DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1339
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Presso l'Universita' degli studi di Messina e' istituita la facolta' di scienze politiche. L'attuale corso di laurea in scienze politiche, annesso alla facolta' di giurisprudenza della stessa universita' passa a far parte della nuova facolta' di scienze politiche.
Art. 2
Per tale facolta' sono assegnati i seguenti posti di ruolo: a) tre posti di professore di ruolo mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di giurisprudenza della stessa Universita' di Messina e propriamente i posti assegnati alle cattedre di istituzioni di diritto privato (ricoperto dal prof. L. Campagna); di istituzioni di diritto pubblico (ricoperto dal prof. M. Nigro) e di un'altra cattedra attualmente vacante. Con i posti sono trasferiti anche i relativi professori; b) quattro posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui e' dotata la facolta' di giurisprudenza della stessa Universita' di Messina e propriamente i posti assegnati alle cattedre di dottrina dello Stato (1); di istituzioni di diritto pubblico (1); di storia moderna (2).
Art. 3
Le attribuzioni, che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facolta', sono esercitate per la predetta facolta' di scienze politiche da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione. I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio, e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le stesse modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.
Art. 4
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e', ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche.
SARAGAT FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 luglio 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 163. - CARUSO
Allegato
Testo delle modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi di Messina, relativo all'istituzione della facolta' di scienze politiche. Art. 1. - All'elenco delle facolta' che comprende l'Universita' di Messina e' aggiunta la seguente: Facolta' di scienze politiche. Art. 12. - E' abrogato e sostituito dal seguente: "La facolta' di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza". L'art. 14, relativo al corso di laurea in scienze politiche e' soppresso. Dopo l'art. 13 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della facolta' di scienze politiche. Facolta' di scienze politiche Art. 14. - Il corso di laurea comprende un biennio propedeutico, comune a tutti gli iscritti, ed un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi: politico-amministrativo, politico-internazionale, politico-economico, storico-politico, politico-sociale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato le prove di esame relative agli insegnamenti obbligatori ed a quelli opzionali per un minimo di diciannove insegnamenti annuali, oltre che a due lingue straniere. Qualora la facolta' istituisca corsi semestrali, due corsi semestrali equivalgono ad un corso annuale e vanno computati come un unico insegnamento, ai fini del raggiungimento del numero minimo di diciannove insegnamenti annuali, dei quali occorre aver seguito i corsi e superato le prove di esame per essere ammesso all'esame di laurea. Per i corsi pluriennali elusivi ad una stessa materia, ogni esame annuale e' computato ai fini del raggiungimento del numero minimo di corsi sopra stabiliti. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche, con l'indicazione dell'indirizzo seguito. Art. 15. - Il biennio propedeutico comprende i seguenti nove insegnamenti obbligatori: 1) Istituzioni di diritto pubblico; 2) Diritto costituzionale italiano e comparato; 3) Economia politica; 4) Statistica; 5) Sociologia; 6) Storia moderna; 7) Istituzioni di diritto privato; 8) Storia delle istituzioni politiche; 9) Storia delle dottrine politiche. Lo studente potra' aggiungere ai nove insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico non piu' di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, indicati nel presente statuto, a seconda dell'indirizzo prescelto. Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione. Art. 16. - All'inizio di ogni anno accademico, la facolta' predisporra', per ogni indirizzo del biennio di specializzazione un elenco di quindici insegnamenti, dei quali non piu' di sette e non meno di quattro saranno fissati dalla facolta' come obbligatori a tutti gli studenti dell'indirizzo; gli altri saranno scelti dallo studente nell'ambito dei restanti insegnamenti sino a raggiungere il numero di dieci insegnamenti, ivi compresi quelli fissati dalla facolta' come obbligatori nel biennio. L'elenco degli insegnamenti verra' predisposto dalla facolta' scegliendo gli insegnamenti fra le materie qui di seguito indicate: Scienza della politica; Organizzazione internazionale; Storia contemporanea; Politica economica e finanziaria; Dottrina dello Stato; Diritto amministrativo; Diritto internazionale; Diritto del lavoro; Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici; Storia dei trattati e politica internazionale; Geografia politica ed economica; Scienza delle finanze; Istituzioni di diritto e di procedura penale; Contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; Demografia; Diplomazia e diritto diplomatico; Diritto anglo-americano; Diritto commerciale; Diritto degli enti locali; Diritto delle comunita' europee; Diritto