DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1969, n. 1326

Type DPR
Publication 1969-09-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734;

e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 113 , relativo al corso di laurea in farmacia e' integrato con il seguente comma:

"L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso".

Art. 144 , relativo all'esame di laurea in architettura e' abrogato e sostituito dal seguente:

"L'esame di laurea consiste in un colloquio sull'attivita' svolta durante il corso di studi e nella discussione della tesi, la quale riguarda una ricerca progettuale che necessariamente implica anche l'elaborazione d'un progetto.

Per sostenere gli esami il candidato deve presentare richiesta al preside, fin dall'inizio del quarto anno di corso e non oltre sei mesi prima dell'appello prescelto, indicando fra i professori ufficiali il relatore o i relatori.

Il consiglio di facolta' esamina la domanda, designa il relatore o i relatori; questi d'accordo con il candidato, definiscono il tema, ne seguono lo sviluppo, consigliando eventuali correlatori esterni, e ne garantiscono l'originalita' e la validita' davanti alla commissione giudicatrice".

Dopo l'art. 377, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola speciale di ricerca e di applicazione per assistenti educatori di comunita' educative speciali.

Scuola speciale di ricerca e di applicazione per assistenti educatori di comunita' educative speciali

(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 378. - Presso l'istituto di pedagogia della facolta' di magistero dell'Universita' di Roma, e' istituita una scuola speciale di ricerca e di applicazione per assistenti educatori di comunita' educative speciali ai sensi dell'[art. 20, terzo comma, lettera a) del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1933-08-31;1592~art20-com3-leta).

Art. 379. - La scuola ha lo scopo di formare, attraverso un'autentica integrazione personale di dati teorici, tecnici e sperimentali, giovani che, professionalmente preparati per la educazione di fanciulli adolescenti e giovani, qualunque sia la natura ed il grado del loro disadattamento, sia in comunita' educative come nell'ambiente naturale, siano in grado di assolvere compiti di animazione sociale e di assumere responsabilita' direttive in seno alle comunita' stesse o in seno ad organismi assistenziali-educativi.

Un centro studi provvede alla documentazione e alla ricerca per assicurare un efficace funzionamento della scuola. La scuola rilascia il diploma di assistente educatore, attestati di idoneita' e attestati di qualificazione speciale.

Art. 380. - La scuola e' diretta dal direttore dell'istituto di pedagogia della facolta' di magistero. In mancanza di esso o in caso di impedimento non temporaneo, il consiglio della facolta' affidera' la direzione della scuola ad altro professore di ruolo della facolta'.

Il direttore e' coadiuvato dal direttore dei corsi ed assistito dal consiglio della scuola; in caso di assenza o impedimento temporaneo il direttore e' sostituito dal vice direttore da lui designato.

Art. 381. - Il consiglio della scuola e' composto dal direttore dei corsi e dai docenti della scuola. Le deliberazioni di carattere tecnico riguardanti la formazione professionale degli allievi, sono adottate con l'intervento di un componente designato dall'Associazione professionale degli educatori (A.N.E.G.I.D.) e di non piu' di sette membri designati da amministrazioni pubbliche e private interessate alla formazione degli educatori.

Art. 382. - Il consiglio e' convocato dal direttore, esso ratifica la designazione del vice direttore; determina i corsi e i relativi piani di studi, fissa il calendario; delibera sulle domande di iscrizione e sul prolungamento di questa; affida la direzione dei corsi a un cultore di discipline affini, docente o meno della scuola purche' abbia acquisito esperienze professionali nella educazione specializzata; sceglie i monitori per l'assistenza ai tirocini, esperti di educazione specializzata provvisti di norma del diploma di assistente educatore, delibera su ogni altra questione di natura didattica e disciplinare; formula proposte per la concessione di borse e assegni agli studenti bisognosi e meritevoli e per altre questioni di ordine amministrativo e finanziario riguardanti la scuola.

Art. 383. - La scuola si articola in corsi di formazione della durata di due anni. La varieta' e l'orientamento dei corsi, la distribuzione degli insegnamenti tra i due anni di ciascun corso sono stabiliti dal consiglio della scuola.

Possono essere ammessi coloro che siano in possesso di un titolo di scuola media superiore.

L'ammissione e' subordinata al superamento di prove atte a permettere una valutazione delle attitudini del candidato ad esercitare la professione ed a trarre profitto dalla formazione. Il limite numerico sara' fissato dal consiglio della scuola.

Agli studenti fuori corso puo' essere consentito il prolungamento dell'iscrizione per un periodo che non superi la durata del corso stesso.

