DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 1350

Type DPR
Publication 1969-02-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi di esame per i licei artistici e le accademie di belle arti;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente lo ordinamento delle carriere e il trattamento economico del personale insegnante degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo organico degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e annessi licei artistici;

Vista la legge 31 ottobre 1966, n. 942, relativa al finanziamento del piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-70;

Visto il decreto interministeriale 1 settembre 1967, che stabilisce le cattedre, per le varie materie o gruppi di materie, dei licei artistici, le classi nelle quali il titolare e' tenuto a insegnare e gli obblighi d'orario settimanale che ne derivano;

Considerato che dal 1 ottobre 1968 funzionano di fatto i licei artistici autonomi di Benevento, Bergamo, Busto Arsizio, Catanzaro, Cuneo, Frosinone, Latina, Roma, Salerno e Taranto;

Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1968 sono istituiti licei artistici autonomi nelle seguenti sedi: Benevento, Bergamo, Busto Arsizio, Catanzaro, Cuneo, Frosinone, Latina, Roma, Salerno, Taranto.

Art. 2

Il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale insegnante ed assistente, gli insegnamenti da conferire per incarico, i posti di ruolo del personale amministrativo delle carriere di concetto ed esecutiva e del personale ausiliario sono indicati, per ciascuno degli istituti di cui all'art. 1, nelle tabelle organiche A, B e C annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3

I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti di cui all'art. 1 sono stabiliti nella misura indicata nella tabella D annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

SARAGAT SULLO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 luglio 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 201. - CARUSO

Tabelle

TABELLA A Tabella organica dei licei artistici autonomi di Catanzaro, Cuneo,Latina e Taranto Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Tabella organica dei licei artistici autonomi di Benevento, Bergamo, Busto Arsizio e Salerno Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C Tabella organica dei licei artistici autonomi di Roma e Frosinone Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D Tabella dei contributi annui a carico dello Stato relativi ai licei artistici di Benevento, Bergamo, Busto Arsizio, Catanzaro, Cuneo, Frosinone, Latina, Roma, Salerno e Taranto. Parte di provvedimento in formato grafico

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