diplomatico e consolare; Diritto ecclesiastico; Diritto finanziario; Diritto internazionale privato; Diritto parlamentare; Diritto privato comparato; Diritto processuale amministrativo; Diritto processuale civile; Diritto pubblico americano; Diritto pubblico dell'economia; Diritto regionale; Diritto tributario; Econometria; Economia aziendale; Economia dei paesi in via di sviluppo; Economia e politica agraria; Economia e politica industriale; Economia e politica monetaria; Economia internazionale; Etnologia; Filosofia del diritto; Istituzioni giuridiche dell'Europa orientale; Legislazione del lavoro; Legislazione sociale; Matematica per economisti; Matematica per le scienze sociali; Metodologia della ricerca storica; Metodologia delle scienze sociali; Organizzazione economico-aziendale; Pianificazione ed organizzazione territoriale; Programmazione economica; Psicologia; Psicologia sociale; Ricerca operativa; Scienza dell'amministrazione; Sociologia dell'amministrazione; Sociologia del lavoro e dell'industria; Sociologia delle comunicazioni; Sociologia dell'organizzazione; Sociologia economica; Sociologia giuridica; Sociologia politica; Sociologia urbana e rurale; Statistica economica; Statistica per la ricerca economica; Storia dei movimenti sindacali; Storia dei partiti e dei movimenti politici; Storia del giornalismo; Storia del diritto italiano; Storia della Chiesa; Storia dell'amministrazione pubblica; Storia dell'economia; Storia delle dottrine economiche; Storia e istituzioni dell'Europa orientale; Storia e politica monetaria; Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi; Teoria e politica dello sviluppo. Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico. L'elenco delle materie obbligatorie del biennio di specializzazione, distinto per indirizzo, e' il seguente: Indirizzo politico-amministrativo: 1) Diritto amministrativo; 2) Dottrina dello Stato; 3) Diritto internazionale; 4) Politica economica e finanziaria; 5) Scienza delle finanze; 6) Scienza dell'amministrazione; 7) Diritto del lavoro. Indirizzo politico-economico: 1) Politica economica e finanziaria; 2) Scienza delle finanze; 3) Geografia politica ed economica; 4) Diritto del lavoro; 5) Storia delle dottrine economiche; 6) Statistica economica; 7) Economia e politica monetaria. Indirizzo politico-internazionale: 1) Diritto internazionale; 2) Storia dei trattati e politica internazionale; 3) Storia contemporanea; 4) Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici; 5) Geografia politica ed economica; 6) Organizzazione internazionale; 7) Economia internazionale. Indirizzo storico-politico: 1) Storia contemporanea; 2) Storia dei trattati e politica internazionale; 3) Storia dell'economia; 4) Metodologia della ricerca storica; 5) Storia dei partiti e dei movimenti politici; 6) Storia dei movimenti sindacali; 7) Dottrina dello Stato. Indirizzo politico-sociale: 1) Sociologia politica; 2) Sociologia giuridica; 3) Metodologia delle scienze sociali; 4) Psicologia sociale; 5) Dottrina dello Stato; 6) Storia contemporanea; 7) Scienza della politica. Art. 17. - Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti: a) istituzioni di diritto pubblico, per diritto costituzionale italiano e comparato, diritto internazionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, istituzioni di diritto e di procedura penale, contabilita' dello Stato e degli enti pubblici, diritto degli enti locali, diritto della comunita' europea, diritto ecclesiastico, diritto finanziario, diritto parlamentare, diritto processuale amministrativo, diritto pubblico americano, diritto pubblico dell'economia, diritto regionale, diritto tributario, legislazione del lavoro, legislazione sociale; b) istituzioni di diritto privato, per diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto internazionale privato, diritto privato comparato; c) economia politica per tutte le materie economiche; d) sociologia per tutte le sociologie speciali. Art. 18. - Lo studente all'atto della iscrizione al terzo anno di corso dovra' indicare per quale degli indirizzi previsti ed attuati intende optare. Lo studente non potra' ottenere l'iscrizione al terzo anno di corso se non avra' superato le prove di esame del biennio propedeutico. Il passaggio da un indirizzo ad un altro potra' essere autorizzato dalla facolta', previa convalida delle prove di esame gia' sostenute e delle frequenze. La scelta da parte dello studente di materie di insegnamento diverse da quelle previste nel piano di studi di ogni singolo indirizzo e' subordinata ad autorizzazione della facolta'. Per gli insegnamenti pluriennali, lo studente deve sostenere le prove di esame alla fine di ciascun anno di corso. Norme transitorie Art. 19. - Gli studenti iscritti nell'anno accademico 1969-70 al primo ed al secondo anno di corso dovranno seguire il nuovo ordinamento didattico secondo i piani di studio predisposti dalla facolta' per gli indirizzi da questa attuati. Gli studenti iscritti nell'anno accademico 1969-70 al terzo ed al quarto anno di corso hanno facolta' di optare per il precedente o per il nuovo ordinamento didattico. Nel caso in cui optino per il nuovo ordinamento dovranno sottoporre alla facolta', entro il 31 dicembre 1969, il piano di studi che intendono seguire. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione: FERRARI AGGRADI
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