DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. 1354
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza in data 1 marzo 1968 del preside dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Edmondo De Amicis" di Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire presso lo stesso istituto un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico; Visto il regolamento del corso, il programma di insegnamento, i relativi orari e le modalita' di esame adottati dal consiglio di amministrazione del predetto istituto con deliberazioni del 25 ottobre 1967 e 23 aprile 1968; Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: L'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Edmondo De Amicis" di Roma, e' autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad istituire presso l'istituto stesso un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento scolastico ed i programmi di insegnamento annessi al presente decreto, limitatamente al triennio 1968-1971.
SARAGAT RIPAMONTI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 83. - CARUSO
Regolamento delle scuole serali speciali per odontotecnici-art. 1
Regolamento delle scuole serali speciali per odontotecnici Art. 1. Presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "E. De Amicis" di Roma, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1550, e' istituita una scuola serale speciale per odontotecnici su autorizzazione del Ministero della sanita' di concerto con quello della pubblica istruzione, allo scopo di consentire a coloro che, sforniti del prescritto titolo (di studio) svolgano pratica professionale nel settore odontotecnico, di regolarizzare la loro posizione, con il conseguimento del diploma richiesto per il legale esercizio della attivita' professionale ai sensi e per gli effetti degli articoli 140 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
Regolamento delle scuole serali speciali per odontotecnici-art. 2
Art. 2. Detta scuola serale speciale ha carattere temporaneo; il funzionamento delle prime classi di ciascun corso di studi potra' essere attuato fino all'anno scolastico 1970-71.
Regolamento delle scuole serali speciali per odontotecnici-art. 3
Art. 3. I corsi della scuola serale speciale per odontotecnici hanno una durata di tre anni. Il profilo professionale, le prove di esame, in due distinta sessioni: estiva ed autunnale, il programma di studio e il quadro orario delle lezioni sono ripartiti in allegato e costituiscono parte integrante del presente regolamento. Il quadro orario delle lezioni, non puo' superare in nessun caso le 24 ore settimanali. Le prove d'esame si svolgono contemporaneamente ed unitamente a quelle dei corsi normali, laddove essi esistano.
Regolamento delle scuole serali speciali per odontotecnici-art. 4
Art. 4. Possono essere ammessi ai corsi coloro che: al momento della iscrizione abbiano una eta' non inferiore ai 25 anni compiuti o da compiersi alla data del 31 dicembre; abbiano svolto pratica professionale per un periodo di almeno cinque anni, risultante da apposito atto rogato da notaio o da autorita' equipollente; siano in possesso di licenza di scuola media o di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola d'arte. Coloro che sono provvisti della sola licenza di scuola elementare dovranno sostenere un esame di ammissione, consistente in una prova scritta ed una orale intesa ad accertare la cultura di base del candidato.
Regolamento delle scuole serali speciali per odontotecnici-art. 5
Art. 5. Coloro che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 dovranno presentare entro il termine che sara' di anno in anno indicato dalla presidenza, domanda in carta legale diretta al preside dell'istituto. Nella domanda i candidati, oltre il cognome, il nome e il domicilio devono dichiarare sotto la loro personale responsabilita' ed a pena di decadenza: a) di essere cittadino italiano; b) di avere sempre serbato buona condotta; c) di non aver avuto o di non aver in corso precedenti penali; d) di essere di sana costituzione fisica; e) di essere iscritto nelle liste elettorali. La domanda di ammissione al corso deve essere corredata dei seguenti documenti in carta da bollo: a) estratto dell'atto di nascita; b) stato di famiglia; c) fotografia firmata dall'interessato ed autenticata; d) certificato degli studi compiuti; e) atto pubblico rogato da notaio o da autorita' equipollente contenente la dichiarazione circa l'attivita' professionale svolta. L'amministrazione dell'istituto si riserva ogni diritto di indagine circa l'attivita' professionale svolta e dichiarata. Sulle domande di ammissione decide il preside dell'istituto. Per la presentazione dei documenti si richiamano le norme previste dalla [legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15).
