LEGGE 4 marzo 1869, n. 4939
Art. 1
VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Per decidere in seconda o in terza istanza le quistioni di compenso per l'abolizione della servitù di pascolo, detta pensionatico, nelle Provincie Venete, le disposizioni degli articoli 14 e 15 dell'Ordinanza Imperiale 25 giugno 1856 sono modificate nel modo seguente: «Art. 14. Contro la decisione della Commissione provinciale, si potrà presentare ricorso in seconda istanza alla Commissione generale costituita in Venezia, entro un termine perentorio di sei settimane, tanto per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del Comune o dei possessori dei fondi aggravati. La Commissione generale sarà composta di due Consiglieri della Corte di appello, di due Delegati governativi e di due Deputati della Provincia. I Consiglieri della Corte di appello saranno destinati dal Presidente della Corte stessa, dietro invito del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. I due Delegati governativi saranno nominati con Decreto Reale. Per la scelta dei due Deputati delle Provincie, le Deputazioni provinciali Venete, dietro invito del predetto Ministro, sceglieranno ciascuna due Consiglieri provinciali, i quali, riuniti in Venezia e convocati per Decreto Reale, procederanno alla nomina nel loro seno dei due Deputati. La presidenza della Commissione generale sarà affidata, mediante Decreto Ministeriale, ad uno dei componenti la stessa, il cui voto sarà preponderante in caso di parità di suffragi.» «Art. 15. Si potrà interporre ulteriore ricorso contro le decisioni della Commissione generale, presentandolo alla Commissione provinciale entro il termine di sei settimane, perchè venga trasmesso alla Commissione superiore di terza istanza, residente nella capitale, nel solo caso che la decisione pronunciata in seconda istanza non concordi con quella della Commissione provinciale. La Commissione di terza istanza, istituita nella capitale, è composta di tre Consiglieri di Stato, nominati mediante Decreto Ministeriale, e di tre Consiglieri della Corte di cassazione di Firenze. Questi saranno destinati dal rispettivo Presidente dietro invito del Ministro predetto, il quale, o chi ne fa le veci, avrà la presidenza della Commissione di terza istanza.» Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato. Dato a Firenze addì 4 marzo 1869. VITTORIO EMANUELE Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo. A. Ciccone.
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