DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1969, n. 1334
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sullo ordinamento dell'istruzione media;
Veduto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi degli istituti medi;
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori degli istituti e scuole di istruzione media tecnica;
Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi d'istituto;
Veduta la legge 25 maggio 1962, n. 545, con cui sono stati determinati i requisiti di anzianita' per la partecipazione ai concorsi a posti di preside;
Veduta la legge 14 novembre 1962, n. 1615, concernente le modalita' di svolgimento dei suddetti concorsi;
Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1700, recante norme sulla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, concernente modifica dell'art. 18 dei decreti presidenziali istitutivi degli istituti professionali di Stato per il commercio, alberghieri e femminili;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Dopo il primo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, viene aggiunto il seguente comma: "Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresi' coloro che siano stati iscritti nella graduatoria di merito di, concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo".
Art. 2
Ai primi due concorsi che saranno indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono ammessi a partecipare - fermi restando i requisiti dei titoli di studio e di servizio - i presidi di ruolo di scuola media e i professori ordinari appartenenti a qualsiasi ruolo di scuola secondaria di secondo grado, i quali abbiano esercitato, per incarico, per almeno un biennio, le funzioni di preside di istituto professionale, riportando, per ciascun anno, la qualifica di ottimo.
Art. 3
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
SARAGAT FERRARI AGGRADI - RESTIVO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 83. - CARUSO
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