Regolamento delle scuole serali speciali per odontotecnici-art. 6
Art. 6. Ogni corso non potra' ospitare piu' di trenta allievi per ciascun anno. Il numero dei posti disponibili nel complesso delle prime classi autorizzate e' di trenta. Qualora il numero degli aspiranti a frequentare il corso dovesse superare il numero dei posti disponibili, il preside dell'istituto procedera' ad una graduatoria sulla base dei seguenti elementi: a) eta': sara' data la precedenza ai piu' anziani; b) stato di famiglia: a parita' di eta' sara' data la precedenza a chi ha un carico familiare maggiore; c) a parita' di entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) sara' data la precedenza a chi ha un titolo di studio comparativamente superiore.
Regolamento delle scuole serali speciali per odontotecnici-art. 7
Art. 7. Gli aspiranti ammessi a frequentare il corso saranno invitati a presentare, entro il termine che sara' indicato dalla presidenza dell'istituto, i seguenti documenti in carta da bollo: 1) certificato di cittadinanza italiana; 2) certificato di godimento dei diritti politici; 3) certificato generale del casellario giudiziario; 4) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica. Per la presentazione dei documenti si richiamano le norme previste dalla [legge 4 gennaio 1968, n. 15](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-01-04;15).
Regolamento delle scuole serali speciali per odontotecnici-art. 8
Art. 8. La frequenza del corso e' obbligatoria. Gli allievi che durante l'anno scolastico siano risultati assenti per piu' di un quarto delle lezioni, globalmente considerando tutte le ore di lezione svolte, sono esclusi dalla promozione per scrutinio finale, anche se le assenze risultassero regolarmente giustificate e dalla sessione di esami di qualifica.
Regolamento delle scuole serali speciali per odontotecnici-art. 9
Art. 9. Le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono le stesse stabilite per legge per gli istituti professionali, per l'industria e l'artigianato. Il consiglio di amministrazione dell'istituto potra' richiedere il versamento di un contributo di laboratorio nella misura annua che riterra' piu' opportuna, in L. 30.000 annue.
Regolamento delle scuole serali speciali per odontotecnici-art. 10
Art. 10. Gli allievi che non otterranno il passaggio al secondo anno e quelli che saranno riprovati agli esami finali, dovranno ripetere l'anno. Non possono proseguire il corso gli allievi non ammessi o riprovati per due volte consecutive.
Regolamento delle scuole serali speciali per odontotecnici-art. 11
Art. 11. La commissione esaminatrice per gli esami finali e' composta da: a) il capo dell'istituto, presidente; b) il direttore della sezione odontotecnici; c) gli insegnanti e gli insegnanti tecnico-pratici del corso: d) un rappresentante del Ministero della sanita': e) un medico specialista in odontoiatria e un odontotecnico nominati dal consiglio di amministrazione dell'istituto su proposta del preside.
Regolamento delle scuole serali speciali per odontotecnici-art. 12
Art. 12. Per quanto altro non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel regolamento del corso normale, nonche' le norme di legge vigenti in materia di istruzione professionale e di arti ausiliarie.
```
```
| Ore settimanali
|-------------------------------
MATERIE D'INSEGNAMENTO | I | II | III
| classe | classe | classe
| | |
Cultura generale ed educazione ci- | | |
vica.............................. | 3 | 2 | 2
Matematica........................ | 3 | - | -
Fisica............................ | 3 | 2 | -
Chimica........................... | - | 2 | 2
Tecnica professionale............. | 15 | 8 | 9
Esercitazioni pratiche............ | - | 10 | 10
Economia aziendale................ | - | - | 1
| 24 | 24 | 24
================================
Regolamento delle scuole serali speciali per odontotecnici-Programmi
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.