato nord atlantico ed il Governo della Repubblica italiana concernente la applicazione del titolo IV della convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del trattato nord atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951 ai funzionari del collegio di difesa della NATO. L'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico ed il Governo della Repubblica italiana, Considerato che il Governo italiano ha accettato l'unanime invito del Consiglio del Nord Atlantico a accogliere a Roma il Collegio di Difesa della NATO, Considerato che e' necessario che i funzionari dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (qui di seguito denominata NATO), in servizio presso il Collegio di Difesa della NATO, beneficino dei privilegi e delle immunita' previste al Titolo IV della "Convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, dei Rappresentanti nazionali e del personale internazionale" firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951 (qui di seguito denominata Convenzione di Ottawa), per l'esercizio delle loro funzioni ed il compimento della loro missione, In applicazione degli artt. 17 e 20 della detta Convenzione, Convengono quanto segue: Articolo 1. Le categorie dei funzionari della NATO ai quali si applicano sul territorio della Repubblica italiana gli artt. 18 e 19 della Convenzione di Ottawa, comprendono: a) i funzionari della NATO dei gradi A, L e B, previsti dal regolamento del personale della NATO, in servizio presso il Collegio di Difesa; b) il personale appartenente alle Forze di terra, di mare e dell'aria di ogni Stato Parte del Trattato Nord Atlantico e assegnato al Collegio di Difesa della NATO.
Accordo- art. 2
Articolo 2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 20 della Convenzione di Ottawa si conviene che: a) il Comandante del Collegio di Difesa della NATO e' assimilato a tutti gli effetti a un Capo di missione diplomatica; b) i funzionari della NATO di grado A.4 e superiori sono assimilati ai membri del Corpo diplomatico; c) gli ufficiali del grado di maggiore e superiore appartenenti alle Forze di terra, di mare e dell'aria di ogni Stato Parte del Trattato Nord Atlantico ed assegnati al Collegio di Difesa della NATO sono assimilati ai membri del Corpo diplomatico.
Accordo- art. 3
Articolo 3. I funzionari della NATO dal grado A 1 ad A 3 e gli ufficiali subalterni godono in territorio italiano dei privilegi ed immunita' normalmente accordati ai membri del corpo consolare.
Accordo- art. 4
Articolo 4. Fermo restando che il Comandante del Collegio di Difesa e' assimilato a tutti gli effetti a un Capo di missione diplomatica, per il personale di cui agli artt. 2 sub (b) e (c) e 3 e' disposto il seguente trattamento fiscale: a) l'assimilazione al personale diplomatico e consolare si intende completa per quanto si riferisce alle imposizioni doganali; b) i tributi diretti erariali sono dovuti esclusivamente per quanto concerne i redditi derivanti da beni posseduti o da attivita' lucrative private esercitate in Italia; c) spetta l'esenzione dalla tassa di radiodiffusione e canone di abbonamento alla radio e televisione e dalla tassa di concessione governativa sulla licenza di porto d'armi; d) spetta l'esenzione dalla imposta di famiglia (per quanto attiene agli emolumenti percepiti in relazione alle funzioni esercitate presso il Collegio) e dalla imposta sul valore locativo (nel Comune in cui verra' stabilita la residenza abituale).
Accordo- art. 5
Articolo 5. I cittadini italiani in servizio presso il Collegio di Difesa della NATO ed appartenenti ad una delle categorie specificate dagli artt. 1, 2 e 3 del presente accordo non godono che dei privilegi ed immunita' previsti ai paragrafi (a), (b) e (c) dell'art. 23 della Convenzione di Ottawa. La concessione dei benefici fiscali stabiliti dall'art. 19 della Convenzione di Ottawa si applica ai cittadini italiani indicati nel comma precedente, nonche' agli altri funzionari del Collegio di cittadinanza italiana, soltanto nel caso in cui i loro assegni ed emolumenti siano corrisposti dal Collegio di Difesa.
Accordo- art. 6
Articolo 6. (1) Il Segretario Generale della NATO comunichera' al piu' presto possibile, ma non oltre il 1 gennaio di ogni anno, al Governo della Repubblica italiana, la lista nominativa dei funzionari della NATO in servizio presso il Collegio di Difesa. (2) Ogni cambiamento intervenuto negli effettivi sara' comunicato in tempo utile al Governo della Repubblica italiana.
Accordo- art. 7
Articolo 7. (1) Il presente accordo entrera' in vigore il giorno in cui il Segretario Generale della NATO sara' stato informato dal Governo della Repubblica italiana che le formalita' prescritte in Italia per la sua entrata in vigore sono state adempiute; i suoi effetti avranno inizio a decorrere dal 18 gennaio 1967, data alla quale il Collegio ha incominciato a funzionare in Italia. (2) Il presente accordo potra' in qualunque momento essere denunziato per iscritto da ognuna delle Parti; la denunzia avra' effetto sei mesi dopo la notifica. In fede di cio', il Segretario Generale della NATO, agendo in applicazione degli artt. 17 e 20 della Convenzione di Ottawa in luogo e al posto del Presidente dei Supplenti del Consiglio Nord Atlantico in virtu' della decisione presa dai Supplenti del Consiglio il 4 aprile 1952, ed il Rappresentante Permanente della Repubblica italiana presso l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico debitamente autorizzato a questo effetto hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1968 In doppio esemplare, nelle lingue italiana, francese ed inglese, tutti e tre i testi facendo ugualmente fede. Per l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico Manlio BROSIO Per il Governo della Repubblica italiana Carlo de FERRARIIS SALZANO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MORO
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