LEGGE 17 gennaio 1869, n. 4811
Art. 1
È autorizzata la spesa di undici milioni di lire per costruire nell'Arsenale marittimo di Venezia:
1.Un bacino di carenaggio;
2.Due scali di costruzioni navali;
3.La riduzione ad una sola darsena delle due esistenti; e per eseguire il ristauro degli edilizi esistenti e gli scavi subacquei; il tutto come è indicato nella Relazione Ministeriale 4 giugno 1867.
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