DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. 1336
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunita' economica europea (C.E.E.) e della Comunita' europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa;
vista la direttiva del Consiglio C.C.E. 69/82 del 13 marzo 1969, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 68 del 19 marzo 1969, relativa all'attuazione della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attivita' non salariate nel settore della ricerca (prospezione e trivellazione) del petrolio e del gas naturale;
Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della precitata legge 13 ottobre 1969, n. 740;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per la marina mercantile e per le partecipazioni statali; Decreta:
Art. 1
L'art. 9 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' sostituito dal seguente: "Il permesso di prospezione e' accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunita' economica europea o a societa' aventi la sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata alla esecuzione delle operazioni di prospezione, con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi, di concerto con quello per la marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le materie di cui al terzo e al quinto comma dell'art. 2".
Art. 2
Il primo comma dell'art. 16 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' sostituito dal seguente: "Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunita' economica europea o a societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati ed alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle rispettive acque territoriali e piattaforme continentali, i quali abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata alle esigenze particolari della ricerca su aree marine".
Art. 3
Il primo comma dell'art. 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e' sostituito dal seguente: "Il permesso di ricerca e' esclusivo ed e' accordato ai richiedenti cittadini o enti italiani o degli altri Stati della Comunita' economica europea o a societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati e alle persone fisiche o giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nei rispettivi territori, purche' abbiano capacita' tecnica ed economica adeguata".
SARAGAT RUMOR - MAGRI' - MORO - GAVA - V. COLOMBO - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei canti, addi' 2 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 96. - CARUSO
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