Gli esami sostenuti nei corsi universitari per le materie di insegnamento della scuola, possono essere convalidati.

Art. 384. - La scuola puo' anche organizzare corsi di preparazione per educatori, in attivita' di servizio e corsi di qualificazione speciale per educatori gia' in possesso del diploma speciale. Gli insegnamenti della scuola hanno carattere teorico e tecnico pratico.

Sono insegnamenti teorici dei corsi di formazione:

1) Antropologia culturale;

2) Etica professionale;

3) Psicologia dell'eta' evolutiva con elementi di psicologia generale;

4) Psicologia sociale con elementi di psicologia dinamica;

5) Pedagogia generale e teoria della scuola;

6) Pedagogia speciale;

7) Sociologia;

8) Auxologia;

9) Igiene;

10) Igiene mentale;

11) Istituzioni di diritto pubblico.

Sono insegnamenti tecnici e pratici dei corsi di formazione:

1) Tecniche educative ed organizzative della vita in istituto;

2) Seminari di cultura generale;

3) Ricerche sociali e studio dell'ambiente;

4) Attivita' di gruppo;

5) Tirocinio professionale.

Art. 385. - Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, previa proposta del direttore della scuola, a docenti anche di altre facolta' e ad esperti della materia. L'assistenza ai tirocini professionali e' curata da monitori ed e' affidata ad esperti di educazione specializzata; l'attivita' dei monitori e' coordinata dal titolare dell'insegnamento di tirocinio professionale.

I singoli insegnamenti sono svolti, di regola, lungo l'intero anno scolastico; il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno quali insegnamenti possono essere svolti in un semestre o mediante seminari.

Art. 386. - Per il conseguimento del diploma o dell'attestato di qualificazione speciale, lo studente deve aver seguito i corsi e superato i relativi esami e prove pratiche. L'esame consiste nella discussione su una dissertazione scritta connessa all'attivita' di studio di ricerca e di applicazione svolta dal candidato durante la frequenza della scuola.

La commissione di esame e' composta dal direttore della scuola o da altro professore di ruolo della facolta' da lui delegato che la presiede, e da sei docenti della scuola stessa di cui tre degli insegnamenti tecnico pratici.

Gli iscritti alla scuola sono tenuti al versamento annuo delle tasse, sopratasse e contributi nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facolta' di magistero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GAVA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1970 Atti del Governo, registro 236, foglio n. 31. - CARUSO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734; e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 113, relativo al corso di laurea in farmacia e' integrato con il seguente comma: "L'insegnamento biennale di fisiologia generale comporta due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso". Art. 144, relativo all'esame di laurea in architettura e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste in un colloquio sull'attivita' svolta durante il corso di studi e nella discussione della tesi, la quale riguarda una ricerca progettuale che necessariamente implica anche l'elaborazione d'un progetto. Per sostenere gli esami il candidato deve presentare richiesta al preside, fin dall'inizio del quarto anno di corso e non oltre sei mesi prima dell'appello prescelto, indicando fra i professori ufficiali il relatore o i relatori. Il consiglio di facolta' esamina la domanda, designa il relatore o i relatori; questi d'accordo con il candidato, definiscono il tema, ne seguono lo sviluppo, consigliando eventuali correlatori esterni, e ne garantiscono l'originalita' e la validita' davanti alla commissione giudicatrice". Dopo l'art. 377, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola speciale di ricerca e di applicazione per assistenti educatori di comunita' educative speciali. Scuola speciale di ricerca e di applicazione per assistenti educatori di comunita' educative speciali (Scuola diretta a fini speciali) Art. 378. - Presso l'istituto di pedagogia della facolta' di magistero dell'Universita' di Roma, e' istituita una scuola speciale di ricerca e di applicazione per assistenti educatori di comunita' educative speciali ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera a) del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Art. 379. - La scuola ha lo scopo di formare, attraverso un'autentica integrazione personale di dati teorici, tecnici e sperimentali, giovani che, professionalmente preparati per la educazione di fanciulli adolescenti e giovani, qualunque sia la natura ed il grado del loro disadattamento, sia in comunita' educative come nell'ambiente naturale, siano in grado di assolvere compiti di animazione sociale e di assumere responsabilita' direttive in seno alle comunita' stesse o in seno ad organismi assistenziali-educativi. Un centro studi provvede alla documentazione e alla ricerca per assicurare un efficace funzionamento della scuola. La scuola rilascia il diploma di assistente educatore, attestati di idoneita' e attestati di qualificazione speciale. Art. 380. - La scuola e' diretta dal direttore dell'istituto di pedagogia della facolta' di magistero. In mancanza di esso o in caso di impedimento non temporaneo, il consiglio della facolta' affidera' la direzione della scuola ad altro professore di ruolo della facolta'. Il direttore e' coadiuvato dal direttore dei corsi ed assistito dal consiglio della scuola; in caso di assenza o impedimento temporaneo il direttore e' sostituito dal vice direttore da lui designato. Art. 381. - Il consiglio della scuola e' composto dal direttore dei corsi e dai docenti della scuola. Le deliberazioni di carattere tecnico riguardanti la formazione professionale degli allievi, sono adottate con l'intervento di un componente designato dall'Associazione professionale degli educatori (A.N.E.G.I.D.) e di non piu' di sette membri designati da amministrazioni pubbliche e private interessate alla formazione degli educatori. Art. 382. - Il consiglio e' convocato dal direttore, esso ratifica la designazione del vice direttore; determina i corsi e i relativi piani di studi, fissa il calendario; delibera sulle domande di iscrizione e sul prolungamento di questa; affida la direzione dei corsi a un cultore di discipline affini, docente o meno della scuola purche' abbia acquisito esperienze professionali nella educazione specializzata; sceglie i monitori per l'assistenza ai tirocini, esperti di educazione specializzata provvisti di norma del diploma di assistente educatore, delibera su ogni altra questione di natura didattica e disciplinare; formula proposte per la concessione di borse e assegni agli studenti bisognosi e meritevoli e per altre questioni di ordine amministrativo e finanziario riguardanti la scuola. Art. 383. - La scuola si articola in corsi di formazione della durata di due anni. La varieta' e l'orientamento dei corsi, la distribuzione degli insegnamenti tra i due anni di ciascun corso sono stabiliti dal consiglio della scuola. Possono essere ammessi coloro che siano in possesso di un titolo di scuola media superiore. L'ammissione e' subordinata al superamento di prove atte a permettere una valutazione delle attitudini del candidato ad esercitare la professione ed a trarre profitto dalla formazione. Il limite numerico sara' fissato dal consiglio della scuola. Agli studenti fuori corso puo' essere consentito il prolungamento dell'iscrizione per un periodo che non superi la durata del corso stesso. Gli esami sostenuti nei corsi universitari per le materie di insegnamento della scuola, possono essere convalidati. Art. 384. - La scuola puo' anche organizzare corsi di preparazione per educatori, in attivita' di servizio e corsi di qualificazione speciale per educatori gia' in possesso del diploma speciale. Gli insegnamenti della scuola hanno carattere teorico e tecnico pratico. Sono insegnamenti teorici dei corsi di formazione: 1) Antropologia culturale; 2) Etica professionale; 3) Psicologia dell'eta' evolutiva con elementi di psicologia generale; 4) Psicologia sociale con elementi di psicologia dinamica; 5) Pedagogia generale e teoria della scuola; 6) Pedagogia speciale; 7) Sociologia; 8) Auxologia; 9) Igiene; 10) Igiene mentale; 11) Istituzioni di diritto pubblico. Sono insegnamenti tecnici e pratici dei corsi di formazione: 1) Tecniche educative ed organizzative della vita in istituto; 2) Seminari di cultura generale; 3) Ricerche sociali e studio dell'ambiente; 4) Attivita' di gruppo; 5) Tirocinio professionale. Art. 385. - Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, previa proposta del direttore della scuola, a docenti anche di altre facolta' e ad esperti della materia. L'assistenza ai tirocini professionali e' curata da monitori ed e' affidata ad esperti di educazione specializzata; l'attivita' dei monitori e' coordinata dal titolare dell'insegnamento di tirocinio professionale. I singoli insegnamenti sono svolti, di regola, lungo l'intero anno scolastico; il consiglio della scuola stabilisce di anno in anno quali insegnamenti possono essere svolti in un semestre o mediante seminari. Art. 386. - Per il conseguimento del diploma o dell'attestato di qualificazione speciale, lo studente deve aver seguito i corsi e superato i relativi esami e prove pratiche. L'esame consiste nella discussione su una dissertazione scritta connessa all'attivita' di studio di ricerca e di applicazione svolta dal candidato durante la frequenza della scuola. La commissione di esame e' composta dal direttore della scuola o da altro professore di ruolo della facolta' da lui delegato che la presiede, e da sei docenti della scuola stessa di cui tre degli insegnamenti tecnico pratici. Gli iscritti alla scuola sono tenuti al versamento annuo delle tasse, sopratasse e contributi nella misura prevista dalla legge vigente per gli studenti della facolta' di magistero.

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